Data: 2016-06-06 13:08:42

Agibilità ex art. 80 TULPS - parere Commissione di Vigilanza

Da tempo si svolge un evento sul territorio comunale (periodo fine giugno/fine luglio), per il quale di anno in anno l'organizzatore richiede parere alla Commissione di Vigilanza ex articolo 80 TULPS.
Il 18/06/2014 si ottiene suddetta dichiarazione e, conseguentemente, viene rilasciata, a seguito di specifico sopralluogo, la licenza di esercizio ex art. 68/69 TULPS.
Nel 2015 l'organizzatore si avvale della facoltà concessa dall'art. 141, ultimo capoverso RD 635/1940 (riformulato dal DRP 311/2001) presentando dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, con la quale nulla è variato (allestimenti temporanei) rispetto all'anno precedente.
Siamo nel 2016 ... l'evento si svolgerà nel mese di luglio ... l'organizzatore intende avvalersi ancora dell'art. 141 ultimo capoverso RD 635/1940.
Considerato però che la suddetta norma prevede: [i]non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione di Vigilanza ... abbia già concesso l'agibilità IN DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI[/i], si chiede:
- è possibile applicare suddetta disposizione normativa?
- la norma si riferisce alla DATA di agibilità (nel caso in esame il 18/06/2014), ma l'evento si svolgerà in luglio, quindi sono decorsi i 2 anni ... occorre l'acquisizione di nuovo parere da parte della Commissione Provinciale?
Grazie  ;)

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Data: 2016-06-06 14:51:59

Re:Agibilità ex art. 80 TULPS - parere Commissione di Vigilanza

Ciao Enrica,

Sono passati i due anni e, anche se nulla è cambiato, è opportuno ripetere l'iter.
Questo non vuol dire che la Commissione deve fare finta di niente, cioè può benissimo considerare oltre alle asseverazioni presentate, anche le osservazioni dell'organizzatore tra cui appunto la dichiarazione che "nulla è cambiato".

riferimento id:34492

Data: 2016-06-06 15:30:24

Re:Agibilità ex art. 80 TULPS - parere Commissione di Vigilanza

Mi accodo.
Ritengo che il termine non vada preso alla lettera.
[i]non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione [...] abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni[/i].
Se l'evento è annuale ritengo che debba essere interpretato che la Commissione omette la verifica per due edizioni e poi farà la verifica alla terza. Questo può essere esplicitato a livello di regolamento comunale o come indicazione procedimentale.

vedi anche qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34300.msg64993#msg64993

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Data: 2016-06-07 06:36:40

Re:Agibilità ex art. 80 TULPS - parere Commissione di Vigilanza

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