Data: 2016-06-04 08:14:00

Attività vendita carni e precedenti penali

Egregio Dottore,
a carico di una persona che intende esercitare il commercio sono emersi i seguenti precedenti:
1. anno 1989 dichiarato fallito;
2. anno 1993 bancarotta fraudolenta (sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.);
3. anno 1994 ricettazione (sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.);
4. anno 1996 ricettazione (sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.);
5. anno 1996 ricettazione (pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva);
6. anno 1996 approrpiazione indebita (reclusione 3 mesi - applicato indulto ai sensi della L.n. 241/2006);
7. anno 1997 ricettazione (reclusione 2 mesi - applicato indulto ai sensi della L.n. 241/2006);
8. anno 1997 reati:
    a) furto in concorso;
    b) ricettazione continuata in concorso;
    c) ricettazione in concorso;
    d) ricettazione;
    e) ricetttazione continuato;
    f)  ricetttazione continuato in concorso;
    g) ricetttazione;
    h) ricettazione;
    pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva il 22.08.2002.
9. anno 1997 ricettazione - reclusione 15 gg (applicato l'indulto ai sensi della L. n. 241/2006;
10. anno 2000 ricetttazione in concorso (reclusione mesi 1, multa L. 300,00 - nell'annno 2003 dichiarata estinta la pena ed ogni altro effetto penale per l'esito positivo dell'affidamento in prova. Eseguita la pena detentiva - pagata la pena pecuniaria.
Secondo Lei può esercitare il commercio ?

riferimento id:34451

Data: 2016-06-04 08:23:59

Re:Attività vendita carni e precedenti penali


Egregio Dottore,
a carico di una persona che intende esercitare il commercio sono emersi i seguenti precedenti:
1. anno 1989 dichiarato fallito;
2. anno 1993 bancarotta fraudolenta (sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.);
3. anno 1994 ricettazione (sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.);
4. anno 1996 ricettazione (sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.);
5. anno 1996 ricettazione (pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva);
6. anno 1996 approrpiazione indebita (reclusione 3 mesi - applicato indulto ai sensi della L.n. 241/2006);
7. anno 1997 ricettazione (reclusione 2 mesi - applicato indulto ai sensi della L.n. 241/2006);
8. anno 1997 reati:
    a) furto in concorso;
    b) ricettazione continuata in concorso;
    c) ricettazione in concorso;
    d) ricettazione;
    e) ricetttazione continuato;
    f)  ricetttazione continuato in concorso;
    g) ricetttazione;
    h) ricettazione;
    pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva il 22.08.2002.
9. anno 1997 ricettazione - reclusione 15 gg (applicato l'indulto ai sensi della L. n. 241/2006;
10. anno 2000 ricetttazione in concorso (reclusione mesi 1, multa L. 300,00 - nell'annno 2003 dichiarata estinta la pena ed ogni altro effetto penale per l'esito positivo dell'affidamento in prova. Eseguita la pena detentiva - pagata la pena pecuniaria.
Secondo Lei può esercitare il commercio ?
[/quote]

I materia di commercio si ha una sorta di RIABILITAZIONE AMMINISTRATIVA (diversa da quella penale) che opera decorsi 5 anni dall'esecuzione di qualsiasi pena relativa ai reati ostativi dell'art. 71 dlgs 59/2010.
[b]Quindi, essendo stata scontata la pena per i reati descritti ormai nell'anno 2000, ad oggi il soggetto in questione ha i requisiti morali per esercitare l'attività commerciale.[/b]

riferimento id:34451

Data: 2016-06-04 20:41:58

Re:Attività vendita carni e precedenti penali

Quindi non è necessaria la riabilitazione c.d. "penale" !
Giusto?

riferimento id:34451

Data: 2016-06-05 11:27:22

Re:Attività vendita carni e precedenti penali


Quindi non è necessaria la riabilitazione c.d. "penale" !
Giusto?
[/quote]

GIUSTO, la riabilitazione penale se interviene prima è ovviamente "sanante" (anche se è rara e, ordinariamente, non interviene mai entro il quinquennio).
La riabilitazione penale implica l'attivazione di un procedimento giudiziario e compare dal casellario giudiziale.
Quella amministrativa è AUTOMATICA e non compare sul casellario, ma va ricostruita in base alle date leggibili sul casellario.

riferimento id:34451
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