Buongiorno,
- l'art. 66 del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 vigente dispone che: La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- La risoluzione 74784/2013 del Ministero dello sviluppo economico e la circolare 3459/c/1999 del Ministero dell'Industria specificano che i titolari di Imprese industriali che vendendo esclusivamente merci da loro prodotte non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio purché la vendita avvenga in locali adiacenti il complesso produttivo (assimilandola a quella esercitata da artigiani).
Questo mi indirizza a considerare che se un'impresa industriale vende prodotti, non di sua esclusiva produzione, ma solo riservando la vendita ai propri dipendenti lo possa fare mediante SCIA come Spaccio interno; se invece vendesse al dettaglio esclusivamente i prodotti di sua produzione (naturalmente da individuare che configurino in prodotti definibili di propria produzione) può estendere questa vendita ai dipendenti e al consumatore finale senza nessuna comunicazione, purché la vendita al pubblico sia eseguita nei locali di produzione o in quelli adiacenti alle merci prodotte; negli altri possibili casi (locali diversi da quelli di produzione o non adiacenti o merci non di esclusiva propria produzione) sconfinerebbe nel regime di commercio e in questo caso dovrebbero essere considerate le superfici nella loro complessità imprenditoriale se non distinte e separabili, come per le attività di vendita promiscua all'ingrosso e al dettaglio, e pertanto SCIA o iter autorizzativo a seconda delle dimensioni.
Mi confermate se ho interpretato la normativa in modo corretto o mi date vostre cortesi indicazioni?
Grazie
Nives
Buongiorno,
- l'art. 66 del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 vigente dispone che: La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- La risoluzione 74784/2013 del Ministero dello sviluppo economico e la circolare 3459/c/1999 del Ministero dell'Industria specificano che i titolari di Imprese industriali che vendendo esclusivamente merci da loro prodotte non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio purché la vendita avvenga in locali adiacenti il complesso produttivo (assimilandola a quella esercitata da artigiani).
Questo mi indirizza a considerare che se un'impresa industriale vende prodotti, non di sua esclusiva produzione, ma solo riservando la vendita ai propri dipendenti lo possa fare mediante SCIA come Spaccio interno; se invece vendesse al dettaglio esclusivamente i prodotti di sua produzione (naturalmente da individuare che configurino in prodotti definibili di propria produzione) può estendere questa vendita ai dipendenti e al consumatore finale senza nessuna comunicazione, purché la vendita al pubblico sia eseguita nei locali di produzione o in quelli adiacenti alle merci prodotte; negli altri possibili casi (locali diversi da quelli di produzione o non adiacenti o merci non di esclusiva propria produzione) sconfinerebbe nel regime di commercio e in questo caso dovrebbero essere considerate le superfici nella loro complessità imprenditoriale se non distinte e separabili, come per le attività di vendita promiscua all'ingrosso e al dettaglio, e pertanto SCIA o iter autorizzativo a seconda delle dimensioni.
Mi confermate se ho interpretato la normativa in modo corretto o mi date vostre cortesi indicazioni?
Grazie
Nives
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INTERPRETAZIONE CORRETTA