Mi è stato chiesto se in un'edicola è possibile vendere i cosiddetti pastigliaggi senza titolo professionale.
Ero orientata a rispondere positivamente ma, verificando la LR 28/2005, mi sono resa conto che il comma che permetteva detta vendita non esiste più.
Infatti, con le modifiche apportate nel 2012 è stato completamente sostituito il testo del'articolo 25 e non prevede più tale possibilità.
La risposta alla richiesta formulatami dovrebbe essere quindi negativa. Giusto?
Per completezza riporto il testo dell'articolo 25 LR 28/2005 prima e dopo le modifiche:
Articolo 25 (testo in vigore nel 2007)
Esercizio dell'attività
1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzaizone di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale.
4. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto della programmazione comunale di cui all'articolo 28.
4 bis. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
5. .........omississ.......
LR 52/2012
- Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 28/2005 (testo attualmente in vigore)
1. L’articolo 25 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 - Esercizio dell'attività
1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi può avere carattere stagionale.
3. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate; mediante un adeguato spazio espositivo
b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili,la facilità di accesso ai punti di vendita;
c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio.
4. Qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l’attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli previsti all'articolo 24.”
Il comma 4 bis è stato eliminato e quindi detta attività non dovrebbe essere più consentita.
Vero quanto dici ma la deroga è stata GENERALIZZATA ed estesa a tutte le attività commerciali inserendola nell'art. 14 comma 2
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Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
[b]Art. 14 comma 2. [/b]
I requisiti professionali di cui al comma 1, [color=red][b]non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente[/b][/color], fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
[b]Art. 15[/b]
Si intendono per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.