Si discuteva sulla possibilità, da parte di una struttura ricettiva, di effettuare una esposizione di quadri, opere d'arte e simili e, in tal caso, della necessità di essere assoggettata a qualche limitazione da parte dell'autorità di polizia.
A parere di chi scrive, si deve distinguere tra:
- mera esposizione di beni d'uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva;
- esposizione di beni appartenenti a terzi ed organizzata da terzi, anche per soggetti diversi dagli alloggiati nella struttura ricettiva.
Nel primo caso, si tratta di un'attività rivolta, esclusivamente, alla clientela e senza fini di lucro e dunque, che non presuppone alcuna attività di intermediazione.
Nell'altro caso, si può a sua volta distinguere:
- la mera esposizione di beni appartenenti a terzi, senza possibilità che gli stessi vengano ceduti in vendita;
- l'esposizione di beni appartenenti a terzi, finalizzata alla vendita;
- l'esposizione di beni appartenenti a terzi ed organizzata da terzi che facciano uso di locali della struttura ricettiva.
Solo in questi due ultimi casi, a parere di chi scrive, è comunque necessaria la licenza (ora Scia) prevista dall'art. 115 TULPS, sia per l'albergatore (se organizza in proprio), sia dell'agenzia pubblica che ha organizzato l'evento presso l'albergatore.
Condividete?
Grazie.
venire a configurare un'attività di intermedizazione, soprattutto se la stessa mostra è stata organizzata da terzi, che si avvalgono dei locali messi loro a disposizione dal titolare della struttura ricettiva.
Si discuteva sulla possibilità, da parte di una struttura ricettiva, di effettuare una esposizione di quadri, opere d'arte e simili e, in tal caso, della necessità di essere assoggettata a qualche limitazione da parte dell'autorità di polizia.
A parere di chi scrive, si deve distinguere tra:
- mera esposizione di beni d'uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva;
- esposizione di beni appartenenti a terzi ed organizzata da terzi, anche per soggetti diversi dagli alloggiati nella struttura ricettiva.
Nel primo caso, si tratta di un'attività rivolta, esclusivamente, alla clientela e senza fini di lucro e dunque, che non presuppone alcuna attività di intermediazione.
Nell'altro caso, si può a sua volta distinguere:
- la mera esposizione di beni appartenenti a terzi, senza possibilità che gli stessi vengano ceduti in vendita;
- l'esposizione di beni appartenenti a terzi, finalizzata alla vendita;
- l'esposizione di beni appartenenti a terzi ed organizzata da terzi che facciano uso di locali della struttura ricettiva.
Solo in questi due ultimi casi, a parere di chi scrive, è comunque necessaria la licenza (ora Scia) prevista dall'art. 115 TULPS, sia per l'albergatore (se organizza in proprio), sia dell'agenzia pubblica che ha organizzato l'evento presso l'albergatore.
Condividete?
Grazie.
venire a configurare un'attività di intermedizazione, soprattutto se la stessa mostra è stata organizzata da terzi, che si avvalgono dei locali messi loro a disposizione dal titolare della struttura ricettiva.
[/quote]
Ricostruzione condivisibile.
In tutti i casi se si tratta di eventi sporadici ed occasionali NON si pone il problema della destinazione d'uso.
Se si tratta di uso permanente di parte della struttura ricettiva si potrebbero porre problemi di cambio di destinazione (ma è ipotesi che ritengo non riguardi il caso esposto)
Si discuteva sulla possibilità, da parte di una struttura ricettiva, di effettuare una esposizione di quadri, opere d'arte e simili e, in tal caso, della necessità di essere assoggettata a qualche limitazione da parte dell'autorità di polizia.
A parere di chi scrive, si deve distinguere tra:
- mera esposizione di beni d'uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva;
- esposizione di beni appartenenti a terzi ed organizzata da terzi, anche per soggetti diversi dagli alloggiati nella struttura ricettiva.
Nel primo caso, si tratta di un'attività rivolta, esclusivamente, alla clientela e senza fini di lucro e dunque, che non presuppone alcuna attività di intermediazione.
Nell'altro caso, si può a sua volta distinguere:
- la mera esposizione di beni appartenenti a terzi, senza possibilità che gli stessi vengano ceduti in vendita;
- l'esposizione di beni appartenenti a terzi, finalizzata alla vendita;
- l'esposizione di beni appartenenti a terzi ed organizzata da terzi che facciano uso di locali della struttura ricettiva.
Solo in questi due ultimi casi, a parere di chi scrive, è comunque necessaria la licenza (ora Scia) prevista dall'art. 115 TULPS, sia per l'albergatore (se organizza in proprio), sia dell'agenzia pubblica che ha organizzato l'evento presso l'albergatore.
Condividete?
Grazie.
venire a configurare un'attività di intermedizazione, soprattutto se la stessa mostra è stata organizzata da terzi, che si avvalgono dei locali messi loro a disposizione dal titolare della struttura ricettiva.
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Ricostruzione condivisibile.
In tutti i casi se si tratta di eventi sporadici ed occasionali NON si pone il problema della destinazione d'uso.
Se si tratta di uso permanente di parte della struttura ricettiva si potrebbero porre problemi di cambio di destinazione (ma è ipotesi che ritengo non riguardi il caso esposto)
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Perfetto!
Solo un'ulteriore precisazione.
Quando citi l'occasionalità, ti riferisci soltanto alla destinazione d'uso da un punto di vista edilizio, vero? Più precisamente, la Scia ex 115 Tulps va comunque presentata, giusto?
Grazie e buon lavoro!
Sì, 115 ci vuole nei casi da te indicati.
Il riferimento alla occasionalità riguardava le sole problematiche edilizie (teoriche, ma possibili)
;)
riferimento id:34458