Alla luce di quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del Codice del Commercio della Regione Toscana, che cosa si deve intendere per "[i]...aree demaniali non comunali...[/i]"? Per meglio dire, in un comune costiero dove a seguito dello sviluppo urbanistico, parte delle strade insiste su suolo demaniale marittimo e parte del demanio marittimo, è ancora costituito da spiaggia, è corretto affermare che sia da considerarsi demanio non comunale, soltanto quest'ultima?
Ovviamente, a seconda della lettura che viene data alla norma, può cambiare, sostanzialmente, il tipo di sanzione da applicare all'esercente che effettui il commercio itinerante in zone vietate, anziché senza n.o. per esercitare la medesima attività commerciale e quindi, in assenza di titolo.
Grazie.
Per praticità, replico il testo di legge citato:
[i]3. L'esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle
competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle aree medesime.[/i]
Del demanio provinciale e comunale se ne occupa, l'art 824 cc quando specifica che "i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art 822 (demanio accidentale), se appartengono ..... sono soggetti al regime del demanio pubblico". L'art 822 comma 2 prevede i seguenti beni come appartenenti al demanio accidentale, che quindi possono a loro volta appartenere al demanio provinciale o comunale:
[b]le strade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti
gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia
le raccolte di musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche[/b]
L'art 825 c.c. prevede inoltre come rientranti nel demanio provinciale e comunale "i diritti reali che spettano [….] alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini .....".
L'art 824 c.c. continua al secondo comma indicando come beni appartenenti al demanio provinciale e comunale anche i "cimiteri e i mercati comunali". E' questo il c.d. demanio comunale specifico.
Quindi un'area demaniale NASCE Statale, regionale, provinciale e comunale ma può poi PASSARE DI MANO a seguito di specifici atti di trasferimento.
La natura demaniale dell'arenile permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada comunale, atteso che ciò non implica né la sdemanializzazione della restante parte, quella meno vicina al mare, né la libera occupabilità da parte dei privati.
Quindi, per essere più concreti e se non ho capito male, la parte di demanio marittimo che il comune ha trasformato, urbanizzandolo, con strade, pinete, abitazioni, ecc., resta tale; ne consegue, ulteriormente, che per l'esercizio del commercio su aa.pp., è comunque necessario il n.o. dell'autorità demaniale marittima.
Peraltro, essendo stata affidata al Comune la gestione del demanio marittimo, l'autorità locale marittima coincide con il Comune (delegato) stesso e quindi e se non sbaglio, è lo stesso Comune che oltre che ad autorizzare il commercio su area pubblica, a richiesta di parte, rilascia il n.o. all'esercizio del commercio su area demaniale marittima.
Diversamente, se per area demaniale marittima si deve intendere soltanto la parte di arenile "non urbanizzato", sulle strade e piazze pubbliche che occupano il demanio marittimo, il n.o. non è necessario.
Francamente, io opterei per questa seconda soluzione, anche perché, all'atto pratico, il commerciante su area pubblica che itinera lungo una strada pubblica, non può avere assoluta contezza del fatto che il suolo che va ad occupare con il proprio veicolo appartenga, o meno, al demanio marittimo. Situazione diversa per chi, invece, intende esercitare il commercio all'interno di uno stabilimento balneare che, per sua natura, è da considerare area demaniale marittima ed è rilevabile, come tale, per chiunque vi acceda.
Che ne pensate?
Grazie.
Quindi, per essere più concreti e se non ho capito male, la parte di demanio marittimo che il comune ha trasformato, urbanizzandolo, con strade, pinete, abitazioni, ecc., resta tale; ne consegue, ulteriormente, che per l'esercizio del commercio su aa.pp., è comunque necessario il n.o. dell'autorità demaniale marittima.
[color=red]Certo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione non determina il passaggio al demanio comunale (se non è previsto negli atti convenzionali con lo Stato)[/color]
Peraltro, essendo stata affidata al Comune la gestione del demanio marittimo, l'autorità locale marittima coincide con il Comune (delegato) stesso e quindi e se non sbaglio, è lo stesso Comune che oltre che ad autorizzare il commercio su area pubblica, a richiesta di parte, rilascia il n.o. all'esercizio del commercio su area demaniale marittima.
[color=red]Sì, a meno che la delega non abbia riservato ad altra autorità il nulla-osta[/color]
Diversamente, se per area demaniale marittima si deve intendere soltanto la parte di arenile "non urbanizzato", sulle strade e piazze pubbliche che occupano il demanio marittimo, il n.o. non è necessario.
Francamente, io opterei per questa seconda soluzione, anche perché, all'atto pratico, il commerciante su area pubblica che itinera lungo una strada pubblica, non può avere assoluta contezza del fatto che il suolo che va ad occupare con il proprio veicolo appartenga, o meno, al demanio marittimo. Situazione diversa per chi, invece, intende esercitare il commercio all'interno di uno stabilimento balneare che, per sua natura, è da considerare area demaniale marittima ed è rilevabile, come tale, per chiunque vi acceda.
[color=red]Questo può essere risolto con idonea cartellonistica, e comunque il problema si pone sempre per l'itinerante che DEVE CONOSCERE le aree del territorio vietate al commercio itinerante (che sono in regolamento o ordinanza pubblicata all'albo pretorio e non necessariamente sono percepibili dalla cartellonistica).
Ovviamente l'eventuale ignoranza potrebbe rilevare in sede sanzionatoria (buona fede)
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Ok. Perfetto.
Nel nostro regolamento, ad esempio, viene indicato dov'è vietato il commercio itinerante (ma non per le ragioni indicate nel post), senza che venga mappata ne, altrimenti indicata, l'area demaniale marittima.
Quindi, in linea teorica, il commerciante non può sapere dove si estende l'area demaniale marittima, a meno che questi non sia tenuto a valutare tutti i regolamenti dell'Ente che, in qualche modo e per altri scopi, individuano tale area... francamente, però, credo che la buona fede del commerciante vada valutata in ordine al regolamento che tratta, specificatamente, l'esercizio del commercio su area pubblica e quindi, questo regolamento andrebbe integrato in tal senso.
E' condivisibile l'impostazione.
Grazie.
Ok. Perfetto.
Nel nostro regolamento, ad esempio, viene indicato dov'è vietato il commercio itinerante (ma non per le ragioni indicate nel post), senza che venga mappata ne, altrimenti indicata, l'area demaniale marittima.
Quindi, in linea teorica, il commerciante non può sapere dove si estende l'area demaniale marittima, a meno che questi non sia tenuto a valutare tutti i regolamenti dell'Ente che, in qualche modo e per altri scopi, individuano tale area... francamente, però, credo che la buona fede del commerciante vada valutata in ordine al regolamento che tratta, specificatamente, l'esercizio del commercio su area pubblica e quindi, questo regolamento andrebbe integrato in tal senso.
E' condivisibile l'impostazione.
Grazie.
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CONCORDIAMO. Il regolamento dovrebbe contenere la mappatura delle aree vietate (è vero che è una questione formale perchè dubito che un operatore itinerante se lo vada a leggere e studiare), ma mi aiuta in caso di contestazioni.
L'aggiunta di CARTELLONISTICA, quantomeno nelle aree "critiche" è altro elemento da valutare ... ma capisco che possa essere complicato.