MONETA ELETTRONICA - Banca d'Italia - PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016
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[b]BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016
[/b][color=red][b]Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. [/b][/color]
(16A04096)
(GU n.127 del 1-6-2016 - Suppl. Ordinario n. 17)
LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 - emanato ai
sensi dell'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge
comunitaria 2010) - recante attuazione della direttiva 2009/110/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le
direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva
2000/46/CE (di seguito, «decreto»);
Visti gli articoli 1 e 2 che modificano il Titolo V-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB), recante la
disciplina degli istituti di moneta elettronica;
Visti, in particolare, i seguenti articoli del Titolo V-bis del
TUB:
art. 114-bis che riserva l'emissione di moneta elettronica alle
banche e agli istituti di moneta elettronica;
art. 114-quater, che istituisce l'albo degli istituti di moneta
elettronica;
art. 114-quinquies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza
gli istituti di moneta elettronica quando ricorrano le condizioni
previste dal TUB; detta disposizioni di attuazione del medesimo
articolo; puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica nel
caso in cui l'istituto di moneta elettronica svolge anche attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica;
stabilisca procedure per l'operativita' degli istituti di moneta
elettronica negli altri paesi comunitari nonche' autorizzi
l'operativita' degli istituti di moneta elettronica in paesi
extracomunitari;
art. 114-quinquies 1 ai sensi del quale la Banca d'Italia
definisce le modalita' con cui gli istituti di moneta elettronica
detengono le somme di denaro ricevute dalla clientela a fronte della
moneta elettronica emessa;
art. 114-quinquies 2, in materia di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva;
art. 114-quinquies 3, in materia, tra l'altro, di disciplina dei
partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di moneta
elettronica;
art. 114-quinquies 4, secondo il quale la Banca d'Italia puo'
esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di moneta
elettronica dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste
dal Titolo V-bis, al ricorrere di determinate condizioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato ai
sensi dell'art. 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge
comunitaria 2008) - recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione
della direttiva 97/5/CE (di seguito, «decreto»);
Visto l'art. 33 che disciplina gli istituti di pagamento,
attraverso l'introduzione del Titolo V-ter nel decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (di seguito, TUB);
Visti, in particolare, i seguenti articoli del Titolo V-ter del
TUB:
art. 114-septies, che istituisce l'albo degli istituti di
pagamento;
art. 114-octies, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce
limiti e modalita' per la concessione di crediti da parte degli
istituti di pagamento e detta specifiche disposizioni per la
concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di
carte di credito;
art. 114-novies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli
istituti di pagamento quando ricorrano le condizioni previste dal
decreto; detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo; puo'
imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente
l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento nel caso in cui
l'istituto di pagamento svolge anche attivita' imprenditoriali
diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento;
art. 114-decies, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia:
stabilisce procedure per l'operativita' degli istituti di pagamento
in Italia e negli altri paesi comunitari; autorizza l'operativita'
degli istituti di pagamento in paesi extracomunitari; stabilisce le
condizioni al rispetto delle quali gli istituti di pagamento
comunitari, che prestano servizi di pagamento in Italia ai sensi dei
commi 1 e 4 del medesimo articolo, possono concedere credito
collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito;
art. 114-undecies, in materia, tra l'altro, di disciplina dei
partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di pagamento;
art. 114-duodecies, ai sensi del quale la Banca d'Italia
definisce le modalita' con cui gli istituti di pagamento detengono le
somme di denaro della clientela nei conti di pagamento;
art. 114-quaterdecies, in materia di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva;
art. 114-sexiesdecies, secondo il quale la Banca d'Italia puo'
esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento
dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal Titolo
V-ter, al ricorrere di determinate condizioni;
Visto l'art. 146, comma 2, lettera b) del Titolo IX del TUB, che
attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di emanare
disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto gli assetti
organizzativi e di controllo relativi alle attivita' svolte nel
sistema dei pagamenti;
Tenuto conto della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento
nel mercato interno;
Tenuto conto della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti
di moneta elettronica;
Tenuto conto degli Orientamenti finali sulla sicurezza dei
pagamenti via internet, emanati dall'Autorita' bancaria europea il 19
dicembre 2014;
Considerata l'esigenza di modificare la disciplina applicativa
degli istituti di moneta elettronica;
Considerata l'esigenza di assicurare il coordinamento con le
disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento;
Considerata l'esigenza di recepire gli Orientamenti finali sulla
sicurezza dei pagamenti via internet nelle disposizioni applicabili
agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica;
Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;
E m a n a:
L'unito provvedimento che contiene le «Disposizioni di vigilanza
per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica»,
che abroga e sostituisce il provvedimento della Banca d'Italia del 20
giugno 2012 «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento
e gli istituti di moneta elettronica».
Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2016
Il Governatore: Visco
Allegato
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI
ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
INDICE
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I FONTI NORMATIVE
SEZIONE II DEFINIZIONI
Allegato a Servizi di pagamento
CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Destinatari della disciplina
2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
SEZIONE II CAPITALE MINIMO INIZIALE
1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento
2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica
SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITA'
SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO
1. Partecipazioni
2. Gruppo di appartenenza dell'istituto
3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale
SEZIONE V PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
1. Domanda di autorizzazione
2. Rilascio dell'autorizzazione
3. Iscrizione all'albo
SEZIONE VI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA'
ESISTENTI
1. Procedura di autorizzazione
2. Programma di attivita'
3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale
SEZIONE VII DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
SEZIONE VIII VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
SEZIONE IX PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
SEZIONE I PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1. Partecipazioni qualificate
2. Soggetti esenti
3. Autorizzazione
4. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto
di partecipazioni qualificate
5. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione
6. Comprova dei requisiti
7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
SEZIONE II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
1.1 Partecipazioni qualificate
1.2 Termini
1.3 Modalita' di invio della comunicazione
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
2.1 Presupposti
2.2 Termini di invio dell'accordo di voto
SEZIONE III INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE
SEZIONE IV ESPONENTI AZIENDALI
1. Requisiti
2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla
Banca d'Italia.
SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Allegato A
Documentazione riguardante il requisito di onorabilita' dei
partecipanti
Allegato B
Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova
della qualita' e della solidita' finanziaria del candidato acquirente
Allegato C
Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti
aziendali
Allegato D
Modelli di dichiarazioni sostitutive
CAPITOLO IV ATTIVITA'
SEZIONE I ATTIVITA' ESERCITABILI
1. Premessa
2. Altre attivita' esercitabili
3. Concessione di finanziamenti
SEZIONE II REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI
1. Premessa
2. Evidenze contabili dei fondi della clientela
3. Modalita' di tenuta delle somme di denaro dei clienti
registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta
elettronica emessa 61
4. Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare
servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica 62
CAPITOLO V DISCIPLINA PRUDENZIALE
SEZIONE I
PATRIMONIO DI VIGILANZA
1. Patrimonio di vigilanza
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza
SEZIONE II
REQUISITO PATRIMONIALE
1. Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento
prestati
1.1 Criteri per la scelta del metodo di calcolo del requisito
patrimoniale
1.2 Metodo di calcolo A
1.3 Metodo di calcolo B
2. Requisito patrimoniale a fronte dell'emissione di moneta
elettronica
3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito
4. Incremento o riduzione dei requisiti patrimoniali
5. Requisito patrimoniale complessivo
SEZIONE III
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI
INTERNI
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
1. Premessa
2. Requisiti generali di organizzazione
SEZIONE II
ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE E ACCORDI PER LA
DISTRIBUZIONE E IL RIMBORSO DELLA MONETA ELETTRONICA
1. Esternalizzazione di funzioni operative
2. Accordi per la distribuzione e il rimborso della moneta
elettronica
SEZIONE
III
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO DESCRITTIVO DEI
SERVIZI DI PAGAMENTO, DELLA MONETA ELETTRONICA E DELLE RELATIVE
CARATTERISTICHE 72
Allegato A
Ruolo degli organi aziendali, sistemi informativi e sistema dei
controlli interni.
Allegato B
Obblighi a carico degli istituti nel caso di esternalizzazione
di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, all'emissione
di moneta elettronica o importanti.
Distribuzione e rimborso di moneta elettronica
Schema della relazione sulla struttura organizzativa
Allegato D
Descrizione dei servizi di pagamento, dell'attivita' di
emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche
CAPITOLO VII SUCCURSALI, AGENTI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI
ISTITUTI
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
SEZIONE II SUCCURSALI
1. Apertura di succursali in Italia
2. Apertura di succursali in Stati comunitari: primo
insediamento e comunicazioni successive
3. Apertura di succursali in Stati extracomunitari
4. Modifica delle informazioni comunicate
SEZIONE III AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI
1. Utilizzo di agenti in Italia
2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia
3. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati
comunitari
4. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati
extracomunitari
5. Modifica delle informazioni comunicate
SEZIONE IV
PRESTAZIONE DI SERVIZI
1. Stati comunitari
2. Stati extracomunitari
SEZIONE V
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO VIII OPERATIVITA' IN ITALIA DEGLI ISTITUTI
SEZIONE I OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI COMUNITARI ()
1. Ambito di applicazione
2. Stabilimento di succursali: primo insediamento
3. Impiego di agenti o di soggetti convenzionati insediati in
Italia
4. Prestazione di servizi di pagamento in regime di libera
prestazione di servizi
5. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le
autorita' estere
SEZIONE II
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI
CREDITO DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI
1. Ambito di applicazione
2. Condizioni per la concessione del credito
3. Controlli della Banca d'Italia
SEZIONE III OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
EXTRA-COMUNITARI
1. Ambito di applicazione
2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale
3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale
4. Rilascio dell'autorizzazione
5. Iscrizione all'albo
6. Decadenza e revoca dell'autorizzazione
SEZIONE IV
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO IX ISTITUTI A OPERATIVITA' LIMITATA
1. Premessa
2. Disciplina
CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CHE
SVOLGONO ALTRE ATTIVITA'
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Norme applicabili
3. Costituzione di una societa' separata per la prestazione dei
servizi di pagamento
4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato
5. Intermediari finanziari iscritti anche nell'albo degli
istituti di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta
elettronica
SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Trasmissione dei verbali assembleari
2. Bilancio dell'impresa
3. Archivio elettronico degli organi sociali
4. Operazioni straordinarie
SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO XII VIGILANZA ISPETTIVA
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI
1. Svolgimento degli accertamenti
2. Consegna del rapporto ispettivo
CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
SEZIONE I DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I
FONTI NORMATIVE
Gli istituti di pagamento sono regolati:
- dalla direttiva comunitaria 2007/64/CE, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- dal Titolo V - ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (di seguito, TUB) e successive modifiche e integrazioni.
Gli istituti di moneta elettronica sono regolati:
- dalla direttiva comunitaria 2009/110/CE, del 16 settembre 2009,
concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica;
- dal Titolo V - bis del TUB.
Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti:
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che detta
disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento al terrorismo e successive modifiche e
integrazioni, nonche' le relative disposizioni di attuazione;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che detta disposizioni
di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno e successive modifiche e integrazioni,
nonche' le relative disposizioni di attuazione;
- decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che detta disposizioni
di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del TUB in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, e
successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che detta
disposizioni in materia di divieto di assumere o esercitare cariche
tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del
credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di interlocking);
- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, che detta disposizioni
di attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti
di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e
2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 144/1998, recante norme per la
determinazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale sociale, applicabile agli istituti di pagamento e agli
istituti di moneta elettronica in base agli articoli 114 - novies,
comma 1, lettera e) e 114 - undecies del TUB, per quanto riguarda gli
istituti di pagamento, e 114-quinquies, comma 1, lettera e) e
114-quinquies 3 del TUB per quanto riguarda gli istituti di moneta
elettronica;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 161/1998, recante norme per
l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita'
degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione,
applicabile agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta
elettronica in base agli articoli 114 - novies, comma 1, lettera e) e
114 - undecies del TUB, per quanto riguarda gli istituti di
pagamento, e 114-quinquies, comma 1, lettera e) e 114-quinquies 3 del
TUB per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica;
- Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via Internet
emanati dall'Autorita' Bancaria Europea il 19 dicembre 2014;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, Regolamento
recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
- provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in materia
di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, e
successive modifiche e integrazioni;
- provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011, "Attuazione
del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010
relativo a servizi di pagamento (diritti e obblighi delle parti)";
- provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011 recante la
"Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi
dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e
delle modalita' organizzative per l'attuazione del principio della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24,
comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262) e Provvedimento della Banca
d'Italia del 18 dicembre 2012 recante le "Disposizioni di vigilanza
in materia di sanzioni e procedura sanzionatori amministrativa", e
successive modifiche e integrazioni.
SEZIONE II
DEFINIZIONI
Ai fini della presente disciplina si intende per:
- "agente": l'agente di cui all'art. 128-quater, comma 6, del TUB,
che presta esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti
di pagamento o di istituti di moneta elettronica;
- "clienti/clientela": una persona fisica o giuridica che si avvale
di un servizio di pagamento in qualita' di pagatore o di beneficiario
o di entrambi ovvero la persona fisica o giuridica che detiene la
moneta elettronica;
- "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di uno o piu'
clienti che e' utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle
operazioni di pagamento;
- "controllo": le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB;
- "depositari abilitati": le banche centrali, le banche italiane e
estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono
detenere strumenti finanziari e disponibilita' liquide della
clientela; altri soggetti abilitati all'attivita' di custodia di
strumenti finanziari per conto di terzi;
- "esponenti aziendali": i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate le
cariche;
- "gruppo di appartenenza dell'istituto di pagamento o dell'istituto
di moneta elettronica": i soggetti italiani o esteri che:
1. controllano l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta
elettronica;
2. sono controllati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di
moneta elettronica;
3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'istituto di
pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
- "istituti di moneta elettronica": le persone giuridiche, diverse
dalle banche, autorizzate in Italia ad emettere moneta elettronica,
conformemente a quanto previsto dall'art. 114-quinquies del TUB;
- "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta
elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno
stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
- "istituti di pagamento": le persone giuridiche, diverse dalle
banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare
i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), n. 4,
del TUB;
- "istituti di pagamento comunitari": gli istituti di pagamento
aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato
comunitario diverso dall'Italia;
- "istituto o istituti": l'istituto di moneta elettronica e
l'istituto di pagamento;
- "istituto comunitario": l'istituto di moneta elettronica e
l'istituto di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
- "organo con funzione di supervisione strategica": l'organo
aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione
statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione
dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai
piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale o i
componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per
disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di
gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati
nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il
direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e
come tale partecipa alla funzione di gestione;
- "organo con funzione di controllo": il collegio sindacale, il
consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla
gestione;
- "organi aziendali": il complesso degli organi con funzioni di
supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di
supervisione strategica e quella di gestione attengono,
unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere
incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e
monistico, in conformita' delle previsioni legislative, l'organo con
funzione di controllo puo' svolgere anche quella di supervisione
strategica;
- "partecipazione": ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett.
h-quater, del TUB, le azioni, le quote e gli altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- "partecipazione indiretta": le partecipazioni acquisite o comunque
possedute per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona;
- "partecipazione qualificata": la partecipazione non inferiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti
la possibilita' di esercitare un'influenza notevole o il controllo
sulla gestione dell'impresa partecipata;
- "rischi operativi": il rischio di perdite derivanti dalla
inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e
sistemi interni, oppure da eventi esogeni. E' compreso il rischio
legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi
o regolamenti, da responsabilita' contrattuale o extra-contrattuale
ovvero da altre controversie;
- "soggetti convenzionati con gli istituti di moneta elettronica": le
persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'art. 114-quater del
TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta elettronica per conto di
un istituto di moneta elettronica;
- "servizi di pagamento": si intendono i servizi indicati nell'art.
1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB, richiamati nell'Allegato A del
presente capitolo (1);
-----
(1) Il richiamo ai servizi di pagamento nell'allegato A del presente
capitolo ha valore meramente ricognitivo.
-----
- "stretti legami": le fattispecie riportate nell'art. 1, comma 2,
lett. h) del TUB;
- "titoli di debito "qualificati": i titoli di debito inclusi nella
tabella di cui all'Allegato D del Titolo II, Capitolo IV delle "Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n.
263 del 27 dicembre 2006) per i quali e' prevista una ponderazione
pari o inferiore all'1,6%, ad esclusione delle "altre posizioni
qualificate" menzionate in calce alla tabella in questione.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti
disposizioni valgono le altre definizioni contenute nel TUB.
Servizi di pagamento (2)
----
(2)La presente elencazione ha valore meramente ricognitivo.
----
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per servizi di
pagamento le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di
fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di
pagamento dell'utilizzatore o presso un atro prestatore di servizi di
pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una
tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in
una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di
pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una
tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore
ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un
dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il
pagamento sia effettuato dall'operatore del sistema o della rete di
telecomunicazione o digitale o informatica che agisce esclusivamente
come intermediario tra l'utilizzatore dei servizi di pagamento e il
fornitore di beni e servizi.
CAPITOLO II
AUTORIZZAZIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano:
- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire
in Italia un istituto di pagamento o un istituto di moneta
elettronica;
- alle societa' gia' esistenti che intendono essere autorizzate in
Italia come istituti di pagamento o come istituti di moneta
elettronica;
- agli istituti di pagamento che intendono variare il contenuto
dell'autorizzazione.
2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione:
- a un istituto di pagamento per la prestazione di uno o piu' servizi
di pagamento;
- a un istituto di moneta elettronica per l'emissione di moneta
elettronica e la prestazione di servizi di pagamento anche non
connessi con l'emissione di moneta elettronica,
se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e
prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti.
A tal fine, la Banca d'Italia:
- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:
• adozione della forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di
societa' cooperativa;
• presenza della sede legale e della direzione generale dell'istituto
nel territorio della Repubblica italiana;
• esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a
quello indicato nella Sezione II o, nel caso di istituti a
operativita' limitata, nel Capitolo IX;
• presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di
un programma di attivita' (cfr. Sezione III);
• possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale
dell'istituto di pagamento e dell'istituto di moneta elettronica dei
requisiti di onorabilita' previsti, rispettivamente, dall'art. 114 -
novies, comma 1, lettera e), e 114-quinquies, comma 1, lettera e) del
TUB;
• possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di pagamento e
nell'istituto di moneta elettronica dei requisiti di
professionalita', di onorabilita' e di indipendenza, previsti,
rispettivamente, dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e
114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB (3);
----- (3) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis e 3-ter,
del TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) "al consiglio di
amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si
applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii)
"al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge funzioni
di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al
comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti". -----
• insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue
funzioni di vigilanza con riferimento:
- al gruppo di appartenenza dell'istituto;
- a eventuali stretti legami tra l'istituto, o i soggetti del suo
gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- valuta:
• l'adeguatezza del programma di attivita';
• la sussistenza delle condizioni di idoneita' di coloro che
detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di
appartenenza dell'istituto a garantirne la sana e prudente gestione;
• che l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei
controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura,
ampiezza e complessita' delle attivita' che l'istituto intende
esercitare.
La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente
gestione dell'istituto o il regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti.
SEZIONE II
CAPITALE MINIMO INIZIALE
1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento
Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti
di pagamento e' pari a:
- 20 mila euro, quando l'istituto di pagamento presta solo il
servizio di cui al punto 6 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- 50 mila euro, quanto l'istituto di pagamento presta il servizio di
cui al punto 7 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- 125 mila euro, quanto l'istituto di pagamento presta uno o piu' dei
servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 1, comma 1, lett. b)
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica
Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti
di moneta elettronica e' pari a 350 mila euro.
SEZIONE III
PROGRAMMA DI ATTIVITA'
L'istituto predispone un programma che illustra:
- i servizi di pagamento che intende svolgere e le modalita' di
prestazione degli stessi; nel caso di istituti di moneta elettronica,
le attivita' di emissione di moneta elettronica e i servizi di
pagamento non connessi all'emissione di moneta elettronica che
intende svolgere e le relative modalita' di prestazione;
- le linee di sviluppo dell'attivita';
- i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione;
- gli obiettivi perseguiti e le strategie imprenditoriali che la
societa' intende seguire per la loro realizzazione.
Il programma di attivita' e' accompagnato:
- dalla relazione sulla struttura organizzativa, redatta secondo lo
schema contenuto nell'allegato C del Capitolo VI (Schema della
relazione sulla struttura organizzativa);
- dalla descrizione degli specifici servizi di pagamento che
l'istituto intende prestare, delle relative caratteristiche, delle
modalita' di gestione e regolamento delle relative operazioni di
pagamento, nonche' del sistema di pagamento a cui intende
partecipare, secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni A e B,
del Capitolo VI;
- per gli istituti di moneta elettronica, dalla descrizione
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e di gestione del
relativo circuito, secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni B
(4) e C del Capitolo VI;
----------
(4) Gli istituti di moneta elettronica compilano la Sezione B con
riferimento all'attivita' di emissione di moneta elettronica e,
qualora prestino anche servizi di pagamento non connessi con
l'emissione di moneta elettronica, anche con riferimento agli
specifici servizi di pagamento prestati.
----------
- dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino,
tra l'altro: l'ammontare degli investimenti che l'istituto intende
effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le
relative coperture finanziarie; le dimensioni operative che
l'istituto si propone di raggiungere; i risultati economici attesi;
il rispetto dei requisiti prudenziali;
- da una relazione che descriva le misure adottate per tutelare i
fondi ricevuti dalla clientela, secondo quanto previsto nel Capitolo
IV, Sezione II.
La Banca d'Italia puo' richiedere modifiche del programma quando
le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e
prudente gestione ovvero con il regolare funzionamento del sistema
dei pagamenti. La Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione,
puo' fornire indicazioni all'istituto perche' quest'ultimo conformi
le previste linee di sviluppo della propria attivita' al rispetto
delle regole prudenziali, alle esigenze informative di vigilanza
nonche' a quelle di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
SEZIONE IV
ASSETTO PROPRIETARIO
1. Partecipazioni
I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni
qualificate in un istituto di pagamento o in un istituto di moneta
elettronica devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti,
rispettivamente, dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e
dall'art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, nonche' essere
adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto.
La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente
gestione dell'istituto, valuta la qualita' e la solidita' finanziaria
di tali soggetti sulla base dei criteri fissati nel Capitolo III,
Sezione I.
In particolare, in sede di rilascio dell'autorizzazione
all'istituto, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla
Banca d'Italia la possibilita' di valutare ogni precedente penale o
indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione,
anche non qualificata, nell'istituto.
2. Gruppo di appartenenza dell'istituto
La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di
appartenenza dell'istituto non sia tale da pregiudicare l'effettivo
esercizio della vigilanza sullo stesso.
A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione
del gruppo sia dell'idoneita' dei soggetti che ne fanno parte a
garantire la sana e prudente gestione dell'istituto.
Qualora l'istituto appartenga a un gruppo che comprende societa'
insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione
delle stesse o le attivita' svolte in questi paesi siano tali da
consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza
sull'istituto.
3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale
Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilita' in capo ai
partecipanti al capitale dell'istituto e della relativa
documentazione minima, si rinvia agli allegati A e D del Capitolo
III. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla
Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo III.
SEZIONE V
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
1. Domanda di autorizzazione
Il rilascio dell'autorizzazione e' condizione per l'iscrizione
dell'istituto nel registro delle imprese.
Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi
aziendali dell'istituto.
Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al
procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli
amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Banca
d'Italia.
Alla domanda sono allegati:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (5);
------
(5) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione
dell'amministrazione centrale dell'istituto, ove distinta dalla sede
legale.
------
b) il programma di attivita', previsto nella Sezione III;
c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e
indirettamente al capitale dell'istituto, con l'indicazione delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini
percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il
soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei
requisiti di onorabilita' e della qualita' dei soggetti che
detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate
nell'istituto;
e) la mappa del gruppo di appartenenza;
f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima
stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione
generale della banca presso la quale il versamento e' stato
effettuato;
g) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo
amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di
professionalita', di onorabilita' e di indipendenza dei soggetti
chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e
controllo (6);
-----
(6) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni
alla Banca d'Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2.
-----
h) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene
sottoscritto il capitale dell'istituto.
La documentazione indicata alle lett. d), f) e g), deve avere
data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda
di autorizzazione.
2. Rilascio dell'autorizzazione
La Banca d'Italia - in base agli esiti delle verifiche effettuate
circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto
conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione
dell'istituto e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti -
rilascia o nega l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.
3. Iscrizione all'albo
Istituti di pagamento
L'istituto di pagamento inoltra alla Banca d'Italia il
certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel
registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'istituto
di pagamento all'albo di cui all'art. 114 - septies del TUB,
indicando le succursali dell'istituto di pagamento e gli agenti di
cui lo stesso intende servirsi.
Successivamente all'iscrizione all'albo, l'istituto di pagamento
comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'.
Istituti di moneta elettronica
L'istituto di moneta elettronica inoltra alla Banca d'Italia il
certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel
registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'istituto
di moneta elettronica all'albo di cui all'art. 114 - quater del TUB,
indicando le succursali dell'istituto di moneta elettronica, nonche'
gli agenti di cui l'istituto di moneta elettronica intende servirsi
per la prestazione di servizi di pagamento.
Successivamente all'iscrizione all'albo, l'istituto di moneta
elettronica comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria
operativita'.
SEZIONE VI
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI
1. Procedura di autorizzazione
Le societa' gia' esistenti che intendono essere autorizzate come
istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica
presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le
modalita' di presentazione della domanda si applicano le disposizioni
previste nella Sezione V.
La domanda di autorizzazione all'attivita' e' inoltrata dopo
l'approvazione della delibera di modifica dello statuto e prima che
di tale modifica venga richiesta l'iscrizione nel registro delle
imprese.
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle
stesse condizioni stabilite per le societa' di nuova costituzione.
2. Programma di attivita'
Nel programma di attivita', oltre a quanto previsto alla Sezione
III, la societa' indica:
- le attivita' svolte in precedenza. Sono allegati i bilanci degli
ultimi tre esercizi;
- le iniziative che l'istituto intende adottare - e i relativi tempi
di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di
produzione dell'istituto di pagamento o di moneta elettronica.
3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale
Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia
puo' richiedere una verifica in ordine alla funzionalita' complessiva
della struttura aziendale nonche' all'esistenza e all'ammontare del
patrimonio della societa' istante. A tal fine, la Banca d'Italia puo'
disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia
a soggetti terzi.
Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla
relativa relazione devono risultare:
- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto della disciplina prudenziale;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto
organizzativo-contabile e del sistema dei controlli interni della
societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative
di vigilanza.
La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attivita' svolto
dalla societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono
formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella
relazione.
SEZIONE VII
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
L'istituto decade dall'autorizzazione rilasciata se:
- rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal
rilascio della stessa e comunque prima di aver avviato
l'operativita';
- non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi dall'iscrizione
all'albo. Prima della scadenza di tale termine, l'istituto puo'
chiedere alla Banca d'Italia, in presenza di giustificate e
sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non
superiore a 6 mesi (7);
------
(7) Per gli istituti di pagamento, la revoca puo' avere ad oggetto
anche uno solo dei servizi per cui l'istituto e' stato autorizzato.
In tal caso l'istituto non e' cancellato dall'albo e non trovano
applicazione le disposizioni in materia di liquidazione.
------
- ha cessato la prestazione dell'attivita' per un periodo
continuativo superiore a 12 mesi.
Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori
formalita', cancella l'istituto dal relativo albo. L'istituto
provvede alla modifica dell'oggetto sociale.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 113-ter del TUB, la
Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un istituto e lo cancella
dall'albo quando lo stesso intermediario non soddisfa piu' le
condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione previste
nel presente Capitolo.
La revoca dell'autorizzazione e' effettuata secondo le modalita'
di cui all'art. 113-ter qualora vi siano somme di denaro ricevute dai
clienti ancora registrate nei conti di pagamento ovvero ricevute a
fronte della moneta elettronica emessa, nonche' attivi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti. Negli
altri casi l'istituto modifica l'oggetto sociale.
SEZIONE VIII
VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
Gli istituti di pagamento comunicano preventivamente alla Banca
d'Italia l'intenzione di prestare servizi di pagamento diversi da
quelli per i quali sono autorizzati.
Gli istituti di pagamento corredano la comunicazione con un nuovo
programma di attivita', redatto secondo quanto previsto nella Sezione
III.
Gli istituti di pagamento possono prestare i nuovi servizi di
pagamento se, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca
d'Italia non avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di
divieto, da concludersi entro 90 giorni.
In relazione alla prestazione di nuovi servizi di pagamento da
parte degli istituti di pagamento, la Banca d'Italia aggiorna il
relativo albo.
Le disposizioni di cui alla presente Sezione, ad eccezione
dell'ultimo capoverso, si applicano, mutatis mutandis, agli istituti
di moneta elettronica che intendono prestare servizi di pagamento non
connessi con l'emissione di moneta elettronica diversi da quelli
specificamente indicati nel programma di attivita'.
SEZIONE IX
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le unita' organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi previsti nel presente Capitolo sono:
- per l'autorizzazione a costituire un istituto di pagamento o un
istituto di moneta elettronica o per autorizzare alla prestazione di
servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica una
societa' gia' esistente, Servizio Regolamentazione e analisi
macroprudenziale;
In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia comunica
all'istituto l'unita' organizzativa competente per la vigilanza
sull'istituto medesimo (Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio
Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari
finanziari, o Filiale territorialmente competente), in base ai
criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle
unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per il divieto di variazione del contenuto dell'autorizzazione
rilasciata, l'unita' organizzativa gia' competente per la vigilanza
sull'istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede
di autorizzazione o successivamente;
- per la proroga del termine per l'inizio dell'operativita', l'unita'
organizzativa gia' competente per la vigilanza sull'istituto, secondo
quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o
successivamente;
- per l'iscrizione, variazione, cancellazione dall'Albo, Servizio
Regolamentazione e analisi macroprudenziale quando l'istanza di
iscrizione all'albo e' connessa a quella di autorizzazione alla
costituzione dell'istituto o di autorizzazione come istituto di una
societa' gia' esistente; negli altri casi l'unita' organizzativa
competente per la vigilanza.
CAPITOLO III
PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
SEZIONE I
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1. Partecipazioni qualificate
Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca
d'Italia i soggetti che - da soli o di concerto (8) - intendono
acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo,
partecipazioni al capitale di un istituto che, tenuto conto di quelle
gia' possedute, danno luogo:
------
(8) Si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da
parte di piu' soggetti che eserciteranno in modo concertato i
relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi,
quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le
soglie indicate alle lettere a), b) e c).
------
a) a una partecipazione superiore al 10%, ovvero al raggiungimento o
superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o
dei diritti di voto;
b) alla possibilita' di esercitare un'influenza notevole (9);
------
(9) Le ipotesi di influenza notevole vanno individuate caso per caso
in relazione all'assetto proprietario e di governo dell'istituto nel
quale e' assunta la partecipazione da autorizzare avendo a
riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo -
la possibilita' di: designare uno o piu' esponenti negli organi di
supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte
strategiche della societa'; esercitare poteri analoghi a quelli di
una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva
autorizzazione.
------
c) al controllo, indipendentemente dall'entita' della partecipazione.
Ai fini del computo delle predette soglie:
- i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte
le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro
esercizio e' sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto
appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato
con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le
azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria
e, al denominatore, tutte le azioni dell'istituto appartenenti a
quella categoria;
- non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da
imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di
sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art
1, comma 5, punto c), del TUF, purche' i diritti di voto connessi
alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per
intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano
ceduti entro un anno dall'acquisizione;
- non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle
azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di
investimento, autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in
conto proprio, quando agiscono in qualita' di market maker (10),
purche' non intervengano nella gestione dell'istituto interessato ne'
esercitino alcuna influenza su quest'ultimo al fine dell'acquisizione
di tale partecipazione o del sostegno del prezzo di essa;
-----
(10) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del TUF per market
maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati
e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo
strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
-----
- non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle
azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione
e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei
tre giorni di negoziazione successivi all'operazione), ne' quelli che
spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto
tale, di azioni purche' costoro possano soltanto esercitare diritti
di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per
iscritto o con mezzi elettronici;
- i diritti di voto nell'istituto detenuti da una societa' di
gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della
prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di
gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di
voto nello stesso istituto detenuti dalla societa' che controlla tali
intermediari, a condizione che:
i) la societa' di gestione o l'impresa di investimento eserciti
i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'istituto in modo
indipendente (11) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti
appartenenti al suo gruppo; o
-----
(11) Tale condizione ricorre quando:
a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo
gruppo non puo' interferire - attraverso istruzioni, dirette o
indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della
societa' di gestione o dell'impresa di investimento dei diritti di
voto detenuti nell'istituto nell'ambito dei servizi di gestione
collettiva del risparmio o di portafogli;
b) la societa' di gestione o l'impresa di investimento adotti,
applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente
formalizzate, volte ad assicurare che:
• i diritti di voto relativi alla partecipazione nell'istituto
siano esercitati dalla societa' di gestione o dall'impresa di
investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e
agli altri soggetti del suo gruppo;
• le persone che decidono come esercitare i diritti di voto
agiscono in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e
agli altri soggetti del suo gruppo;
• non vi siano scambi di informazione tra la societa' di gestione
o l'impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre
societa' del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della
societa' di gestione o dell'impresa di investimento in materia di
modalita' di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni
detenute.
-----
ii) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di
portafogli sono esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni
impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del
servizio di gestione di portafogli.
Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo
gruppo detengono una partecipazione nell'istituto avvalendosi dei
servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati
da una societa' di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il
soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se
gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (12) e
il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano
al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di
interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo
indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.
-----
(12) Cfr. nota precedente.
-----
Oltre al titolare dell'azione, e' tenuto a richiedere
l'autorizzazione il soggetto cui spettano o sono attribuiti i diritti
di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli
stessi:
- i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il
trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
- i diritti di voto spettano in qualita' di depositario, purche' essi
possano essere esercitati discrezionalmente, in assenza di istruzioni
specifiche da parte dell'azionista;
- i diritti di voto spettano in qualita' di creditore pignoratizio o
usufruttuario o cessionario in garanzia;
- i diritti di voto spettano in virtu' di una delega, purche' essi
possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni
specifiche da parte del delegante.
2. Soggetti esenti
I soggetti che controllano - anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche
o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti
a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o
la societa' finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la
partecipazione in un istituto.
In tal caso, la domanda di autorizzazione e' presentata
esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o
incrementare la partecipazione.
3. Autorizzazione
L'istanza di autorizzazione, oltre a indicare sinteticamente le
finalita' dell'operazione di acquisizione, contiene i seguenti
elementi informativi:
- le generalita' dei soggetti richiedenti;
- l'indicazione dell'istituto di cui si intende acquisire o
incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale,
specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente gia'
possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attivita';
- le informazioni e la documentazione indicati nei par. 5 e 6 della
presente Sezione.
La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro sessanta giorni
lavorativi.
4. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di
partecipazioni qualificate
I soggetti che intendono porre in essere operazioni che
comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni
qualificate in un istituto (ad es. la partecipazione ad asta, la
promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta
l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno
preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.
5. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione
La Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e
prudente dell'istituto cui si riferisce il progetto di acquisizione e
il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento nonche' tenendo
conto della probabile influenza del candidato acquirente
sull'istituto medesimo, la qualita' del candidato acquirente e la
solidita' finanziaria della prevista acquisizione.
La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:
a) la reputazione del candidato acquirente (13),
b) la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla
prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nell'istituto (14);
-----
(13) La reputazione include il possesso dei requisiti di onorabilita'
di cui all'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e all'art.
114-quinquies, comma 1, lett. e) del TUB, rispettivamente per gli
istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica, la
correttezza dei comportamenti, nelle relazioni d'affari e la
competenza professionale.
(14) Per reputazione ed esperienza degli esponenti aziendali si
intendono i requisiti di onorabilita', professionalita' ed
indipendenza di cui all'articolo 26, richiamato dall'art. 114 -
novies, comma 1, lettera e) e all'art. 114-quinquies, comma 1, lett.
e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli
istituti di moneta elettronica. In tale ambito viene altresi'
valutata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' e decadenza
di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di
interlocking). Tale previsione trova applicazione nel caso in cui, a
seguito dell'acquisizione della partecipazione, il potenziale
acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi
esponenti aziendali.
-----
c) la solidita' finanziaria del candidato acquirente, in particolare
in considerazione del tipo di attivita' esercitata e prevista
dall'istituto a cui si riferisce il progetto di acquisizione;
d) l'eventuale impatto dell'acquisizione sul programma di attivita';
e) la capacita' dell'istituto di rispettare le disposizioni di
vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventera' parte deve
disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza
efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorita'
di vigilanza competenti e di determinare la ripartizione delle
responsabilita' tra le stesse;
f) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione
alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo
un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attivita'
illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista
acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
6. Comprova dei requisiti
Requisiti di onorabilita'
Nell'allegato A e' indicata la documentazione minima necessaria
per la comprova dei requisiti di onorabilita' dei soggetti
partecipanti al capitale. Si rinvia all'allegato D per la disciplina
in materia di autocertificazioni.
Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la
verifica dei requisiti di onorabilita' e' effettuata direttamente
dalla Banca d'Italia.
In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilita'
devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena
partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale
dell'istituto, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni
superiori alle soglie autorizzative.
Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei
requisiti di onorabilita' sia una societa' o un ente, i requisiti
devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo
e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche
equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata
dall'organo amministrativo della societa' o dall'ente partecipante;
l'istituto invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa
delibera.
La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di
cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo, del
direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche
equivalenti in societa' o enti partecipanti; in caso di rinnovo
dell'organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro,
solo per i soggetti subentranti.
L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno
degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da'
atto analiticamente della documentazione presa a base delle
valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' dell'organo
amministrativo della societa' o dell'ente partecipante la valutazione
della completezza probatoria della documentazione.
La Banca d'Italia si riserva la facolta', nei casi in cui lo
ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di
onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione in:
- intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL,
societa' di gestione armonizzate e SICAV comunitari;
- banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL,
societa' di gestione e SICAV extracomunitari non insediati in Italia,
nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano
soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del
paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione
dell'autorita' di vigilanza locale;
- enti o societa' assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilita';
- enti pubblici, anche economici;
- fondazioni bancarie.
La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita'
relativa ai soggetti di nazionalita' estera (persone fisiche ed
esponenti aziendali degli enti partecipanti) e' effettuata sulla base
di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti
diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra
indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e alle
modalita' per la verifica dei requisiti.
In mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale dell'istituto non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti il limite del 10% o che consentono
l'influenza notevole. In caso di partecipazione di controllo il
divieto si estende all'intera partecipazione.
Reputazione e solidita' finanziaria del candidato acquirente
Al fine di valutare la capacita' del candidato acquirente di
assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto e la
funzionalita' del sistema dei pagamenti, i richiedenti devono
comunicare gli elementi informativi riportati nell'allegato B.
La Banca d'Italia puo' richiedere ai partecipanti specifiche
dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione
dell'istituto.
7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere o revocare
l'autorizzazione ad acquisire partecipazioni qualificate al capitale
di un istituto qualora vengano meno i presupposti e le condizioni
previste in questo Capitolo con conseguente sospensione o revoca dei
diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.
La sospensione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando
sia accertata l'insussistenza di uno o piu' dei requisiti o delle
condizioni necessari per l'acquisizione di una partecipazione
qualificata, il cui ripristino non sia assicurato in tempi brevi dal
soggetto interessato.
Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i
comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la
violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei
confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di
informazioni o dati non corrispondenti al vero.
I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai
soggetti partecipanti e all'istituto partecipato.
SEZIONE II
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
1.1 Partecipazioni qualificate
I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al
capitale dell'istituto sono tenuti a comunicare, entro il termine
indicato al par. 1.2, alla Banca d'Italia e al soggetto partecipato
l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:
a) perfezionamento delle operazioni di cui all'autorizzazione
prevista dalla Sezione I ovvero eventuale decisione di non concludere
l'operazione;
b) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di
ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi.
Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il
dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che
partecipa direttamente al capitale dell'istituto.
1.2 Termini
La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1; nel caso di
istituti di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro
dieci giorni dalla data dell'iscrizione, a seconda dei casi, all'albo
degli istituti di pagamento o all'albo degli istituti di moneta
elettronica (15).
-----
(15) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo
di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale
si e' conclusa.
-----
1.3 Modalita' di invio della comunicazione
La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad
una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti
forniscono le seguenti informazioni:
- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell'istituto partecipato;
- numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e
percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di
societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona e
percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- dati identificativi delle societa' interposte nella catena
partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che
il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale
della societa' interposta nonche' il tipo di rapporto di controllo
tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto
interposto;
- nel caso di azioni possedute da societa' fiduciarie per conto di
altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle
persone per conto delle quali possiedono azioni di un istituto
nonche' il numero delle azioni possedute.
Il dichiarante puo' indicare ogni ulteriore dato e informazione
relativo all'operazione. Copia della comunicazione e' trasmessa anche
all'istituto.
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
2.1 Presupposti
Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni
accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del
voto nell'assemblea dell'istituto o in una societa' che lo controlla.
La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di comunicazione, puo' richiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati.
L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo,
indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso
previsti.
Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da
pregiudicare la sana e prudente gestione dell'istituto, la Banca
d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti
all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto
i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'istituto.
2.2 Termini di invio dell'accordo di voto
L'accordo di voto e' inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti
all'accordo stesso (o dal soggetto a cio' delegato dagli altri
aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'istituto,
entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso
in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni
dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.
Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti
aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.
SEZIONE III
INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE
L'istituto comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei
soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore
al 5% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.
La comunicazione, e' effettuata entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio.
SEZIONE IV
ESPONENTI AZIENDALI
1. Requisiti
Gli esponenti aziendali dell'istituto devono possedere - per
tutta la durata della loro carica - i requisiti di professionalita',
di indipendenza e di onorabilita' previsti all'articolo 26 del TUB e
richiamato dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e), e dall'art.
114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente per gli
istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011
(c.d. divieto di interlocking) e dalle relative disposizioni
attuative (16).
-----
(16) Cfr.
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/interlocking/in
dex.html
-----
2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca
d'Italia.
Entro trenta giorni dalla nomina, l'organo amministrativo
dell'istituto verifica il possesso dei requisiti da parte dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare all'organo
amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni
impeditive.
Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa
documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'allegato C, che
riporta - a titolo esemplificativo - la documentazione minimale
acquisibile, e all'allegato D, relativo alle autocertificazioni che
possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti e
dei partecipanti al capitale.
E' rimessa alla responsabilita' dell'organo amministrativo la
valutazione della completezza probatoria della documentazione.
L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli
interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell'organo
amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto
deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni
effettuate.
L'organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei
requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza
dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia.
Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve
essere trasmessa entro sessanta giorni alla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse
ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la
decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro sessanta giorni dal
ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda
ulteriori informazioni o valutazioni all'organo amministrativo, il
termine e' interrotto.
Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in
una delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti di
onorabilita', l'organo amministrativo, previo accertamento di tali
situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne da'
comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia.
In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno
avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo
incompleto.
Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione che
comporti la sospensione dalle cariche, l'organo amministrativo
dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni
dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e da' comunicazione alla
Banca d'Italia della decisione assunta.
In caso di inerzia, la sospensione e' pronunciata dalla Banca
d'Italia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di
cui all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/1998. Inoltre, gli esponenti
aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente
di appartenenza, informano l'organo amministrativo sui provvedimenti
di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di
reato considerate dal citato D.M. L'organo amministrativo ne da'
riservata informativa alla Banca d'Italia.
SEZIONE V
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Le unita' organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi previsti nel presente capitolo sono:
- per l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale
degli istituti, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio
Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle
unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per l'autorizzazione di operazioni che comportano impegni
irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di
istituti, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione
bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari o Filiale
territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti
dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di
partecipazioni nel capitale di istituti, Servizio Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione
intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad
accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente
gestione dell'istituto, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio
supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008;
- per la decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilita',
professionalita' e indipendenza degli esponenti aziendali
dell'istituto, Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio
Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008;
- per la sospensione di esponenti aziendali dell'istituto, Servizio
Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio
Supervisione intermediari finanziari o Filiale territorialmente
competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del
Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- decadenza dalle cariche detenute in violazione dell'art. 36 del
d.l. 201/2011 (cd. divieto di"interlocking"), Servizio Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione
intermediari finanziari o Filiale territorialmente competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (17).
-----
(1) Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2012
"Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 36 del d.l.
«Salva-Italia»".
-----
Allegato A
Documentazione riguardante il requisito di onorabilita' dei
partecipanti
1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale
A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura
antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e
artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante
l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10,
L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale
risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne
penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge
italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero dalla quale
risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati
in Stati esteri.
B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
1. Certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato
di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non e'
stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che
comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti -
ai sensi dell'art. 114 - novies, comma 1, lett. e) e dall'art.
114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente per gli
istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica -
dall'art. 25, comma 1, del TUB e determinati con decreto del Ministro
del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144. I certificati devono essere
corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a
svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che
suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione in questione.
Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il
rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve
produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve
confermare la circostanza che in detto Stato non e' previsto il
rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di
non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza
di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la
perdita dei requisiti di onorabilita' previsti - ai sensi dell'art.
114 - novies, comma 1, lett. e), e dall'art. 114-quinquies, comma 1,
lettera e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e
per gli istituti di moneta elettronica - dall'art. 25, comma 1 del
TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo
1998, n. 144.
C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi
la certificazione e' rilasciata dalla competente autorita' dello
Stato di cittadinanza.
2. Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilita' di
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei
confronti delle pubbliche amministrazioni nonche' nei rapporti tra
privati che vi consentano.
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Possono avvalersi |
| |dell'autocertificazione (art. 3 del |
| |D.P.R. n. 445/2000) i cittadini |
|Cittadini italiani e di |italiani e di Stati appartenenti |
|Stati comunitari |all'UE. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |I cittadini di Stati non appartenenti |
| |all'UE regolarmente soggiornanti in |
| |Italia possono utilizzare le |
| |dichiarazioni sostitutive |
| |limitatamente agli stati, alle |
| |qualita' personali e ai fatti |
|Cittadini di Stati |certificabili o attestabili da parte |
|extracomunitari |di soggetti pubblici italiani (18). |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Ai cittadini di Stati non appartenenti|
| |all'UE non autorizzati a soggiornare |
| |in Italia, si applicano le |
| |disposizioni di cui al punto 1 sub B).|
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Le persone fisiche che detengono una |
| |partecipazione qualificata in un |
| |istituto possono avvalersi della |
| |possibilita' di ricorrere a |
| |dichiarazioni sostitutive secondo lo |
|Persone fisiche |schema riportato nell'allegato D. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Nel caso in cui la partecipazione sia |
| |acquisita da societa' o enti che |
| |intendano consentire ai propri |
| |esponenti di avvalersi della |
| |possibilita' di ricorrere alle |
| |dichiarazioni sostitutive, tali |
| |soggetti dovranno porsi in condizione |
| |di poter effettuare idonei controlli |
|Persone giuridiche |sulle dichiarazioni ricevute. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |A tal fine dovranno essere definiti |
| |appositi accordi con le |
|Accordi con le |amministrazioni competenti a |
|amministrazioni competenti |rilasciare le relative certificazioni.|
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Nel caso in cui tali accordi non siano|
| |stati definiti, possono utilizzare |
| |dichiarazioni sostitutive di |
| |certificazione i soggetti che si |
| |impegnino per iscritto a produrre |
| |direttamente la documentazione |
| |eventualmente richiesta dalla persona |
|Attestazione |giuridica o dall'ente a comprova delle|
|dell'interessato |dichiarazioni sostitutive rese. |
+----------------------------+--------------------------------------+
---------
(18) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti
all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali
fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando
puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale e' stata
recepita nel nostro ordinamento. ---------
L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti non puo',
pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado
di verificare secondo le predette modalita'.
Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle
autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati
per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia
avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi in cui emergano
elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli
interessati.
A titolo esemplificativo si riportano nell'allegato D esempi di
dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono
conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei
partecipanti.
Allegato B
Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova della
qualita' e della solidita' finanziaria del candidato acquirente
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti
probatori acquisibili:
a) per le persone fisiche:
- le attestazioni relative all'esercizio di attivita' professionali
(ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); curriculum vitae
e le certificazioni degli enti o societa' di provenienza;
- le attestazioni rilasciate da autorita' di vigilanza degli enti o
delle societa' di provenienza;
- riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o
ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonche' gli altri
collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'istituto
cui si riferisce la partecipazione, altri istituti , banche e altri
intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale
dell'istituto interessato;
- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende
eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di
acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti
finanziatori;
- nel caso in cui eserciti attivita' d'impresa in via diretta,
informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e
finanziaria dell'impresa esercitata;
b) per le societa' e gli enti nazionali:
- il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio
consolidato del gruppo di appartenenza;
- le relazioni degli organi con funzioni di amministrazione e
controllo relative all'ultimo esercizio;
- l'eventuale certificazione della societa' di revisione;
- le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini
professionali) e i curriculum vitae per i membri degli organi
aziendali e per il direttore generale;
- riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o
ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonche' gli altri
collegamenti che il soggetto interessato e soggetti del suo gruppo di
appartenenza hanno in essere con l'istituto cui si riferisce la
partecipazione, altri istituti , banche e altri intermediari
finanziari e con i partecipanti al capitale dell'istituto
interessato;
- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende
eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di
acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti
finanziatori;
- elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5%
del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nella
societa' tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano
il controllo congiunto sulla societa' stessa.
c) per le societa' estere:
- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte
delle autorita' di vigilanza del paese d'origine;
- dichiarazione della societa' con la quale la stessa attesti
l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a
fornire informazioni alle autorita' di vigilanza italiane.
In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati
intendono avvalersi della facolta' di inviare un'unica comunicazione,
le informazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere
riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa,
sia alla societa' che intende assumere in via diretta la
partecipazione nell'istituto.
Nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione faccia
parte di un gruppo, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti
dovranno essere inviati:
- la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione
territoriale delle sue componenti;
- il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio.
Allegato C
Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti
aziendali
1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di
onorabilita' degli esponenti aziendali
A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura
antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e
artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante
l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10,
L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale
risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne
penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa
italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero dalla quale
risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati
in Stati esteri.
B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
1. Certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato
di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non e'
stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che
comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita' previsti -
ai sensi dell'art. 114 - novies, comma 1, lett. e) e dall'art.
114-quinquies, comma 1, lettera e), rispettivamente per gli istituti
di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica - dall'art. 26,
comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del Tesoro del
18 marzo 1998, n. 161.
Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il
rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve
produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di
non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza
di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la
perdita dei requisiti di onorabilita' previsti - ai sensi dell'art.
114 - novies, comma 1, lett. e) e dall'art. 114-quinquies, comma 1,
lettera e), rispettivamente per gli istituti di pagamento e per gli
istituti di moneta elettronica - dall'art. 26, comma 1 del TUB e
determinati con decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n.
161.
C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi
la certificazione e' rilasciata dalla competente autorita' dello
Stato di cittadinanza.
2. Documentazione relativa ai requisiti di professionalita' degli
esponenti aziendali
A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale
1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o societa' di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attivita' di
insegnamento.
B) Membri dell'organo di controllo
1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili.
3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, ha riconosciuto la possibilita' di avvalersi delle
dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle
pubbliche amministrazioni nonche' nei rapporti tra privati che vi
consentano.
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Possono avvalersi |
| |dell'autocertificazione (art. 3 del |
| |D.P.R. 445 del 2000) i cittadini |
|Cittadini italiani e di |italiani e di Stati appartenenti |
|Stati comunitari |all'UE. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |I cittadini di Stati non appartenenti |
| |all'UE regolarmente soggiornanti in |
| |Italia possono utilizzare le |
| |dichiarazioni sostitutive |
| |limitatamente agli stati, alle |
| |qualita' personali e ai fatti |
|Cittadini di Stati |certificabili o attestabili da parte |
|extracomunitari |di soggetti pubblici italiani (19). |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Ai cittadini di Stati non appartenenti|
| |all'UE non autorizzati a soggiornare |
| |in Italia, si applicano le |
| |disposizioni di cui al punto 1 sub B) |
| |del presente allegato. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Gli istituti che intendano consentire |
| |ai propri esponenti di avvalersi della|
| |possibilita' di ricorrere alle |
| |dichiarazioni sostitutive dovranno |
| |porsi in condizione di poter |
|Controlli sulle |effettuare idonei controlli sulle |
|dichiarazioni |dichiarazioni ricevute. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |A tal fine gli istituti dovranno |
| |definire, anche attraverso le |
| |associazioni di categoria, appositi |
| |accordi con le amministrazioni |
|Accordi con le |competenti a rilasciare le relative |
|amministrazioni competenti |certificazioni. |
+----------------------------+--------------------------------------+
| |Nel caso in cui tali accordi non siano|
| |stati definiti, possono utilizzare |
| |dichiarazioni sostitutive di |
| |certificazione i soggetti che si |
| |impegnino per iscritto a produrre |
| |direttamente la documentazione |
| |eventualmente richiesta dall'istituto |
|Attestazione |a comprova delle dichiarazioni |
|dell'interessato |sostitutive rese. |
+----------------------------+--------------------------------------+
------
(19) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti
all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali
fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando
puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale e' stata
recepita nel nostro ordinamento.
------
L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti
non puo', pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non
sia in grado di verificare secondo le predette modalita'. Dovranno
essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni
ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti
nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali
la verifica sia avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi
in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle
dichiarazioni rese dagli interessati.
A titolo esemplificativo si riportano, nell'allegato D, esempi di
dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono
conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli
esponenti.
Allegato D
Modelli di dichiarazioni sostitutive
1. Requisiti dei partecipanti al capitale: procedimento di iscrizione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Parte di provvedimento in formato grafico
CAPITOLO IV
ATTIVITA'
SEZIONE I
ATTIVITA' ESERCITABILI
1. Premessa
Gli istituti di pagamento possono prestare uno o piu' dei
servizi di pagamento previsti dall'art. 1 comma 1, lett. b) del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, conformemente al
contenuto della propria autorizzazione. Essi possono esercitare altre
attivita' secondo quanto indicato nella presente Sezione. Agli
istituti di pagamento e' vietata l'attivita' di emissione di moneta
elettronica.
Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare
l'attivita' di emissione di moneta elettronica e prestare anche i
servizi di pagamento non connessi con l'emissione della moneta
elettronica dettagliati nel programma di attivita' (cfr. Capitolo II,
Sezione III). Gli istituti di moneta elettronica possono esercitare
altre attivita' secondo quanto indicato nella presente Sezione.
L'attivita' di concessione di finanziamenti e' consentita, nel
rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, esclusivamente in
relazione alla prestazione di servizi di pagamento non connessi con
l'emissione di moneta elettronica.
2. Altre attivita' esercitabili
Nella prestazione dei servizi di pagamento, gli istituti possono
esercitare le seguenti attivita' accessorie:
a) prestazione di servizi operativi e servizi strettamente connessi
con i servizi di pagamento prestati, quali, ad esempio:
- garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento;
- servizi di cambio;
- attivita' di custodia, registrazione e trattamento di dati;
b) gestione di sistemi di pagamento;
Gli istituti di moneta elettronica possono prestare servizi
operativi e servizi strettamente connessi con l'emissione di moneta
elettronica, quali ad esempio:
- progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti
relativi all'attivita' di emissione di moneta elettronica;
- prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di
servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica.
Gli istituti possono esercitare attivita' imprenditoriali
diverse dalla prestazione di servizi di pagamento e dall'emissione di
moneta elettronica, secondo quanto previsto nel Capitolo X.
3. Concessione di finanziamenti
Gli istituti possono concedere finanziamenti relativi ai servizi
di pagamento indicati ai punti 4, 5 e 7 dell'articolo 1, comma 1,
lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) il finanziamento e' accessorio e concesso esclusivamente in
relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento;
b) il finanziamento e' di breve durata, non superiore a dodici mesi.
Puo' essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso
in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;
c) il finanziamento non e' concesso utilizzando fondi ricevuti o
detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento;
d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti,
gli istituiti sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale
minima stabilita nel Capitolo V.
SEZIONE II
REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI
1. Premessa
Il TUB prevede che le attivita' in cui risultano investite le
somme di denaro registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte
della moneta elettronica emessa costituiscono patrimonio distinto a
tutti gli effetti da quello dell'istituto (cfr. art. 114-quinquies 1
e 114-duodecies del TUB).
La presente Sezione detta le disposizioni attuative di tali
previsioni del TUB.
2. Evidenze contabili dei fondi della clientela
Gli istituti istituiscono e conservano apposite evidenze contabili:
- distintamente per ciascun cliente, delle somme di denaro ricevute
da registrare nei conti di pagamento; e
- delle attivita' in cui le somme ricevute sono state investite.
Tali evidenze indicano, fra l'altro, le banche depositarie delle
somme di denaro ricevute dai clienti e i depositari degli strumenti
finanziari in cui sono eventualmente investite le somme di denaro
ricevute dai clienti, secondo quanto previsto nel paragrafo 3.
Le evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con
tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento
con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse devono essere
regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai
depositari.
Gli istituti di moneta elettronica applicano le previsioni dei due
capoversi precedenti anche alle somme di denaro ricevute a fronte
della moneta elettronica emessa. Le evidenze contabili relative alla
moneta elettronica emessa sono tenute distinte rispetto a quelle
relative alle somme di denaro detenute per la prestazione dei servizi
di pagamento.
3. Modalita' di tenuta delle somme di denaro dei clienti registrate
nei conti di pagamento o ricevute a fronte della moneta elettronica
emessa
Le somme di denaro ricevute dai clienti e registrate nei conti di
pagamento dall'istituto ovvero quelle ricevute dall'istituto di
moneta elettronica a fronte della moneta elettronica emessa sono:
- depositate presso una banca autorizzata ad operare in Italia in
conti intestati agli istituti depositanti con l'indicazione che si
tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli
dell'istituto;
- investite in titoli di debito qualificati, depositati presso
depositari abilitati;
- investite in quote di fondi comuni di investimento armonizzati il
cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l'investimento in
titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario.
L'istituto applica i requisiti di tutela di cui al presente
paragrafo alle somme ricevute dai clienti e registrate nei conti di
pagamento che non siano consegnate al beneficiario o trasferite ad un
altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata
operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti.
L'istituto di moneta elettronica applica le disposizioni
previste dal presente paragrafo alle somme ricevute dalla clientela -
a fronte della moneta elettronica emessa - mediante strumenti di
pagamento a partire dal giorno in cui acquisisce la disponibilita' di
tali somme e in ogni caso, entro cinque giorni dall'emissione della
moneta elettronica.
Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano alle
somme di denaro dei clienti dei servizi di pagamento che, in
relazione ai singoli clienti, superano la soglia di 100,00 euro.
4. Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare
servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica
Nel caso in cui le somme di denaro ricevute dalla clientela e
registrate nei conti di pagamento siano utilizzabili sia per
operazioni di pagamento sia per servizi diversi dai servizi di
pagamento, le modalita' di tutela delle somme di denaro indicate nei
paragrafi 2 e 3 si applicano solo alla percentuale delle somme di
denaro da utilizzare per future operazioni di pagamento.
Se tale percentuale e' variabile o non conosciuta in anticipo, gli
istituti stimano una percentuale rappresentativa che si presume sia
utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale
rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati
storici; periodicamente, gli istituti verificano la congruita' di
tale percentuale rispetto all'effettivo utilizzo delle somme di
denaro effettuato dai clienti.
Gli istituti comunicano alla Banca d'Italia:
- la decisione di applicare le citate modalita' di tutela solo a una
percentuale delle somme di denaro ricevute dai clienti;
- le motivazioni di tale decisione e le modalita' con cui e' stata
determinata detta percentuale;
- almeno annualmente, gli esiti delle verifiche effettuate in ordine
alla congruita' della percentuale determinata.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche agli
istituti di moneta elettronica, nel caso in cui le somme di denaro
ricevute a fronte della moneta elettronica emessa siano utilizzabili
anche per operazioni di pagamento non connesse con la moneta
elettronica o per servizi diversi.
CAPITOLO V
DISCIPLINA PRUDENZIALE
SEZIONE I
PATRIMONIO DI VIGILANZA
1. Patrimonio di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza e' costituito dal patrimonio di base
piu' il patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del patrimonio
di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base,
al netto delle deduzioni.
Il patrimonio di base e quello supplementare sono composti da
elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con
o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualita'
patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi
che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena
disponibilita' degli istituti , in modo da poter essere utilizzati
senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite.
L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di
natura fiscale.
Gli istituti calcolano il patrimonio di vigilanza secondo quanto
previsto nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le
banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) Titolo I, Capitolo 2,
Sezioni I e II.
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza
L'ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere in qualsiasi
momento almeno pari al requisito patrimoniale complessivo di cui alla
Sezione II.
In ogni caso l'importo del patrimonio di vigilanza non deve mai
essere inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto
per la costituzione dell'istituto.
[b] Parte di provvedimento in formato grafico[/b]