Data: 2016-06-09 17:30:45

modifiche art 19 L. 241/90

Salve,
Volevo chiederLe, con le modifiche apportate all'art. 19 L. 24190, la sospensione dell'attività a seguito di richiesta integrazione di documentazione, va effettuata lo stesso?
Nella richiesta di eventuale integrazione e/o conformazione della SCIA , (che non riguardi pericolo pubblico ecc)  bisogna scrivere che in caso di mancata integrazione entro i termini stabiliti,  "l'attività si intende vietata" E QUINDI NON PROCEDERE CON LA DECADENZA DELLA scia IN CASO DI MANCATA INTEGRAZIONE?

Inoltre, succede spesso che, a seguito di richiesta integrazione ad una SCIA, anzichè integrarla mi inviano nuova SCIA ove mancano ugualmente i documenti richiesti nella precedente SCIA.
Come fare per troncare le nuove SCIA non complete?


GRAZIE

riferimento id:34577

Data: 2016-06-10 07:50:49

Re:modifiche art 19 L. 241/90


Salve,
Volevo chiederLe, con le modifiche apportate all'art. 19 L. 24190, la sospensione dell'attività a seguito di richiesta integrazione di documentazione, va effettuata lo stesso?
Nella richiesta di eventuale integrazione e/o conformazione della SCIA , (che non riguardi pericolo pubblico ecc)  bisogna scrivere che in caso di mancata integrazione entro i termini stabiliti,  "l'attività si intende vietata" E QUINDI NON PROCEDERE CON LA DECADENZA DELLA scia IN CASO DI MANCATA INTEGRAZIONE?

Inoltre, succede spesso che, a seguito di richiesta integrazione ad una SCIA, anzichè integrarla mi inviano nuova SCIA ove mancano ugualmente i documenti richiesti nella precedente SCIA.
Come fare per troncare le nuove SCIA non complete?


GRAZIE
[/quote]

Proprio ieri abbiamo tenuto un corso di formazione sulla 241/1990 dove il docente ha approfondito la questione. Fra l'altro è disponibile la VIDEOREGISTRAZIONE:
[b][size=18pt]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34073.0[/size][/b]

La questione è complessa e qui forniamo solo alcuni spunti:
1) La scia NON è soggetta a integrazioni (l'uso del termine è a nostro avviso errato e fuorviante)
2) una SCIA è ricevibile o irricevibile in primo luogo (se irricevibile non produce effetti e non si assegnano termini)
3) se ricevibile la scia è EFFICACE fino a quando non si ACCERTI la carenza di requisiti (non la mancanza di informazioni, documenti o altro).

SE SI ACCERTA carenza requisiti:
- entro 60 giorni (30 in edilizia) si interviene senza avvio del procedimento INTERROMPENDO l'attività (ormai la richiesta di conformazione non ha più senso visto che comunque nelle more l'attività è sospesa)
- dopo i 60 giorni si procede con AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi del 21-nonies (e l'attività può continuare). Si interviene comunque entro 18 mesi (termine di decadenza)
- dopo i 18 mesi si interviene SOLO per false dichiarazioni

***********************
Quindi a nostro avviso ben procede l'interessato a presentare nuova scia a seguito di dichiarazione di ineffiacia o irricevibilità (però come detto vi consigliamo di valutare bene le formule da utilizzare). Se anche tale scia è irricevibile la si dichiarerà tale. Se ricevibile e mancano i requisiti vale quanto detto sopra


***********************


[color=red][b]Legge 7 agosto 1990, n. 241[/b][/color]
Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per l'interpretazione si veda l'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(comma modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012)

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

[color=red][b]3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.[/b][/color]
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)


4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1-quinquies, legge n. 163 del 2010)

5. (comma abrogato dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

riferimento id:34577

Data: 2018-10-04 08:22:52

Re:modifiche art 19 L. 241/90

[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]

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[size=18pt]LINK: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46645.0

https://weetrix.com/shop/corso_presentazione.php?corso_id=3[/size]

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http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46387.0

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