Tosap e area demaniale marittima
Buongiorno,
Il quesito riguarda l’uso di un’area demaniale marittima per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche.
Fatto:
la Legge R.L. n. 14/99 ha delegato ai Comuni della fascia costiera, compiti e funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi.
Lo Stato ha assentito a favore del Comune di Civitavecchia la concessione demaniale marittima per mantenere ad uso pubblico gratuito gli ambiti demaniali della Marina di Civitavecchia per le quali l’Ente corrisponde un canone erariale ridotto di 9/10. Detta area è stata trasformata, con il parere del Demanio marittimo in una bellissima Piazza, fruibile in toto dalla cittadinanza, con pavimentazione di pregio il tutto realizzato a spese del Comune stesso che ne cura la pulizia e ne effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel corso dell’anno tale Piazza viene utilizzata per manifestazioni fieristiche varie anche di natura commerciale.
I soggetti che intendono utilizzare la Piazza per dette manifestazioni devono richiedere al Comune il rilascio della Concessione demaniale per la durata della manifestazione e corrispondono rispettivamente allo Stato il canone demaniale dovuto, alla Regione l’imposta regionale dovuta.
Si chiede un autorevole parere preferibilmente se supportato da normativa specifica, in quanto non ne sono a conoscenza, inteso a conoscere se oltre alla corresponsione di quanto sopra descritto, il Comune può richiedere anche il pagamento della TOSAP tenuto conto che:
1) l’area non è di proprietà ma il Comune ne è il concessionario e corrisponde all’erario un preciso canone;
2) l’area è comunque, per la durata delle manifestazioni, sottratta all’uso pubblico generalizzato;
3) la manutenzione e la pulizia sono a carico del Comune in quanto concessionario.
Grazie e saluti
Maurizio Bevilacqua
[color=red][b]Art. 38 comma 5 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507
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Sono [b]escluse [/b]dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al [b]demanio statale[/b]. (( Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti. ))
Grazie per la specifica.
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