Il regime di prevenzione è obbligatorio solo per le officine con superficie coperta superiore a 300 mq
[color=red][b]Cassazione, sez. III Penale, sentenza del 6 giugno 2016 n. 23292[/b][/color]
[img width=300 height=225]http://i.static.linkiesta.it/blobs/full/a/4/2/1/a4218a20-662e-4c5b-914a-894d1174f285.jpg?_635790767028926665[/img]
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160607/snpen@s30@a2016@n23292@tS.clean.pdf
Premesso che La 'prevenzione incendi' va fatta comunque anche se l'officina è inferiore a 300mq. e quindi non è attività 'soggetta' al 151/2011.
Per le attività(53) di dimensioni >1000mq. è obbligatorio il CPI(certificato di prev.incendi)
vedi l'allegato 1 del DPR 151/2011 (att.53 )
quindi -se ho letto bene- la sentenza che leva la sanzione alla ditta per via della mancanza di certificato CPI (art.16 comm2 d.lgs 139/06) è corretta.
Però strano che i VVF, che hanno funzionari super-esperti e professionali
abbiano fatto questo svarione.
CIAO