[color=red][b]Parere 3 giugno 2016 (Prot. n. 158051) - Installazione di impianti. Libera prestazione di servizi[/b][/color]
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Il parere risponde a quesito in merito ad alla "necessità di possedere un'abilitazione particolare per installare impianti elettrici occasionalmente fuori dall'Italia ma all'interno dell'Unione europea".
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Servizi e professioni
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Prot. n. 158051 del 3 giugno 2016
(OMISSIS)
Oggetto: Installazione di impianti. Libera prestazione di servizi.
Con messaggio di posta elettronica del 13 maggio u.s., codesta impresa ha chiesto di ricevere
«informazioni sulla necessità di possedere un’abilitazione particolare per installare impianti elettrici occasionalmente fuori
dall’Italia ma all’interno dell’Unione europea».
Si rappresenta in merito quanto segue.
La c.d. «libera prestazione dei servizi» costituisce una delle libertà economiche fondamentali e
fondanti nel lungo processo di costituzione del mercato comunitario, ed è volta a garantire alle imprese
ed ai professionisti un diritto di mobilità nel contesto del mercato interno comune. Essa comporta per i
soggetti che legittimamente operano in uno Stato membro dell’Unione europea, siano essi persone
fisiche o giuridiche, il diritto di offrire i propri servizi a destinatari residenti in altri Stati membri, su base
temporanea, senza che da ciò derivi la necessità di uno stabilimento nello Stato del destinatario della
prestazione offerta.
Oltre che da norme recate dai Trattati, la materia è disciplinata nell’Unione dalla direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, recepita nell’ordinamento giuridico nazionale con il decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, e recentemente modificata ad opera della direttiva 2013/55/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, a sua volta recepita con il decreto
legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha introdotto numerose modifiche alle norme del richiamato
decreto legislativo 206/2007.
Finalità della disciplina unionale complessivamente in vigore è quella di garantire ai soggetti che
hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro il diritto di esercitare tale professione
in un differente Stato membro in condizioni di parità con i cittadini di quello Stato.
L’articolo 5 della direttiva 2005/36/CE detta disposizioni concernenti il diritto del professionista
ad offrire i propri servizi in libera prestazione, in modo temporaneo ed occasionale, stabilendo che non
possa essere limitata, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi
resa nel territorio di un altro Stato membro quando il prestatore sia legalmente stabilito in uno Stato
membro per l’esercizio della stessa professione e, nel caso in cui tale attività professionale non sia
regolamentata nello Stato di stabilimento, quando egli abbia esercitato la predetta professione per
almeno un anno nel corso dei dieci anni precedenti.
Precisa il paragrafo 3 del medesimo articolo che il prestatore che si sposta per offrire i propri
servizi nel territorio di un altro Stato membro «è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e
gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le
disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione»,
mentre risulta esentato, in forza del successivo articolo 6 della direttiva, da qualsiasi autorizzazione,
iscrizione o adesione ad un’organizzazione o ad un organismo professionale (salva la possibilità che lo
Stato membro preveda una iscrizione o adesione temporanea ed automatica, senza oneri per il
professionista, che sia volta unicamente a facilitare l’applicazione delle disposizioni disciplinari in vigore
nel territorio nazionale). Allo stesso modo, lo Stato membro ospitante non può richiedere ai prestatori
transfrontalieri l’iscrizione ad un ente di previdenza sociale di diritto pubblico (che deve però essere
prontamente informato dal prestatore).
Venendo più specificamente al quesito posto da codesta impresa, l’articolo 7 della direttiva
stabilisce che gli Stati membri possano «esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato
membro all’altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l’autorità competente dello Stato membro ospitante con una
dichiarazione scritta». Tale dichiarazione preventiva, che può essere presentata «con ogni mezzo» e deve
essere «rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro
durante l’anno in questione», deve contenere «informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
personale o collettiva per la responsabilità professionale» ed essere corredata, se richiesto dallo Stato membro
ospitante, dai seguenti documenti:
- una prova della nazionalità del prestatore;
- un attestato che certifichi lo stabilimento legale del prestatore in uno Stato membro per
l’esercizio dell’attività professionale, nonché l’assenza di sanzioni a suo carico comportanti il
divieto anche temporaneo di esercizio;
- una prova dei titoli di qualifiche professionali;
- nel caso di attività non regolamentata nello Stato membro di stabilimento, la prova «con
qualsiasi mezzo» del pregresso esercizio dell’attività per almeno un anno nei dieci precedenti la
prestazione.
(Si è omessa l’ulteriore documentazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, in esclusivo
riferimento ad ipotesi ed attività differenti da quanto oggetto del quesito posto).
[b]La presentazione della dichiarazione preventiva conformemente alle disposizioni normative
unionali e nazionali costituisce condicio sine qua non affinché l’impresa dichiarante possa considerarsi
abilitata alla prestazione del servizio per l’anno in corso nell’intero territorio dello Stato membro
ospitante. Essa consente al prestatore di «avere accesso all’attività di servizio o di esercitarla sull’intero territorio
dello Stato membro interessato» (in tal senso, il paragrafo 2-bis dell’articolo 7 della direttiva). [/b]
La direttiva stabilisce che entro un mese dalla ricezione della dichiarazione preventiva l’Autorità
dello Stato ospitante informi il prestatore dell’esito dell’istruttoria. Ai sensi del primo comma del
paragrafo 4 dell’articolo 7, essa potrà procedere alla verifica delle qualifiche professionali «nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del
riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, III o III bis», e comunicare nel termine anzidetto al
prestatore l’assenso alla prestazione dei servizi, ovvero la necessità del previo superamento di una prova
attitudinale (nel caso sussistano differenze sostanziali tra le qualifiche possedute dal prestatore e la
formazione professionale richiesta nello Stato membro ospitante tali da poter recare nocumento alla
salute pubblica o alla sicurezza).
Qualora insorga una difficoltà tale da impedire all’Autorità dello Stato ospitante il rispetto del
termine di un mese, quest’ultima ne darà comunicazione al prestatore entro lo stesso termine. In ogni
caso, la difficoltà insorta deve essere risolta entro un mese dalla notifica e la decisione assunta non oltre
i due mesi successivi alla risoluzione della difficoltà.
[b]Il professionista dichiarante potrà quindi svolgere la propria prestazione di servizi nel caso in cui
l’Autorità dello Stato membro ospitante, allo spirare del termine mensile (eventualmente prorogato,
come sopra indicato), non gli notifichi la presenza di elementi ostativi, ovvero nel caso in cui essa gli
comunichi espressamente il proprio assenso.[/b]
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Firmato Gianfrancesco Vecchio
[size=18pt][b]Parere 1 giugno 2016 (Prot. n. 156625) - Installazione e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria[/b][/size]
Il parere risponde a quesito in merito ad installazione di impianti in libera prestazione occasionale.
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Servizi e professioni
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
(OMISSIS)
Prot. n. 156625
del 01/06/2016
[b]Oggetto: Installazione e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria.[/b]
La fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere di questa Amministrazione concretizza
una ipotesi di prestazione intracomunitaria di servizi, la cui disciplina è recata in primo luogo dagli
articoli da 56 a 62 del TFUE, e quindi dalle disposizioni di cui al Titolo II (articoli da 5 a 9) della
direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, come recentemente modificata ad opera della direttiva
2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.
Ai sensi dell’articolo 5, primo paragrafo, della direttiva, «gli Stati membri non possono limitare, per
ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro: a) se il prestatore è
legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato «Stato membro di
stabilimento»), e b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri
per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata
nello Stato membro di stabilimento. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la
professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata».
Quanto ai diritti ed ai doveri del prestatore comunitario, da un lato il terzo paragrafo dello
stesso articolo 5 stabilisce che «in caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere
professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della
professione, l’uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei
consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi,
esercitano la stessa professione», dall’altro il successivo articolo 6 dispone che lo Stato membro ospitante sia
tenuto a dispensare i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro «dai requisiti imposti ai
professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti: a) l’autorizzazione, l’iscrizione o l’adesione a un’organizzazione o a
un organismo professionale. Per facilitare l’applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma
dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro
forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun
modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della
dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni
in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente
in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall’autorità
competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un’iscrizione temporanea e
automatica o un’adesione pro forma a tal fine, b) l’iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per
regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali».
Il prestatore comunitario è tenuto a due comunicazioni preventive. La prima è prevista dal
secondo comma dell’articolo 6 della direttiva, che dispone che egli debba informare «in anticipo o, in caso
di urgenza, successivamente», l’ente di previdenza sociale di diritto pubblico cui fa riferimento la lettera b)
del primo comma del medesimo articolo, appena citata.
L’articolo 7 della direttiva, inoltre, prevede che gli Stati membri possano «esigere che, se il prestatore
si sposta per la prima volta da uno Stato membro all’altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l’autorità
competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa
o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale». Gli Stati membri possono
anche richiedere che tale dichiarazione – che ha validità per l’anno in corso – debba essere corredata, in
occasione della prima prestazione di servizi, dai documenti elencati al paragrafo 2 del medesimo
articolo 7. Ai sensi del successivo paragrafo 4 dell’articolo, l’autorità competente, all’atto della prima
prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di
pubblica sicurezza o di sanità pubblica, può decidere di procedere ad una verifica delle qualifiche
professionali del prestatore, prima che questi svolga la propria prestazione. La disposizione comunitaria
prevede un termine di un mese, decorrente dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti di
corredo, concesso all’autorità nazionale competente per l’espletamento dei predetti controlli e per dare
comunicazione al dichiarante dell’esito dell’attività istruttoria. In ogni caso, decorso tale termine e fatta
salva l’ipotesi di proroga motivata tempestivamente comunicata al prestatore, la prestazione di servizi,
nel silenzio dell’autorità competente, può essere effettuata.
Le disposizioni comunitarie fin qui brevemente esaminate sono integralmente recepite
nell’ordinamento nazionale attraverso le disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206.
Con specifico riferimento all’attività di installazione degli impianti elettrici, oggetto del quesito,
il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37 (pubblicato in GU 12 marzo 2008, n. 61), recante
«Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici», trova, come noto, applicazione con riguardo a tutti gli impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle
relative pertinenze, e ricompresi nell’ambito delle categorie elencate dal decreto e tra le quali sono per
l’appunto presenti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere, gli impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in
genere.
Gli interventi sui predetti impianti che eccedano quelli di ordinaria amministrazione
(intendendosi per tali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto, «gli interventi finalizzati a
contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi,
che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore») sono riservati
alle imprese abilitate, per le quali sono previsti specifici requisiti tecnico-professionali.
L’articolo 5 del regolamento stabilisce, inoltre, che per gli interventi di installazione,
trasformazione ed ampliamento degli impianti, con la sola esclusione di quelli adibiti al sollevamento di
persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, debba essere redatto
ad opera dell’impresa un progetto, mentre al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice è
tenuta, ai sensi dell’articolo 7, a rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la conformità
degli impianti realizzati all’insieme delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Qualora si intenda affidare le attività sopra descritte ad un prestatore stabilito in altro Stato
membro dell’Unione europea è necessario che questi, prima dell’effettuazione degli interventi
richiestigli e tenendo conto dei tempi di istruttoria sopra indicati, curi l’invio alla scrivente Direzione
generale, Divisione VI ‘Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e
riconoscimento titoli professionali’, della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 2061
, corredandola di una marca da bollo dell’importo di 16 euro ed
allegando ad essa, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, la seguente documentazione: un
certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore; una certificazione
dell’autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per
esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al
momento del rilascio dell’attestato; un documento che comprovi il possesso delle qualifiche
professionali; nel caso in cui nello Stato membro di stabilimento del prestatore la professione non sia
regolamentata, una prova con qualsiasi mezzo che ha esercitato l’attività in questione per almeno un
anno nei precedenti dieci anni.
1 La sezione del sito internet del Ministero è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Home (www.mise.gov.it) » Per il
cittadino » Titoli e professioni » Titoli professionali esteri » Prestazioni occasionali.
Al momento della redazione della presente nota la pagina informativa sulla dichiarazione preventiva per la libera prestazione
di servizi è pubblicata al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoliprofessionali-esteri/prestazioni-occasionali
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Si ricorda, inoltre, che il prestatore è tenuto ad informare della sua prestazione, prima
dell’esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l’ente di previdenza obbligatoria
competente per la professione esercitata. La predetta comunicazione non comporta obblighi di
iscrizione o di contribuzione, e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
Per quanto attiene al profilo della successiva certificazione di conformità degli impianti realizzati,
si rappresenta quanto di seguito.
In via preliminare è opportuno evidenziare che l’invio nei modi di legge della predetta
dichiarazione preventiva da parte del prestatore comunitario e l’esito positivo delle verifiche svolte
dall’Amministrazione o comunque l’assenza di determinazioni nel termine previsto dalle disposizioni di
cui al citato articolo 11 del decreto legislativo 206/07, costituisce condicio sine qua non affinché
l’impresa dichiarante possa considerarsi abilitata alla prestazione del servizio per l’anno in corso
nell’intero territorio nazionale.
Nel contesto della disciplina complessivamente vigente la questione circa l’abilitazione delle
imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione al rilascio delle dichiarazioni di conformità
degli impianti ai sensi dell’articolo 7 del già menzionato decreto 37/2008 è sollevata dalla lettera della
norma di cui all’articolo 11 del regolamento, ove, nel disporre il deposito della dichiarazione di
conformità presso lo Sportello unico per l’edilizia, si prevede anche la verifica dell’abilitazione
dell’installatore da parte della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Relativamente al primo profilo, ovvero alla possibilità per una impresa comunitaria operante in
Italia in regime di libera prestazione temporanea ed occasionale, si fa integrale rinvio a quanto già
chiarito da questa Amministrazione con la propria nota prot. n. 15314 del 6 agosto 2008, ed in ulteriori
note successive, nella quale, in relazione ad analoga fattispecie, rilevata l’assenza di qualsivoglia discrasia
«tra la disciplina comunitaria (artt. 49 e 50 del Trattato [attualmente, rispettivamente, articoli 56 e 57 TFUE]; artt. 5
e sgg. della Direttiva 2005/36/CE, recepita nel surrichiamato decreto legislativo 206) e la normativa italiana in
materia di sicurezza degli impianti», si concludeva nel senso di ritenere che «l’impresa comunitaria in libera
prestazione di servizi è comunque tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica
stabilita dal legislatore italiano».
In considerazione del carattere comunitario dell’impresa installatrice e dell’ambito territoriale
dell’abilitazione da essa eventualmente conseguita in esito alla predetta procedura di dichiarazione
preventiva a questa Amministrazione è, tuttavia, evidente l’assenza del necessario riferimento
territoriale per l’individuazione della Camera di commercio competente allo svolgimento delle verifiche
demandatele dal decreto ministeriale 37/2008. Nell’ottica di fornire una interpretazione della disciplina
vigente che riunisca in un quadro complessivamente coerente le norme poste dal legislatore, attraverso
un adeguato raccordo di esse, si ritiene che non possa che farsi riferimento alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione è ricompreso l’immobile oggetto
dell’intervento installativo cui afferisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la
documentazione depositata presso il SUEP dall’impresa comunitaria. La Camera di commercio potrà, a
5
sua volta, effettuare le verifiche affidatele dalla disposizione regolamentare consultando le informazioni
relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui questa Amministrazione cura la
pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale2
.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Firmato Gianfrancesco Vecchio
2 La sezione del sito internet del Ministero è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Home (www.mise.gov.it) » Per il
cittadino » Titoli e professioni » Titoli professionali esteri » Prestazioni occasionali.
Al momento della redazione della presente nota l’elenco dei soggetti abilitati è pubblicato al seguente indirizzo:
http://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/mercato/PRESTAZIONE_OCCASIONALE_INTEGRATA.pdf
Installazione e dichiarazione di conformità impianti elettrici: adempimenti dell’impresa comunitaria
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2016/06/07/installazione-e-dichiarazione-di-conformita-impianti-elettrici-adempimenti-dell-impresa-comunitaria