Data: 2016-06-03 06:10:34

MONETA ELETTRONICA - Banca d'Italia - PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016

MONETA ELETTRONICA - Banca d'Italia - PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016

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[b]BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016
[/b][color=red][b]Disposizioni di  vigilanza  per  gli  istituti  di  pagamento  e  gli istituti di moneta elettronica. [/b][/color]
(16A04096)
(GU n.127 del 1-6-2016 - Suppl. Ordinario n. 17)



                          LA BANCA D'ITALIA

  Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n.  45  -  emanato  ai
sensi dell'art. 6  della  legge  15  dicembre  2011,  n.  217  (legge
comunitaria 2010) - recante attuazione  della  direttiva  2009/110/CE
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,
concernente  l'avvio,  l'esercizio  e  la  vigilanza  prudenziale
dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica  le
direttive  2005/60/CE  e  2006/48/CE  e  che  abroga  la  direttiva
2000/46/CE (di seguito, «decreto»);
  Visti gli articoli 1 e 2 che modificano il Titolo V-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo  unico  delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia  (di  seguito,  TUB),  recante  la
disciplina degli istituti di moneta elettronica;
  Visti, in particolare, i seguenti articoli  del  Titolo  V-bis  del
TUB:
    art. 114-bis che riserva l'emissione di moneta  elettronica  alle
banche e agli istituti di moneta elettronica;
    art. 114-quater, che istituisce l'albo degli istituti  di  moneta
elettronica;
    art. 114-quinquies, che prevede che la Banca d'Italia:  autorizza
gli istituti di moneta elettronica  quando  ricorrano  le  condizioni
previste dal TUB;  detta  disposizioni  di  attuazione  del  medesimo
articolo; puo' imporre la costituzione di  una  societa'  che  svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione  di  moneta  elettronica  nel
caso in cui l'istituto di moneta elettronica svolge  anche  attivita'
imprenditoriali  diverse  dall'emissione  di  moneta  elettronica;
stabilisca procedure per  l'operativita'  degli  istituti  di  moneta
elettronica  negli  altri  paesi  comunitari  nonche'  autorizzi
l'operativita'  degli  istituti  di  moneta  elettronica  in  paesi
extracomunitari;
    art. 114-quinquies  1  ai  sensi  del  quale  la  Banca  d'Italia
definisce le modalita' con cui gli  istituti  di  moneta  elettronica
detengono le somme di denaro ricevute dalla clientela a fronte  della
moneta elettronica emessa;
    art. 114-quinquies 2,  in  materia  di  vigilanza  regolamentare,
informativa e ispettiva;
    art. 114-quinquies 3, in materia, tra l'altro, di disciplina  dei
partecipanti e degli esponenti aziendali  degli  istituti  di  moneta
elettronica;
    art. 114-quinquies 4, secondo il quale  la  Banca  d'Italia  puo'
esentare i soggetti  iscritti  nell'albo  degli  istituti  di  moneta
elettronica dall'applicazione di alcune delle  disposizioni  previste
dal Titolo V-bis, al ricorrere di determinate condizioni;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11  -  emanato  ai
sensi  dell'art.  32  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88  (legge
comunitaria 2008) - recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai
servizi di pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione
della direttiva 97/5/CE (di seguito, «decreto»);
  Visto  l'art.  33  che  disciplina  gli  istituti  di  pagamento,
attraverso l'introduzione del Titolo V-ter nel decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (di seguito, TUB);
  Visti, in particolare, i seguenti articoli  del  Titolo  V-ter  del
TUB:
    art.  114-septies,  che  istituisce  l'albo  degli  istituti  di
pagamento;
    art. 114-octies, ai sensi del quale la Banca  d'Italia  definisce
limiti e modalita' per la  concessione  di  crediti  da  parte  degli
istituti  di  pagamento  e  detta  specifiche  disposizioni  per  la
concessione di credito collegata all'emissione  o  alla  gestione  di
carte di credito;
    art. 114-novies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli
istituti di pagamento quando ricorrano  le  condizioni  previste  dal
decreto; detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo; puo'
imporre la costituzione di una  societa'  che  svolga  esclusivamente
l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento nel caso  in  cui
l'istituto  di  pagamento  svolge  anche  attivita'  imprenditoriali
diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento;
    art. 114-decies, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia:
stabilisce procedure per l'operativita' degli istituti  di  pagamento
in Italia e negli altri paesi  comunitari;  autorizza  l'operativita'
degli istituti di pagamento in paesi extracomunitari;  stabilisce  le
condizioni  al  rispetto  delle  quali  gli  istituti  di  pagamento
comunitari, che prestano servizi di pagamento in Italia ai sensi  dei
commi  1  e  4  del  medesimo  articolo,  possono  concedere  credito
collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito;
    art. 114-undecies, in materia, tra  l'altro,  di  disciplina  dei
partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di pagamento;
    art.  114-duodecies,  ai  sensi  del  quale  la  Banca  d'Italia
definisce le modalita' con cui gli istituti di pagamento detengono le
somme di denaro della clientela nei conti di pagamento;
    art. 114-quaterdecies, in  materia  di  vigilanza  regolamentare,
informativa e ispettiva;
    art. 114-sexiesdecies, secondo il quale la  Banca  d'Italia  puo'
esentare i soggetti iscritti nell'albo degli  istituti  di  pagamento
dall'applicazione di alcune delle disposizioni  previste  dal  Titolo
V-ter, al ricorrere di determinate condizioni;
  Visto l'art. 146, comma 2, lettera b) del Titolo IX  del  TUB,  che
attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il  potere  di  emanare
disposizioni di carattere generale  aventi  ad  oggetto  gli  assetti
organizzativi e di  controllo  relativi  alle  attivita'  svolte  nel
sistema dei pagamenti;
  Tenuto conto della direttiva 2007/64/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di  pagamento
nel mercato interno;
  Tenuto conto della direttiva 2009/110/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,  concernente  l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli  istituti
di moneta elettronica;
  Tenuto  conto  degli  Orientamenti  finali  sulla  sicurezza  dei
pagamenti via internet, emanati dall'Autorita' bancaria europea il 19
dicembre 2014;
  Considerata l'esigenza  di  modificare  la  disciplina  applicativa
degli istituti di moneta elettronica;
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare  il  coordinamento  con  le
disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento;
  Considerata l'esigenza di recepire gli  Orientamenti  finali  sulla
sicurezza dei pagamenti via internet nelle  disposizioni  applicabili
agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica;
  Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

                            E m a n a:

  L'unito provvedimento che contiene le  «Disposizioni  di  vigilanza
per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta  elettronica»,
che abroga e sostituisce il provvedimento della Banca d'Italia del 20
giugno 2012 «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di  pagamento
e gli istituti di moneta elettronica». 
  Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2016

                                                Il Governatore: Visco
                                                            Allegato

DISPOSIZIONI DI  VIGILANZA  PER  GLI  ISTITUTI  DI  PAGAMENTO  E  GLI
ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
INDICE
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
    SEZIONE I FONTI NORMATIVE
    SEZIONE II DEFINIZIONI
    Allegato a Servizi di pagamento
CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE
    SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
    1. Destinatari della disciplina
    2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
    SEZIONE II CAPITALE MINIMO INIZIALE
    1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento
    2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica
    SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITA'
    SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO
    1. Partecipazioni
    2. Gruppo di appartenenza dell'istituto
    3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale
    SEZIONE V PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
    1. Domanda di autorizzazione
    2. Rilascio dell'autorizzazione
    3. Iscrizione all'albo
    SEZIONE VI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'  PER  LE  SOCIETA'  GIA'
ESISTENTI
    1. Procedura di autorizzazione
    2. Programma di attivita'
    3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale
    SEZIONE VII DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
    SEZIONE VIII VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
    SEZIONE IX PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
    SEZIONE I PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
    1. Partecipazioni qualificate
    2. Soggetti esenti
    3. Autorizzazione
    4. Operazioni che comportano impegni  irrevocabili  all'acquisto
di partecipazioni qualificate
    5. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione
    6. Comprova dei requisiti
    7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
    SEZIONE II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
    1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti
    1.1 Partecipazioni qualificate
    1.2 Termini
    1.3 Modalita' di invio della comunicazione
    2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
    2.1 Presupposti
    2.2 Termini di invio dell'accordo di voto
    SEZIONE III INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE
    SEZIONE IV ESPONENTI AZIENDALI
    1. Requisiti
    2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni  alla
Banca d'Italia.
    SEZIONE V PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
    Allegato A
    Documentazione riguardante  il  requisito  di  onorabilita'  dei
partecipanti
    Allegato B
    Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la  comprova
della qualita' e della solidita' finanziaria del candidato acquirente
    Allegato C
    Documentazione per la verifica  dei  requisiti  degli  esponenti
aziendali
    Allegato D
    Modelli di dichiarazioni sostitutive
CAPITOLO IV ATTIVITA'
    SEZIONE I ATTIVITA' ESERCITABILI
    1. Premessa
    2. Altre attivita' esercitabili
    3. Concessione di finanziamenti
    SEZIONE II REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI
    1. Premessa
    2. Evidenze contabili dei fondi della clientela
    3. Modalita'  di  tenuta  delle  somme  di  denaro  dei  clienti
registrate nei conti di pagamento o ricevute a  fronte  della  moneta
elettronica emessa 61
    4. Somme di denaro dei clienti utilizzate anche  per  effettuare
servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica 62
CAPITOLO V DISCIPLINA PRUDENZIALE
    SEZIONE I
    PATRIMONIO DI VIGILANZA
    1. Patrimonio di vigilanza
    2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza
    SEZIONE II
    REQUISITO PATRIMONIALE
    1. Requisito patrimoniale a  fronte  dei  servizi  di  pagamento
prestati
    1.1 Criteri per la scelta del metodo di  calcolo  del  requisito
patrimoniale
    1.2 Metodo di calcolo A
    1.3 Metodo di calcolo B
    2. Requisito patrimoniale  a  fronte  dell'emissione  di  moneta
elettronica
    3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito
    4. Incremento o riduzione dei requisiti patrimoniali
    5. Requisito patrimoniale complessivo
    SEZIONE III
    PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  E  CONTABILE  E  CONTROLLI
INTERNI
    SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
    1. Premessa
    2. Requisiti generali di organizzazione
    SEZIONE II
    ESTERNALIZZAZIONE  DI  FUNZIONI  OPERATIVE  E  ACCORDI  PER  LA
DISTRIBUZIONE E IL RIMBORSO DELLA MONETA ELETTRONICA
    1. Esternalizzazione di funzioni operative
    2. Accordi per la  distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta
elettronica
    SEZIONE
III                                                                 
                       
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO  DESCRITTIVO  DEI
SERVIZI DI PAGAMENTO,  DELLA  MONETA  ELETTRONICA  E  DELLE  RELATIVE
CARATTERISTICHE 72
    Allegato A
    Ruolo degli organi aziendali, sistemi informativi e sistema  dei
controlli interni.
    Allegato B
    Obblighi a carico degli istituti nel caso  di  esternalizzazione
di funzioni operative relative ai servizi di pagamento, all'emissione
di moneta elettronica o importanti.
    Distribuzione e rimborso di moneta elettronica
    Schema della relazione sulla struttura organizzativa
    Allegato D
    Descrizione  dei  servizi  di  pagamento,  dell'attivita'  di
emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche
CAPITOLO VII SUCCURSALI, AGENTI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI
ISTITUTI
    SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
    1. Premessa
    2. Ambito di applicazione
    SEZIONE II SUCCURSALI
    1. Apertura di succursali in Italia
    2.  Apertura  di  succursali  in  Stati  comunitari:  primo
insediamento e comunicazioni successive
    3. Apertura di succursali in Stati extracomunitari
    4. Modifica delle informazioni comunicate
    SEZIONE III AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI
    1. Utilizzo di agenti in Italia
    2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia
    3. Utilizzo di agenti  e  di  soggetti  convenzionati  in  Stati
comunitari
    4. Utilizzo di agenti  e  di  soggetti  convenzionati  in  Stati
extracomunitari
    5. Modifica delle informazioni comunicate
    SEZIONE IV
    PRESTAZIONE DI SERVIZI
    1. Stati comunitari
    2. Stati extracomunitari
    SEZIONE V
    PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO VIII OPERATIVITA' IN ITALIA DEGLI ISTITUTI
    SEZIONE I OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI COMUNITARI ()
    1. Ambito di applicazione
    2. Stabilimento di succursali: primo insediamento
    3. Impiego di agenti o di soggetti  convenzionati  insediati  in
Italia
    4. Prestazione di servizi  di  pagamento  in  regime  di  libera
prestazione di servizi
    5. Controlli  della  Banca  d'Italia  e  collaborazione  con  le
autorita' estere
    SEZIONE II
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI
CREDITO DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI
    1. Ambito di applicazione
    2. Condizioni per la concessione del credito
    3. Controlli della Banca d'Italia
    SEZIONE III OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI  DI  MONETA  ELETTRONICA
EXTRA-COMUNITARI
    1. Ambito di applicazione
    2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale
    3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale
    4. Rilascio dell'autorizzazione
    5. Iscrizione all'albo
    6. Decadenza e revoca dell'autorizzazione
    SEZIONE IV
    PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO IX ISTITUTI A OPERATIVITA' LIMITATA
    1. Premessa
    2. Disciplina
CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CHE
SVOLGONO ALTRE ATTIVITA'
    SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
    1. Premessa
    2. Norme applicabili
    3. Costituzione di una societa' separata per la prestazione  dei
servizi di pagamento
    4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato
    5.  Intermediari  finanziari  iscritti  anche  nell'albo  degli
istituti  di  pagamento  o  nell'albo  degli  istituti  di  moneta
elettronica
    SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA
    SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
    1. Trasmissione dei verbali assembleari
    2. Bilancio dell'impresa
    3. Archivio elettronico degli organi sociali
    4. Operazioni straordinarie
    SEZIONE II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO XII VIGILANZA ISPETTIVA
    SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
    1. Premessa
    2. Ambito di applicazione
    SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI
    1. Svolgimento degli accertamenti
    2. Consegna del rapporto ispettivo
CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    SEZIONE I DISPOSIZIONI TRANSITORIE
     

                            CAPITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                              SEZIONE I
                          FONTI NORMATIVE

    Gli istituti di pagamento sono regolati:
- dalla direttiva  comunitaria  2007/64/CE,  del  13  novembre  2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- dal Titolo V - ter del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, recante il  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia (di seguito, TUB) e successive modifiche e integrazioni.
    Gli istituti di moneta elettronica sono regolati:
- dalla direttiva comunitaria 2009/110/CE,  del  16  settembre  2009,
concernente  l'avvio,  l'esercizio  e  la  vigilanza  prudenziale
dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica;
- dal Titolo V - bis del TUB.
    Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti:
-  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  che  detta
disposizioni  in  materia  di  prevenzione  dell'uso  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'
criminose e di finanziamento al terrorismo e successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' le relative disposizioni di attuazione;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che  detta  disposizioni
di attuazione della  direttiva  2007/64/CE  relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno e successive modifiche e  integrazioni,
nonche' le relative disposizioni di attuazione;
- decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che detta  disposizioni
di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI  del  TUB  in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi,  e
successive modifiche e integrazioni;
-  il  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  convertito  con
modificazioni dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  detta
disposizioni in materia di divieto di assumere o  esercitare  cariche
tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati  del
credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di interlocking);
- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, che  detta  disposizioni
di  attuazione  della  direttiva  2009/110/CE,  concernente  l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli  istituti
di  moneta  elettronica,  che  modifica  le  direttive  2005/60/CE  e
2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;
-  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  n.  144/1998,  recante  norme  per  la
determinazione dei requisiti  di  onorabilita'  dei  partecipanti  al
capitale sociale, applicabile  agli  istituti  di  pagamento  e  agli
istituti di moneta elettronica in base agli articoli  114  -  novies,
comma 1, lettera e) e 114 - undecies del TUB, per quanto riguarda gli
istituti di  pagamento,  e  114-quinquies,  comma  1,  lettera  e)  e
114-quinquies 3 del TUB per quanto riguarda gli  istituti  di  moneta
elettronica;
-  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  n.  161/1998,  recante    norme    per
l'individuazione dei requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'
degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di  sospensione,
applicabile agli istituti di pagamento  e  agli  istituti  di  moneta
elettronica in base agli articoli 114 - novies, comma 1, lettera e) e
114  -  undecies  del  TUB,  per  quanto  riguarda  gli  istituti  di
pagamento, e 114-quinquies, comma 1, lettera e) e 114-quinquies 3 del
TUB per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica;
- Orientamenti finali sulla  sicurezza  dei  pagamenti  via  Internet
emanati dall'Autorita' Bancaria Europea il 19 dicembre 2014;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008,  Regolamento
recante l'individuazione dei termini  e  delle  unita'  organizzative
responsabili dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza  in
materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
- provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009,  in  materia
di  trasparenza  delle  operazioni  e  dei  servizi  finanziari,  e
successive modifiche e integrazioni;
- provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio  2011,  "Attuazione
del Titolo II del decreto legislativo  n.  11  del  27  gennaio  2010
relativo a servizi di pagamento (diritti e obblighi delle parti)";
- provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno  2011  recante  la
"Disciplina della procedura  sanzionatoria  amministrativa  ai  sensi
dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del  d.lgs.  58/98  e
delle modalita' organizzative per l'attuazione  del  principio  della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie  (art.  24,
comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262)  e  Provvedimento  della  Banca
d'Italia del 18 dicembre 2012 recante le "Disposizioni  di  vigilanza
in materia di sanzioni e procedura  sanzionatori  amministrativa",  e
successive modifiche e integrazioni.

                            SEZIONE II
                            DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si intende per:
- "agente": l'agente di cui all'art. 128-quater, comma  6,  del  TUB,
che presta esclusivamente servizi di pagamento per conto di  istituti
di pagamento o di istituti di moneta elettronica;
- "clienti/clientela": una persona fisica o giuridica che  si  avvale
di un servizio di pagamento in qualita' di pagatore o di beneficiario
o di entrambi ovvero la persona fisica o  giuridica  che  detiene  la
moneta elettronica;
- "conto di pagamento": un conto  detenuto  a  nome  di  uno  o  piu'
clienti che  e'  utilizzato  esclusivamente  per  l'esecuzione  delle
operazioni di pagamento;
- "controllo": le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB;
- "depositari abilitati": le banche centrali, le  banche  italiane  e
estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie  che  possono
detenere  strumenti  finanziari  e  disponibilita'  liquide  della
clientela; altri soggetti  abilitati  all'attivita'  di  custodia  di
strumenti finanziari per conto di terzi;
-  "esponenti  aziendali":  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate  le
cariche;
- "gruppo di appartenenza dell'istituto di pagamento o  dell'istituto
di moneta elettronica": i soggetti italiani o esteri che:
1.  controllano  l'istituto  di  pagamento  o  l'istituto  di  moneta
elettronica;
2. sono controllati dall'istituto di  pagamento  o  dall'istituto  di
moneta elettronica;
3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'istituto di
pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
- "istituti di moneta elettronica": le  persone  giuridiche,  diverse
dalle banche, autorizzate in Italia ad emettere  moneta  elettronica,
conformemente a quanto previsto dall'art. 114-quinquies del TUB;
- "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta
elettronica aventi sede legale  e  amministrazione  centrale  in  uno
stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
- "istituti di  pagamento":  le  persone  giuridiche,  diverse  dalle
banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare
i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett.  f),  n.  4,
del TUB;
- "istituti di  pagamento  comunitari":  gli  istituti  di  pagamento
aventi sede legale e amministrazione centrale  in  uno  stesso  Stato
comunitario diverso dall'Italia;
-  "istituto  o  istituti":  l'istituto  di  moneta  elettronica  e
l'istituto di pagamento;
-  "istituto  comunitario":  l'istituto  di  moneta  elettronica  e
l'istituto di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
-  "organo  con  funzione  di  supervisione  strategica":  l'organo
aziendale a cui - ai sensi  del  codice  civile  o  per  disposizione
statutaria - sono attribuite funzioni  di  indirizzo  della  gestione
dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera  in  ordine  ai
piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
-  "organo  con  funzione  di  gestione":  l'organo  aziendale  o  i
componenti di esso  a  cui  -  ai  sensi  del  codice  civile  o  per
disposizione  statutaria  -  spettano  o  sono  delegati  compiti  di
gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi  deliberati
nell'esercizio  della  funzione  di  supervisione  strategica.  Il
direttore generale rappresenta il vertice della struttura  interna  e
come tale partecipa alla funzione di gestione;
- "organo con funzione  di  controllo":  il  collegio  sindacale,  il
consiglio di sorveglianza  o  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione;
- "organi aziendali": il  complesso  degli  organi  con  funzioni  di
supervisione strategica, di gestione e di controllo. La  funzione  di
supervisione  strategica  e  quella  di    gestione    attengono,
unitariamente, alla gestione dell'impresa  e  possono  quindi  essere
incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi  dualistico  e
monistico, in conformita' delle previsioni legislative, l'organo  con
funzione di controllo puo'  svolgere  anche  quella  di  supervisione
strategica;
-  "partecipazione":  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  lett.
h-quater, del  TUB,  le  azioni,  le  quote  e  gli  altri  strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- "partecipazione indiretta": le partecipazioni acquisite o  comunque
possedute  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'
fiduciarie o per interposta persona;
- "partecipazione qualificata": la partecipazione  non  inferiore  al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure  che  comporti
la possibilita' di esercitare un'influenza notevole  o  il  controllo
sulla gestione dell'impresa partecipata;
-  "rischi  operativi":  il  rischio  di  perdite  derivanti  dalla
inadeguatezza o dalla  disfunzione  di  procedure,  risorse  umane  e
sistemi interni, oppure da eventi esogeni.  E'  compreso  il  rischio
legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di  leggi
o regolamenti, da responsabilita' contrattuale  o  extra-contrattuale
ovvero da altre controversie;
- "soggetti convenzionati con gli istituti di moneta elettronica": le
persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'art.  114-quater  del
TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta elettronica per  conto  di
un istituto di moneta elettronica;
- "servizi di pagamento": si intendono i servizi  indicati  nell'art.
1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB, richiamati nell'Allegato  A  del
presente capitolo (1);
-----
(1) Il richiamo ai servizi di pagamento nell'allegato A del  presente
capitolo ha valore meramente ricognitivo.
-----

- "stretti legami": le fattispecie riportate nell'art.  1,  comma  2,
lett. h) del TUB;
- "titoli di debito "qualificati": i titoli di debito  inclusi  nella
tabella di cui all'Allegato D del Titolo II, Capitolo IV delle "Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le  banche"  (Circolare  n.
263 del 27 dicembre 2006) per i quali e'  prevista  una  ponderazione
pari o inferiore  all'1,6%,  ad  esclusione  delle  "altre  posizioni
qualificate" menzionate in calce alla tabella in questione.
    Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini  delle  presenti
disposizioni valgono le altre definizioni contenute nel TUB.
   

                      Servizi di pagamento (2)
----
(2)La presente elencazione ha valore meramente ricognitivo.
----

Ai fini delle presenti  disposizioni  si  intendono  per  servizi  di
pagamento le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su  un  conto  di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento;
2) servizi che  permettono  prelievi  in  contante  da  un  conto  di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento,  incluso  il  trasferimento  di
fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore  di  servizi  di
pagamento dell'utilizzatore o presso un atro prestatore di servizi di
pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti  diretti  una
tantum;
3.2)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  mediante  carte  di
pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano  in
una linea di credito accordata  ad  un  utilizzatore  di  servizi  di
pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti  diretti  una
tantum;
4.2)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  mediante  carte  di
pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore
ad  eseguire  l'operazione  di  pagamento  sia  dato  mediante  un
dispositivo  di  telecomunicazione,  digitale  o  informatico  e  il
pagamento sia effettuato dall'operatore del sistema o della  rete  di
telecomunicazione o digitale o informatica che agisce  esclusivamente
come intermediario tra l'utilizzatore dei servizi di pagamento  e  il
fornitore di beni e servizi.

                            CAPITOLO II
                          AUTORIZZAZIONE

                              SEZIONE I
                DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari della disciplina
    Le presenti disposizioni si applicano:
- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire
in  Italia  un  istituto  di  pagamento  o  un  istituto  di  moneta
elettronica;
- alle societa' gia' esistenti che intendono  essere  autorizzate  in
Italia  come  istituti  di  pagamento  o  come  istituti  di  moneta
elettronica;
- agli istituti di  pagamento  che  intendono  variare  il  contenuto
dell'autorizzazione.

2. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
    La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione:
- a un istituto di pagamento per la prestazione di uno o piu' servizi
di pagamento;
- a un istituto di  moneta  elettronica  per  l'emissione  di  moneta
elettronica e la  prestazione  di  servizi  di  pagamento  anche  non
connessi con l'emissione di moneta elettronica,
se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana  e
prudente  gestione  e  il  regolare  funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti.
    A tal fine, la Banca d'Italia:
- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:
• adozione della  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata  o  di
societa' cooperativa;
• presenza della sede legale e della direzione generale dell'istituto
nel territorio della Repubblica italiana;
• esistenza di un capitale  versato  di  ammontare  non  inferiore  a
quello  indicato  nella  Sezione  II  o,  nel  caso  di  istituti  a
operativita' limitata, nel Capitolo IX;
• presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo  statuto,  di
un programma di attivita' (cfr. Sezione III);
•  possesso  da  parte  dei  partecipanti  qualificati  al  capitale
dell'istituto di pagamento e dell'istituto di moneta elettronica  dei
requisiti di onorabilita' previsti, rispettivamente, dall'art. 114  -
novies, comma 1, lettera e), e 114-quinquies, comma 1, lettera e) del
TUB;
•  possesso  da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di  pagamento  e
nell'istituto  di    moneta    elettronica    dei    requisiti    di
professionalita',  di  onorabilita'  e  di  indipendenza,  previsti,
rispettivamente, dall'art. 114 -  novies,  comma  1,  lettera  e),  e
114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB (3);
----- (3) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis e  3-ter,
del TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) "al consiglio  di
amministrazione, all'organo amministrativo e agli  amministratori  si
applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi  componenti";  ii)
"al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  funzioni
di controllo si applicano anche al consiglio  di  sorveglianza  e  al
comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti". -----

• insussistenza di impedimenti a  un  esercizio  efficace  delle  sue
funzioni di vigilanza con riferimento:
  - al gruppo di appartenenza dell'istituto;
  - a eventuali stretti legami tra l'istituto, o i soggetti del  suo
gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
  - valuta:
• l'adeguatezza del programma di attivita';
•  la  sussistenza  delle  condizioni  di  idoneita'  di  coloro  che
detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo  di
appartenenza dell'istituto a garantirne la sana e prudente gestione;
• che l'organizzazione amministrativa e contabile e  il  sistema  dei
controlli  interni  siano  adeguati  e  proporzionati  alla  natura,
ampiezza  e  complessita'  delle  attivita'  che  l'istituto  intende
esercitare.
   
    La Banca d'Italia nega  l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle predette condizioni non risulti garantita la  sana  e  prudente
gestione dell'istituto o il regolare funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti.
   

                            SEZIONE II
                      CAPITALE MINIMO INIZIALE

1. Capitale minimo iniziale degli istituti di pagamento

    Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli  istituti
di pagamento e' pari a:
- 20 mila  euro,  quando  l'istituto  di  pagamento  presta  solo  il
servizio di cui al punto 6 dell'articolo 1, comma  1,  lett.  b)  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- 50 mila euro, quanto l'istituto di pagamento presta il servizio  di
cui al punto 7  dell'articolo  1,  comma  1,  lett.  b)  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- 125 mila euro, quanto l'istituto di pagamento presta uno o piu' dei
servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell'articolo 1, comma 1,  lett.  b)
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

2. Capitale minimo iniziale degli istituti di moneta elettronica
    Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli  istituti
di moneta elettronica e' pari a 350 mila euro.

                            SEZIONE III
                      PROGRAMMA DI ATTIVITA'

   
    L'istituto predispone un programma che illustra:
- i servizi di pagamento che  intende  svolgere  e  le  modalita'  di
prestazione degli stessi; nel caso di istituti di moneta elettronica,
le attivita' di emissione  di  moneta  elettronica  e  i  servizi  di
pagamento  non  connessi  all'emissione  di  moneta  elettronica  che
intende svolgere e le relative modalita' di prestazione;
- le linee di sviluppo dell'attivita';
- i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione;
- gli obiettivi perseguiti e  le  strategie  imprenditoriali  che  la
societa' intende seguire per la loro realizzazione.
    Il programma di attivita' e' accompagnato:
- dalla relazione sulla struttura organizzativa, redatta  secondo  lo
schema contenuto  nell'allegato  C  del  Capitolo  VI  (Schema  della
relazione sulla struttura organizzativa);
-  dalla  descrizione  degli  specifici  servizi  di  pagamento  che
l'istituto intende prestare, delle  relative  caratteristiche,  delle
modalita' di gestione e  regolamento  delle  relative  operazioni  di
pagamento,  nonche'  del  sistema  di  pagamento  a  cui  intende
partecipare, secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni A e  B,
del Capitolo VI;
-  per  gli  istituti  di  moneta  elettronica,  dalla  descrizione
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e di  gestione  del
relativo circuito, secondo quanto previsto nell'allegato D, Sezioni B
(4) e C del Capitolo VI;
----------
(4) Gli istituti di moneta elettronica compilano  la  Sezione  B  con
riferimento all'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica  e,
qualora  prestino  anche  servizi  di  pagamento  non  connessi  con
l'emissione  di  moneta  elettronica,  anche  con  riferimento  agli
specifici servizi di pagamento prestati.
----------

- dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da  cui  risultino,
tra l'altro: l'ammontare degli investimenti  che  l'istituto  intende
effettuare per impiantare la  struttura  tecnico-organizzativa  e  le
relative  coperture  finanziarie;  le  dimensioni  operative  che
l'istituto si propone di raggiungere; i risultati  economici  attesi;
il rispetto dei requisiti prudenziali;
- da una relazione che descriva le misure  adottate  per  tutelare  i
fondi ricevuti dalla clientela, secondo quanto previsto nel  Capitolo
IV, Sezione II.
    La Banca d'Italia puo' richiedere modifiche del programma  quando
le linee di sviluppo in esso  previste  contrastino  con  la  sana  e
prudente gestione ovvero con il regolare  funzionamento  del  sistema
dei pagamenti. La Banca d'Italia,  nel  rilasciare  l'autorizzazione,
puo' fornire indicazioni all'istituto perche'  quest'ultimo  conformi
le previste linee di sviluppo della  propria  attivita'  al  rispetto
delle regole prudenziali,  alle  esigenze  informative  di  vigilanza
nonche' a quelle di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

                            SEZIONE IV
                        ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipazioni
    I soggetti che detengono,  anche  indirettamente,  partecipazioni
qualificate in un istituto di pagamento o in un  istituto  di  moneta
elettronica devono possedere i requisiti  di  onorabilita'  previsti,
rispettivamente, dall'art. 114 -  novies,  comma  1,  lettera  e),  e
dall'art. 114-quinquies, comma 1, lett. e) del  TUB,  nonche'  essere
adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto.
    La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente
gestione dell'istituto, valuta la qualita' e la solidita' finanziaria
di tali soggetti sulla base dei criteri  fissati  nel  Capitolo  III,
Sezione I.
    In  particolare,  in  sede  di  rilascio  dell'autorizzazione
all'istituto, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla
Banca d'Italia la possibilita' di valutare ogni precedente  penale  o
indagine penale a carico di coloro che detengano una  partecipazione,
anche non qualificata, nell'istituto.

2. Gruppo di appartenenza dell'istituto
    La  Banca  d'Italia  valuta  che  la  struttura  del  gruppo  di
appartenenza dell'istituto non sia tale da  pregiudicare  l'effettivo
esercizio della vigilanza sullo stesso.
    A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia  dell'articolazione
del gruppo sia dell'idoneita' dei  soggetti  che  ne  fanno  parte  a
garantire la sana e prudente gestione dell'istituto.
    Qualora l'istituto appartenga a un gruppo che comprende  societa'
insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se  la  localizzazione
delle stesse o le attivita' svolte in  questi  paesi  siano  tali  da
consentire  l'esercizio  di  un'efficace  azione  di  vigilanza
sull'istituto.

3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale
    Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilita' in  capo  ai
partecipanti  al  capitale  dell'istituto  e    della    relativa
documentazione minima, si rinvia agli allegati A  e  D  del  Capitolo
III. Per l'adempimento degli altri  obblighi  di  comunicazione  alla
Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo III.
   

                              SEZIONE V
            PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione
    Il rilascio dell'autorizzazione e'  condizione  per  l'iscrizione
dell'istituto nel registro delle imprese.
    Nell'atto costitutivo i  soci  nominano  i  membri  degli  organi
aziendali dell'istituto.
    Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di  dare  corso  al
procedimento  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  gli
amministratori inoltrano la  domanda  di  autorizzazione  alla  Banca
d'Italia.
    Alla domanda sono allegati:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (5);
------
(5)  Nell'atto  costitutivo  deve  essere  indicata  l'ubicazione
dell'amministrazione centrale dell'istituto, ove distinta dalla  sede
legale.
------

b) il programma di attivita', previsto nella Sezione III;
c)  l'elenco  dei  soggetti  che  partecipano  direttamente  e
indirettamente al capitale  dell'istituto,  con  l'indicazione  delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto  e  in  termini
percentuali;  per  le  partecipazioni  indirette  va  specificato  il
soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la  verifica  dei
requisiti  di  onorabilita'  e  della  qualita'  dei  soggetti  che
detengono,  anche  indirettamente,    partecipazioni    qualificate
nell'istituto;
e) la mappa del gruppo di appartenenza;
f) l'attestazione del versamento del  capitale  nella  misura  minima
stabilita dalle presenti  disposizioni,  rilasciata  dalla  direzione
generale  della  banca  presso  la  quale  il  versamento  e'  stato
effettuato;
g)  il  verbale  della  riunione  nel  corso  della  quale  l'organo
amministrativo  ha  verificato  il  possesso  dei  requisiti  di
professionalita', di onorabilita'  e  di  indipendenza  dei  soggetti
chiamati  a  svolgere  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo (6);
-----
(6) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni
alla Banca d'Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2.
-----

h) informazioni sulla provenienza delle  somme  con  le  quali  viene
sottoscritto il capitale dell'istituto.
    La documentazione indicata alle lett. d), f)  e  g),  deve  avere
data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda
di autorizzazione.

2. Rilascio dell'autorizzazione
    La Banca d'Italia - in base agli esiti delle verifiche effettuate
circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione  e  tenuto
conto  dell'esigenza  di  assicurare  la  sana  e  prudente  gestione
dell'istituto e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti -
rilascia o nega l'autorizzazione entro novanta giorni dalla  data  di
ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.

3. Iscrizione all'albo
    Istituti di pagamento
    L'istituto  di  pagamento  inoltra  alla  Banca  d'Italia  il
certificato che attesta la data  di  iscrizione  della  societa'  nel
registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive  quindi  l'istituto
di pagamento  all'albo  di  cui  all'art.  114  -  septies  del  TUB,
indicando le succursali dell'istituto di pagamento e  gli  agenti  di
cui lo stesso intende servirsi.
    Successivamente all'iscrizione all'albo, l'istituto di  pagamento
comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'.
   
    Istituti di moneta elettronica
    L'istituto di moneta elettronica inoltra alla Banca  d'Italia  il
certificato che attesta la data  di  iscrizione  della  societa'  nel
registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive  quindi  l'istituto
di moneta elettronica all'albo di cui all'art. 114 - quater del  TUB,
indicando le succursali dell'istituto di moneta elettronica,  nonche'
gli agenti di cui l'istituto di moneta elettronica  intende  servirsi
per la prestazione di servizi di pagamento.
    Successivamente all'iscrizione  all'albo,  l'istituto  di  moneta
elettronica  comunica  alla  Banca  d'Italia  l'avvio  della  propria
operativita'.
   

                            SEZIONE VI
    AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione
    Le societa' gia' esistenti che intendono essere autorizzate  come
istituti  di  pagamento  o  come  istituti  di  moneta  elettronica
presentano domanda di autorizzazione  alla  Banca  d'Italia.  Per  le
modalita' di presentazione della domanda si applicano le disposizioni
previste nella Sezione V.
    La domanda di  autorizzazione  all'attivita'  e'  inoltrata  dopo
l'approvazione della delibera di modifica dello statuto e  prima  che
di tale modifica venga  richiesta  l'iscrizione  nel  registro  delle
imprese.
    Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto  delle
stesse condizioni stabilite per le societa' di nuova costituzione.

2. Programma di attivita'
    Nel programma di attivita', oltre a quanto previsto alla  Sezione
III, la societa' indica:
- le attivita' svolte in precedenza. Sono allegati  i  bilanci  degli
ultimi tre esercizi;
- le iniziative che l'istituto intende adottare - e i relativi  tempi
di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di
produzione dell'istituto di pagamento o di moneta elettronica.

3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale
    Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia
puo' richiedere una verifica in ordine alla funzionalita' complessiva
della struttura aziendale nonche' all'esistenza e  all'ammontare  del
patrimonio della societa' istante. A tal fine, la Banca d'Italia puo'
disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una  perizia
a soggetti terzi.
    Nel caso in cui la Banca d'Italia  richieda  una  perizia,  dalla
relativa relazione devono risultare:
- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto della disciplina prudenziale;
-      la      valutazione      dell'adeguatezza      dell'assetto
organizzativo-contabile e del sistema  dei  controlli  interni  della
societa' e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative
di vigilanza.
    La Banca d'Italia, con riferimento al tipo  di  attivita'  svolto
dalla societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti  che  devono
formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato  conto  nella
relazione.

                            SEZIONE VII
              DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

   
    L'istituto decade dall'autorizzazione rilasciata se:
-  rinuncia  espressamente  all'autorizzazione  entro  12  mesi  dal
rilascio  della  stessa  e  comunque  prima  di  aver  avviato
l'operativita';
- non si serve  dell'autorizzazione  entro  12  mesi  dall'iscrizione
all'albo. Prima della  scadenza  di  tale  termine,  l'istituto  puo'
chiedere  alla  Banca  d'Italia,  in  presenza  di  giustificate  e
sopravvenute  motivazioni,  un  periodo  di  proroga  di  norma  non
superiore a 6 mesi (7);
------
(7) Per gli istituti di pagamento, la revoca puo'  avere  ad  oggetto
anche uno solo dei servizi per cui l'istituto e'  stato  autorizzato.
In tal caso l'istituto non e'  cancellato  dall'albo  e  non  trovano
applicazione le disposizioni in materia di liquidazione.
------

-  ha  cessato  la  prestazione  dell'attivita'  per  un  periodo
continuativo superiore a 12 mesi.
    Intervenuta la decadenza,  la  Banca  d'Italia,  senza  ulteriori
formalita',  cancella  l'istituto  dal  relativo  albo.  L'istituto
provvede alla modifica dell'oggetto sociale.
    Al di fuori delle ipotesi di cui all'art.  113-ter  del  TUB,  la
Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un istituto  e  lo  cancella
dall'albo  quando  lo  stesso  intermediario  non  soddisfa  piu'  le
condizioni previste per la concessione  dell'autorizzazione  previste
nel presente Capitolo.
    La revoca dell'autorizzazione e' effettuata secondo le  modalita'
di cui all'art. 113-ter qualora vi siano somme di denaro ricevute dai
clienti ancora registrate nei conti di pagamento  ovvero  ricevute  a
fronte della moneta  elettronica  emessa,  nonche'  attivi  derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di concessione di finanziamenti.  Negli
altri casi l'istituto modifica l'oggetto sociale.
   

                            SEZIONE VIII
                  VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

    Gli istituti di pagamento comunicano preventivamente  alla  Banca
d'Italia l'intenzione di prestare servizi  di  pagamento  diversi  da
quelli per i quali sono autorizzati.
    Gli istituti di pagamento corredano la comunicazione con un nuovo
programma di attivita', redatto secondo quanto previsto nella Sezione
III.
    Gli istituti di pagamento possono prestare  i  nuovi  servizi  di
pagamento se, entro sessanta giorni  dalla  comunicazione,  la  Banca
d'Italia  non  avvia  un  procedimento  amministrativo  d'ufficio  di
divieto, da concludersi entro 90 giorni.
    In relazione alla prestazione di nuovi servizi  di  pagamento  da
parte degli istituti di pagamento,  la  Banca  d'Italia  aggiorna  il
relativo albo.
    Le disposizioni  di  cui  alla  presente  Sezione,  ad  eccezione
dell'ultimo capoverso, si applicano, mutatis mutandis, agli  istituti
di moneta elettronica che intendono prestare servizi di pagamento non
connessi con l'emissione di  moneta  elettronica  diversi  da  quelli
specificamente indicati nel programma di attivita'.

                            SEZIONE IX
                    PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
    Le  unita'  organizzative  responsabili    dei    procedimenti
amministrativi previsti nel presente Capitolo sono:
- per l'autorizzazione a costituire un istituto  di  pagamento  o  un
istituto di moneta elettronica o per autorizzare alla prestazione  di
servizi di  pagamento  o  di  emissione  di  moneta  elettronica  una
societa'  gia'  esistente,  Servizio  Regolamentazione  e  analisi
macroprudenziale;
In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca  d'Italia  comunica
all'istituto  l'unita'  organizzativa  competente  per  la  vigilanza
sull'istituto medesimo (Servizio Supervisione  bancaria  1,  Servizio
Supervisione  bancaria  2,  Servizio  Supervisione  intermediari
finanziari,  o  Filiale  territorialmente  competente),  in  base  ai
criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento  della  Banca  d'Italia
del 25 giugno 2008, recante  l'individuazione  dei  termini  e  delle
unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
- per il divieto  di  variazione  del  contenuto  dell'autorizzazione
rilasciata, l'unita' organizzativa gia' competente per  la  vigilanza
sull'istituto, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede
di autorizzazione o successivamente;
- per la proroga del termine per l'inizio dell'operativita', l'unita'
organizzativa gia' competente per la vigilanza sull'istituto, secondo
quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede  di  autorizzazione  o
successivamente;
- per l'iscrizione,  variazione,  cancellazione  dall'Albo,  Servizio
Regolamentazione  e  analisi  macroprudenziale  quando  l'istanza  di
iscrizione all'albo e'  connessa  a  quella  di  autorizzazione  alla
costituzione dell'istituto o di autorizzazione come istituto  di  una
societa' gia' esistente;  negli  altri  casi  l'unita'  organizzativa
competente per la vigilanza.

                            CAPITOLO III
          PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

                              SEZIONE I
                    PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

1. Partecipazioni qualificate
    Sono tenuti a presentare istanza  di  autorizzazione  alla  Banca
d'Italia i soggetti che - da soli  o  di  concerto  (8)  -  intendono
acquisire  direttamente  o  indirettamente,  a  qualsiasi  titolo,
partecipazioni al capitale di un istituto che, tenuto conto di quelle
gia' possedute, danno luogo:
------
(8) Si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da
parte di  piu'  soggetti  che  eserciteranno  in  modo  concertato  i
relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi  forma  conclusi,
quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino  le
soglie indicate alle lettere a), b) e c).
------

a) a una partecipazione superiore al 10%, ovvero al raggiungimento  o
superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del  capitale  sociale  o
dei diritti di voto;
b) alla possibilita' di esercitare un'influenza notevole (9);
------
(9) Le ipotesi di influenza notevole vanno individuate caso per  caso
in relazione all'assetto proprietario e di governo dell'istituto  nel
quale  e'  assunta  la  partecipazione  da  autorizzare  avendo  a
riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo  esemplificativo  -
la possibilita' di: designare uno o piu' esponenti  negli  organi  di
supervisione  strategica  o  di  gestione;  condizionare  scelte
strategiche della societa'; esercitare poteri analoghi  a  quelli  di
una  partecipazione  che  comporterebbe  l'obbligo  di  preventiva
autorizzazione.
------

c) al controllo, indipendentemente dall'entita' della partecipazione.
    Ai fini del computo delle predette soglie:
- i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento  a  tutte
le azioni  che  conferiscono  diritti  di  voto,  anche  se  il  loro
esercizio e' sospeso. In presenza  di  azioni  con  diritti  di  voto
appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve  essere  effettuato
con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore  vanno  poste  le
azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa  categoria
e, al denominatore, tutte  le  azioni  dell'istituto  appartenenti  a
quella categoria;
- non sono presi in considerazione i  diritti  di  voto  detenuti  da
imprese  di  investimento  o  banche  nell'ambito  del  servizio  di
sottoscrizione e/o collocamento con assunzione  a  fermo  ovvero  con
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di  cui  all'art
1, comma 5, punto c), del TUF, purche' i  diritti  di  voto  connessi
alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati  per
intervenire nella  gestione  dell'emittente  e  detti  diritti  siano
ceduti entro un anno dall'acquisizione;
- non sono presi in considerazione i diritti di  voto  inerenti  alle
azioni  acquisite  da  parte  di  una  banca  o  di  una  impresa  di
investimento, autorizzate a svolgere il servizio di  negoziazione  in
conto proprio, quando agiscono in  qualita'  di  market  maker  (10),
purche' non intervengano nella gestione dell'istituto interessato ne'
esercitino alcuna influenza su quest'ultimo al fine dell'acquisizione
di tale partecipazione o del sostegno del prezzo di essa;
-----
(10) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater,  del  TUF  per  market
maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati
e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base  continua,  come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e  vendendo
strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
-----

- non sono presi in considerazione i diritti di  voto  inerenti  alle
azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione
e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei
tre giorni di negoziazione successivi all'operazione), ne' quelli che
spettano a coloro che prestano il servizio  di  custodia,  in  quanto
tale, di azioni purche' costoro possano soltanto  esercitare  diritti
di voto inerenti  a  dette  azioni  secondo  istruzioni  fornite  per
iscritto o con mezzi elettronici;
- i diritti  di  voto  nell'istituto  detenuti  da  una  societa'  di
gestione  o  da  un'impresa  di  investimento  nell'ambito  della
prestazione dei servizi di gestione collettiva  del  risparmio  o  di
gestione di portafogli sono computati separatamente  dai  diritti  di
voto nello stesso istituto detenuti dalla societa' che controlla tali
intermediari, a condizione che:
    i) la societa' di gestione o l'impresa di investimento  eserciti
i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'istituto in  modo
indipendente (11) rispetto al soggetto  controllante  e  ai  soggetti
appartenenti al suo gruppo; o
-----
(11) Tale condizione ricorre quando:
a) il soggetto controllante o  un  soggetto  facente  parte  del  suo
gruppo non  puo'  interferire  -  attraverso  istruzioni,  dirette  o
indirette o in alcun altro  modo  -  nell'esercizio  da  parte  della
societa' di gestione o dell'impresa di investimento  dei  diritti  di
voto detenuti  nell'istituto  nell'ambito  dei  servizi  di  gestione
collettiva del risparmio o di portafogli;
b) la societa'  di  gestione  o  l'impresa  di  investimento  adotti,
applichi e mantenga procedure  e  misure  organizzative,  debitamente
formalizzate, volte ad assicurare che:
  • i diritti di voto  relativi  alla  partecipazione  nell'istituto
siano  esercitati  dalla  societa'  di  gestione  o  dall'impresa  di
investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e
agli altri soggetti del suo gruppo;
  • le persone che  decidono  come  esercitare  i  diritti  di  voto
agiscono in modo indipendente rispetto  al  soggetto  controllante  e
agli altri soggetti del suo gruppo;
  • non vi siano scambi di informazione tra la societa' di  gestione
o l'impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre
societa'  del  gruppo,  dall'altro,  relativi  alle  decisioni  della
societa' di gestione o dell'impresa di  investimento  in  materia  di
modalita' di esercizio  dei  diritti  di  voto  delle  partecipazioni
detenute.
-----

    ii) i diritti di voto detenuti  nell'ambito  della  gestione  di
portafogli sono esercitati dagli intermediari secondo  le  istruzioni
impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai  clienti  del
servizio di gestione di portafogli.
Se il soggetto controllante o  un  soggetto  facente  parte  del  suo
gruppo detengono una  partecipazione  nell'istituto  avvalendosi  dei
servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati
da una societa' di gestione o da un intermediario del suo gruppo,  il
soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se
gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (12)  e
il relativo mandato di gestione non prevede clausole  che  consentano
al  soggetto  controllante  o  a  un  soggetto  del  suo  gruppo  di
interferire con il potere degli  intermediari  di  assumere  in  modo
indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.
-----
(12) Cfr. nota precedente.
-----

    Oltre  al  titolare  dell'azione,  e'  tenuto  a  richiedere
l'autorizzazione il soggetto cui spettano o sono attribuiti i diritti
di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli
stessi:
- i diritti di voto spettano in base a  un  accordo  che  prevede  il
trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
- i diritti di voto spettano in qualita' di depositario, purche' essi
possano essere esercitati discrezionalmente, in assenza di istruzioni
specifiche da parte dell'azionista;
- i diritti di voto spettano in qualita' di creditore pignoratizio  o
usufruttuario o cessionario in garanzia;
- i diritti di voto spettano in virtu' di una  delega,  purche'  essi
possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di  istruzioni
specifiche da parte del delegante.

2. Soggetti esenti
    I soggetti che controllano - anche per  il  tramite  di  societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche
o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono  tenuti
a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata  o
la societa' finanziaria capogruppo intende acquisire o  aumentare  la
partecipazione in un istituto.
    In  tal  caso,  la  domanda  di  autorizzazione  e'  presentata
esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o
incrementare la partecipazione.

3. Autorizzazione
    L'istanza di autorizzazione, oltre a indicare  sinteticamente  le
finalita'  dell'operazione  di  acquisizione,  contiene  i  seguenti
elementi informativi:
- le generalita' dei soggetti richiedenti;
-  l'indicazione  dell'istituto  di  cui  si  intende  acquisire  o
incrementare la partecipazione e della relativa  quota  di  capitale,
specificando il numero e le categorie di  azioni  eventualmente  gia'
possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attivita';
- le informazioni e la documentazione indicati nei par. 5 e  6  della
presente Sezione.
    La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro sessanta giorni
lavorativi.

4. Operazioni che comportano  impegni  irrevocabili  all'acquisto  di
partecipazioni qualificate
    I  soggetti  che  intendono  porre  in  essere  operazioni  che
comportano un impegno  irrevocabile  all'acquisto  di  partecipazioni
qualificate in un istituto (ad es.  la  partecipazione  ad  asta,  la
promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che  comporta
l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno  se  non  hanno
preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.

5. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione
    La Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e
prudente dell'istituto cui si riferisce il progetto di acquisizione e
il regolare funzionamento dei sistemi di  pagamento  nonche'  tenendo
conto  della  probabile  influenza  del  candidato    acquirente
sull'istituto medesimo, la qualita' del  candidato  acquirente  e  la
solidita' finanziaria della prevista acquisizione.
    La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:
a) la reputazione del candidato acquirente (13),
b) la reputazione  e  l'esperienza  di  coloro  che,  in  esito  alla
prevista  acquisizione,  svolgeranno  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo nell'istituto (14);
-----
(13) La reputazione include il possesso dei requisiti di onorabilita'
di cui all'art. 114  -  novies,  comma  1,  lettera  e),  e  all'art.
114-quinquies, comma 1, lett. e) del  TUB,  rispettivamente  per  gli
istituti di pagamento e per gli istituti di  moneta  elettronica,  la
correttezza  dei  comportamenti,  nelle  relazioni  d'affari  e  la
competenza professionale.
(14) Per reputazione  ed  esperienza  degli  esponenti  aziendali  si
intendono  i  requisiti  di  onorabilita',  professionalita'  ed
indipendenza di cui  all'articolo  26,  richiamato  dall'art.  114  -
novies, comma 1, lettera e) e all'art. 114-quinquies, comma 1,  lett.
e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di pagamento e  per  gli
istituti  di  moneta  elettronica.  In  tale  ambito  viene  altresi'
valutata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' e  decadenza
di  cui  all'art.  36  del  D.L.  n.  201/2011  (c.d.  divieto  di
interlocking). Tale previsione trova applicazione nel caso in cui,  a
seguito  dell'acquisizione  della  partecipazione,  il  potenziale
acquirente sia in  grado  e  intenda  effettivamente  nominare  nuovi
esponenti aziendali.
-----

c) la solidita' finanziaria del candidato acquirente, in  particolare
in  considerazione  del  tipo  di  attivita'  esercitata  e  prevista
dall'istituto a cui si riferisce il progetto di acquisizione;
d) l'eventuale impatto dell'acquisizione sul programma di attivita';
e) la  capacita'  dell'istituto  di  rispettare  le  disposizioni  di
vigilanza. In particolare, il gruppo di  cui  diventera'  parte  deve
disporre di una struttura che permetta di  esercitare  una  vigilanza
efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra  le  autorita'
di vigilanza  competenti  e  di  determinare  la  ripartizione  delle
responsabilita' tra le stesse;
f) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione
alla  prevista  acquisizione,  sia  in  corso  o  abbia  avuto  luogo
un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di  attivita'
illecite  o  di  finanziamento  del  terrorismo  o  che  la  prevista
acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

6. Comprova dei requisiti
    Requisiti di onorabilita'
    Nell'allegato A e' indicata la documentazione  minima  necessaria
per  la  comprova  dei  requisiti  di  onorabilita'  dei  soggetti
partecipanti al capitale. Si rinvia all'allegato D per la  disciplina
in materia di autocertificazioni.
    Nel caso in cui  il  partecipante  sia  una  persona  fisica,  la
verifica dei requisiti di  onorabilita'  e'  effettuata  direttamente
dalla Banca d'Italia.
    In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di  onorabilita'
devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice  della  catena
partecipativa e da quello  che  partecipa  direttamente  al  capitale
dell'istituto, sempre che  questi  ultimi  possiedano  partecipazioni
superiori alle soglie autorizzative.
    Qualora il partecipante  tenuto  a  comprovare  il  possesso  dei
requisiti di onorabilita' sia una societa' o  un  ente,  i  requisiti
devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo  amministrativo
e dal direttore generale ovvero dai soggetti  che  ricoprono  cariche
equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata
dall'organo amministrativo della societa' o  dall'ente  partecipante;
l'istituto invia  alla  Banca  d'Italia  il  verbale  della  relativa
delibera.
    La  verifica  dei  requisiti  va  effettuata  in  ogni  caso  di
cambiamento  nella  composizione  dell'organo  amministrativo,  del
direttore  generale  ovvero  dei  soggetti  che  ricoprono  cariche
equivalenti in societa' o  enti  partecipanti;  in  caso  di  rinnovo
dell'organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di  subentro,
solo per i soggetti subentranti.
    L'esame delle posizioni va  condotto  partitamente  per  ciascuno
degli interessati e con la rispettiva  astensione.  La  delibera  da'
atto  analiticamente  della  documentazione  presa  a  base  delle
valutazioni effettuate. E' rimessa alla  responsabilita'  dell'organo
amministrativo della societa' o dell'ente partecipante la valutazione
della completezza probatoria della documentazione.
    La Banca d'Italia si riserva la facolta',  nei  casi  in  cui  lo
ritenga opportuno, di richiedere  l'esibizione  della  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
    Non sono  tenuti  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni  di  amministrazione  e
direzione in:
- intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- banche, imprese  di  investimento,  istituti  di  pagamento,  IMEL,
societa' di gestione armonizzate e SICAV comunitari;
- banche, imprese  di  investimento,  istituti  di  pagamento,  IMEL,
societa' di gestione e SICAV extracomunitari non insediati in Italia,
nei casi in cui gli esponenti aziendali di  tali  intermediari  siano
soggetti ad analoghi requisiti  in  base  alla  regolamentazione  del
paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione
dell'autorita' di vigilanza locale;
- enti o societa' assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilita';
- enti pubblici, anche economici;
- fondazioni bancarie.
    La verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di  onorabilita'
relativa ai soggetti  di  nazionalita'  estera  (persone  fisiche  ed
esponenti aziendali degli enti partecipanti) e' effettuata sulla base
di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso  di  soggetti
diversi dalle persone fisiche, si  applicano  le  disposizioni  sopra
indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e  alle
modalita' per la verifica dei requisiti.
    In mancanza dei requisiti di  onorabilita'  dei  partecipanti  al
capitale dell'istituto non puo' essere esercitato il diritto di  voto
inerente alle azioni eccedenti il limite del  10%  o  che  consentono
l'influenza notevole. In  caso  di  partecipazione  di  controllo  il
divieto si estende all'intera partecipazione.
   
    Reputazione e solidita' finanziaria del candidato acquirente
    Al fine di valutare la  capacita'  del  candidato  acquirente  di
assicurare  la  sana  e  prudente  gestione  dell'istituto  e  la
funzionalita'  del  sistema  dei  pagamenti,  i  richiedenti  devono
comunicare gli elementi informativi riportati nell'allegato B.
    La Banca d'Italia  puo'  richiedere  ai  partecipanti  specifiche
dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione
dell'istituto.

7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
    La Banca d'Italia puo' in  ogni  momento  sospendere  o  revocare
l'autorizzazione ad acquisire partecipazioni qualificate al  capitale
di un istituto qualora vengano meno i  presupposti  e  le  condizioni
previste in questo Capitolo con conseguente sospensione o revoca  dei
diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.
    La sospensione puo' essere disposta dalla Banca  d'Italia  quando
sia accertata l'insussistenza di uno o piu'  dei  requisiti  o  delle
condizioni  necessari  per  l'acquisizione  di  una  partecipazione
qualificata, il cui ripristino non sia assicurato in tempi brevi  dal
soggetto interessato.
    Tra i motivi di revoca rientrano,  a  titolo  esemplificativo,  i
comportamenti ripetuti volti a  eludere  la  presente  normativa,  la
violazione degli impegni eventualmente assunti dal  partecipante  nei
confronti  della  Banca  d'Italia    ai    fini    del    rilascio
dell'autorizzazione,  la  trasmissione  alla  Banca  d'Italia  di
informazioni o dati non corrispondenti al vero.
    I provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  sono  comunicati  ai
soggetti partecipanti e all'istituto partecipato.

                            SEZIONE II
                      OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti

1.1 Partecipazioni qualificate
    I soggetti che partecipano,  direttamente  o  indirettamente,  al
capitale dell'istituto sono tenuti a  comunicare,  entro  il  termine
indicato al par. 1.2, alla Banca d'Italia e al  soggetto  partecipato
l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:
a)  perfezionamento  delle  operazioni  di  cui  all'autorizzazione
prevista dalla Sezione I ovvero eventuale decisione di non concludere
l'operazione;
b) riduzione dell'ammontare  della  partecipazione  al  di  sotto  di
ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi.
    Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti  tra  il
dichiarante al vertice della catena partecipativa e il  soggetto  che
partecipa direttamente al capitale dell'istituto.

1.2 Termini
    La  comunicazione  va  effettuata  entro  dieci  giorni  dalla
conclusione delle operazioni indicate  nel  par.  1.1;  nel  caso  di
istituti di nuova costituzione la comunicazione va  effettuata  entro
dieci giorni dalla data dell'iscrizione, a seconda dei casi, all'albo
degli istituti di pagamento  o  all'albo  degli  istituti  di  moneta
elettronica (15).
-----
(15) In tutti i casi di variazione del capitale  l'eventuale  obbligo
di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale
si e' conclusa.
-----

1.3 Modalita' di invio della comunicazione
    La comunicazione va inviata alla Banca  d'Italia,  unitamente  ad
una  nota  di  trasmissione  nella  quale  i  soggetti  partecipanti
forniscono le seguenti informazioni:
- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell'istituto partecipato;
-  numero  di  azioni  possedute  direttamente  dal  dichiarante  e
percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero  di  azioni  possedute  indirettamente  per  il  tramite  di
societa'  controllate,  fiduciarie  o  per  interposta  persona  e
percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
-  dati  identificativi  delle  societa'  interposte  nella  catena
partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che
il soggetto al vertice della catena  partecipativa  ha  nel  capitale
della societa' interposta nonche' il tipo di  rapporto  di  controllo
tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e  il  soggetto
interposto;
- nel caso di azioni possedute da societa' fiduciarie  per  conto  di
altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati  identificativi  delle
persone per conto  delle  quali  possiedono  azioni  di  un  istituto
nonche' il numero delle azioni possedute.
    Il dichiarante puo' indicare ogni ulteriore dato  e  informazione
relativo all'operazione. Copia della comunicazione e' trasmessa anche
all'istituto.

2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

2.1 Presupposti
    Deve formare oggetto di comunicazione alla  Banca  d'Italia  ogni
accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del
voto nell'assemblea dell'istituto o in una societa' che lo controlla.
    La  Banca  d'Italia,  al  fine  di  verificare  l'osservanza
dell'obbligo  di  comunicazione,  puo'  richiedere  informazioni  ai
soggetti comunque interessati.
    L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi  tipo  di  accordo,
indipendentemente dalla forma, dalla durata e  dai  vincoli  da  esso
previsti.
    Qualora dall'accordo derivi una concertazione del  voto  tale  da
pregiudicare la sana e  prudente  gestione  dell'istituto,  la  Banca
d'Italia puo' sospendere il diritto di  voto  dei  soci  partecipanti
all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in  concreto
i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'istituto.

2.2 Termini di invio dell'accordo di voto
    L'accordo di voto e' inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti
all'accordo stesso (o  dal  soggetto  a  cio'  delegato  dagli  altri
aderenti al patto) ovvero dai  legali  rappresentanti  dell'istituto,
entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso
in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque  giorni
dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.
    Ogni  variazione  nei  contenuti  dell'accordo  o  nei  soggetti
aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

                            SEZIONE III
                INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE

    L'istituto comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco  dei
soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore
al 5% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.
    La  comunicazione,  e'  effettuata  entro    trenta    giorni
dall'approvazione del bilancio.

                            SEZIONE IV
                        ESPONENTI AZIENDALI

1. Requisiti
    Gli esponenti aziendali  dell'istituto  devono  possedere  -  per
tutta la durata della loro carica - i requisiti di  professionalita',
di indipendenza e di onorabilita' previsti all'articolo 26 del TUB  e
richiamato dall'art. 114 - novies, comma 1, lettera e),  e  dall'art.
114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente  per  gli
istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica.
    Resta fermo quanto previsto dall'art. 36  del  D.L.  n.  201/2011
(c.d.  divieto  di  interlocking)  e  dalle  relative  disposizioni
attuative (16).
-----
(16)                                                            Cfr.
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/interlocking/in
dex.html
-----

2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca
d'Italia.

    Entro  trenta  giorni  dalla  nomina,  l'organo  amministrativo
dell'istituto  verifica  il  possesso  dei  requisiti  da  parte  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo. A tal fine, gli interessati devono  presentare  all'organo
amministrativo, che l'acquisisce, la  documentazione  comprovante  il
possesso dei  requisiti  e  l'inesistenza  di  una  delle  situazioni
impeditive.
    Ai  fini  della  comprova  dei  requisiti  e  della  relativa
documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'allegato C,  che
riporta - a  titolo  esemplificativo  -  la  documentazione  minimale
acquisibile, e all'allegato D, relativo alle  autocertificazioni  che
possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti  e
dei partecipanti al capitale.
    E' rimessa alla  responsabilita'  dell'organo  amministrativo  la
valutazione  della  completezza  probatoria  della  documentazione.
L'esame delle posizioni va condotto partitamente per  ciascuno  degli
interessati e con la rispettiva astensione. La  delibera  dell'organo
amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico  e  pertanto
deve dare  atto  dei  presupposti  presi  a  base  delle  valutazioni
effettuate.
    L'organo amministrativo decide in  ordine  alla  sussistenza  dei
requisiti; ove ne ricorrano  i  presupposti,  dichiara  la  decadenza
dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia,  la  decadenza  e'
pronunciata dalla Banca d'Italia.
    Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo  deve
essere trasmessa entro sessanta giorni alla Banca d'Italia. La  Banca
d'Italia si  riserva  la  facolta',  in  quei  casi  in  cui  dovesse
ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della  documentazione
comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la
decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro sessanta giorni  dal
ricevimento del verbale. Nel caso in cui  la  Banca  d'Italia  chieda
ulteriori informazioni o valutazioni  all'organo  amministrativo,  il
termine e' interrotto.
    Qualora gli interessati vengano, successivamente, a  trovarsi  in
una delle situazioni che comporti il  venir  meno  dei  requisiti  di
onorabilita', l'organo amministrativo, previo  accertamento  di  tali
situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne da'
comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia.
    In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di  decadenza,  vanno
avviate  le  opportune  iniziative  per  il  reintegro  dell'organo
incompleto.
    Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione  che
comporti  la  sospensione  dalle  cariche,  l'organo  amministrativo
dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni
dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e  da'  comunicazione  alla
Banca d'Italia della decisione assunta.
    In caso di inerzia, la sospensione  e'  pronunciata  dalla  Banca
d'Italia entro trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.
Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di
cui all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/1998. Inoltre, gli esponenti
aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente  con  l'ente
di appartenenza, informano l'organo amministrativo sui  provvedimenti
di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie  di
reato considerate dal citato  D.M.  L'organo  amministrativo  ne  da'
riservata informativa alla Banca d'Italia.

                              SEZIONE V
                    PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

    Le  unita'  organizzative  responsabili    dei    procedimenti
amministrativi previsti nel presente capitolo sono:
- per l'autorizzazione all'acquisto  di  partecipazioni  al  capitale
degli  istituti,  Servizio  Supervisione  bancaria  1,  Servizio
Supervisione  bancaria  2,  Servizio  Supervisione  intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008, recante  l'individuazione  dei  termini  e  delle
unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi;
-  per  l'autorizzazione  di  operazioni  che  comportano  impegni
irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale  di
istituti, Servizio Supervisione  bancaria  1,  Servizio  Supervisione
bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari  o  Filiale
territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti
dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la sospensione o  revoca  dell'autorizzazione  all'acquisto  di
partecipazioni  nel  capitale  di  istituti,  Servizio  Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2,  Servizio  Supervisione
intermediari  finanziari  o  Filiale  territorialmente  competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del  Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- per la sospensione del diritto di voto  dei  soci  partecipanti  ad
accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana  e  prudente
gestione dell'istituto, Servizio Supervisione  bancaria  1,  Servizio
supervisione  bancaria  2,  Servizio  Supervisione  intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008;
- per la decadenza in caso di difetto dei requisiti di  onorabilita',
professionalita'  e  indipendenza  degli    esponenti    aziendali
dell'istituto,  Servizio  Supervisione  bancaria    1,    Servizio
Supervisione  bancaria  2,  Servizio  Supervisione  intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008;
- per la sospensione di esponenti aziendali  dell'istituto,  Servizio
Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria  2,  Servizio
Supervisione  intermediari  finanziari  o  Filiale  territorialmente
competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9  del
Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- decadenza dalle cariche detenute in  violazione  dell'art.  36  del
d.l. 201/2011 (cd. divieto di"interlocking"),  Servizio  Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2,  Servizio  Supervisione
intermediari  finanziari  o  Filiale  territorialmente  competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del  Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (17).
-----
(1)  Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  22  giugno  2012
"Dichiarazione  di  decadenza  ai  sensi  dell'art.  36  del  d.l.
«Salva-Italia»".
-----

                                                          Allegato A

Documentazione  riguardante  il  requisito  di  onorabilita'  dei
partecipanti
1.  Documentazione  relativa  alla  verifica  dei  requisiti  di
onorabilita' dei partecipanti al capitale

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3.  certificato  del  registro  delle  imprese  recante  la  dicitura
antimafia  rilasciato  dalla  Camera  di  Commercio,  industria  e
artigianato,  ovvero  certificato  della  Prefettura  attestante
l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui  all'articolo  10,
L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del  soggetto  interessato  dalla  quale
risulta che lo stesso non  ha  riportato  in  Stati  esteri  condanne
penali  o  altri  provvedimenti  sanzionatori  per  fattispecie
corrispondenti  a  quelle  che  comporterebbero,  secondo  la  legge
italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero dalla quale
risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati
in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
1. Certificazione rilasciata dalla competente autorita'  dello  Stato
di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato  non  e'
stato destinatario  di  provvedimenti  corrispondenti  a  quelli  che
comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita'  previsti  -
ai sensi dell'art. 114 -  novies,  comma  1,  lett.  e)  e  dall'art.
114-quinquies, comma 1, lettera e) del TUB, rispettivamente  per  gli
istituti di pagamento e per gli  istituti  di  moneta  elettronica  -
dall'art. 25, comma 1, del TUB e determinati con decreto del Ministro
del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144.  I  certificati  devono  essere
corredati da un parere legale,  rilasciato  da  persona  abilitata  a
svolgere  la  professione  legale  nello  Stato  di  residenza,  che
suffraghi l'idoneita' dei certificati all'attestazione in questione.
Qualora  l'ordinamento  dello  Stato  di  residenza  non  preveda  il
rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun  interessato  deve
produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve
confermare la circostanza che in  detto  Stato  non  e'  previsto  il
rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato  attesta  di
non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza
di provvedimenti  corrispondenti  a  quelli  che  comporterebbero  la
perdita dei requisiti di onorabilita' previsti - ai  sensi  dell'art.
114 - novies, comma 1, lett. e), e dall'art. 114-quinquies, comma  1,
lettera e) del TUB, rispettivamente per gli istituti di  pagamento  e
per gli istituti di moneta elettronica - dall'art. 25,  comma  1  del
TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro  del  18  marzo
1998, n. 144.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In  tali  casi
la certificazione e'  rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello
Stato di cittadinanza.
2. Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive
      Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  il  Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, ha  riconosciuto  la  possibilita'  di
avvalersi  delle  dichiarazioni  sostitutive  ivi  disciplinate  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni nonche'  nei  rapporti  tra
privati che vi consentano.

+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Possono avvalersi                    |
|                            |dell'autocertificazione (art. 3 del  |
|                            |D.P.R. n. 445/2000) i cittadini      |
|Cittadini italiani e di    |italiani e di Stati appartenenti      |
|Stati comunitari            |all'UE.                              |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |I cittadini di Stati non appartenenti |
|                            |all'UE regolarmente soggiornanti in  |
|                            |Italia possono utilizzare le          |
|                            |dichiarazioni sostitutive            |
|                            |limitatamente agli stati, alle        |
|                            |qualita' personali e ai fatti        |
|Cittadini di Stati          |certificabili o attestabili da parte  |
|extracomunitari            |di soggetti pubblici italiani (18).  |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Ai cittadini di Stati non appartenenti|
|                            |all'UE non autorizzati a soggiornare  |
|                            |in Italia, si applicano le            |
|                            |disposizioni di cui al punto 1 sub B).|
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Le persone fisiche che detengono una  |
|                            |partecipazione qualificata in un      |
|                            |istituto possono avvalersi della      |
|                            |possibilita' di ricorrere a          |
|                            |dichiarazioni sostitutive secondo lo  |
|Persone fisiche            |schema riportato nell'allegato D.    |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Nel caso in cui la partecipazione sia |
|                            |acquisita da societa' o enti che      |
|                            |intendano consentire ai propri        |
|                            |esponenti di avvalersi della          |
|                            |possibilita' di ricorrere alle        |
|                            |dichiarazioni sostitutive, tali      |
|                            |soggetti dovranno porsi in condizione |
|                            |di poter effettuare idonei controlli  |
|Persone giuridiche          |sulle dichiarazioni ricevute.        |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |A tal fine dovranno essere definiti  |
|                            |appositi accordi con le              |
|Accordi con le              |amministrazioni competenti a          |
|amministrazioni competenti  |rilasciare le relative certificazioni.|
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Nel caso in cui tali accordi non siano|
|                            |stati definiti, possono utilizzare    |
|                            |dichiarazioni sostitutive di          |
|                            |certificazione i soggetti che si      |
|                            |impegnino per iscritto a produrre    |
|                            |direttamente la documentazione        |
|                            |eventualmente richiesta dalla persona |
|Attestazione                |giuridica o dall'ente a comprova delle|
|dell'interessato            |dichiarazioni sostitutive rese.      |
+----------------------------+--------------------------------------+

---------
(18) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati  non  appartenenti
all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello  Stato  possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione  di  convenzioni  internazionali
fra l'Italia e il paese di  provenienza  del  dichiarante,  indicando
puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale  e'  stata
recepita nel nostro ordinamento. ---------

      L'organo cui compete l'accertamento  dei  requisiti  non  puo',
pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado
di verificare secondo le predette modalita'.
        Dovranno  essere  effettuate  congrue  verifiche    delle
autocertificazioni ricevute, specie nei casi  di  esponenti  nominati
per la prima volta  o  riconfermati  per  i  quali  la  verifica  sia
avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi in cui emergano
elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni  rese  dagli
interessati.
      A titolo esemplificativo si riportano nell'allegato D esempi di
dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono
conformi  alla  vigente  normativa  in  materia  di  requisiti  dei
partecipanti.

                                                          Allegato B

Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova della
  qualita' e della solidita' finanziaria del candidato acquirente

    A titolo esemplificativo, si riportano  di  seguito  i  documenti
probatori acquisibili:
a) per le persone fisiche:
- le attestazioni relative all'esercizio di  attivita'  professionali
(ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); curriculum  vitae
e le certificazioni degli enti o societa' di provenienza;
- le attestazioni rilasciate da autorita' di vigilanza degli  enti  o
delle societa' di provenienza;
- riferimenti circa  le  relazioni  di  affari  (servizi  prestati  o
ricevuti,  rapporti  di  debito/credito,  ecc.)  nonche'  gli  altri
collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con  l'istituto
cui si riferisce la partecipazione, altri istituti , banche  e  altri
intermediari  finanziari  e  con  i  partecipanti  al  capitale
dell'istituto interessato;
- indicazione delle fonti di finanziamento che  il  soggetto  intende
eventualmente  attivare  per  la  realizzazione  dell'operazione  di
acquisizione della partecipazione,  con  l'indicazione  dei  soggetti
finanziatori;
- nel caso in  cui  eserciti  attivita'  d'impresa  in  via  diretta,
informazioni  concernenti  la  situazione  economico-patrimoniale  e
finanziaria dell'impresa esercitata;
b) per le societa' e gli enti nazionali:
- il bilancio dell'ultimo esercizio e,  ove  esistente,  il  bilancio
consolidato del gruppo di appartenenza;
- le  relazioni  degli  organi  con  funzioni  di  amministrazione  e
controllo relative all'ultimo esercizio;
- l'eventuale certificazione della societa' di revisione;
- le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi  o  ordini
professionali) e  i  curriculum  vitae  per  i  membri  degli  organi
aziendali e per il direttore generale;
- riferimenti circa  le  relazioni  di  affari  (servizi  prestati  o
ricevuti,  rapporti  di  debito/credito,  ecc.)  nonche'  gli  altri
collegamenti che il soggetto interessato e soggetti del suo gruppo di
appartenenza hanno in essere  con  l'istituto  cui  si  riferisce  la
partecipazione,  altri  istituti  ,  banche  e  altri  intermediari
finanziari  e  con  i  partecipanti  al  capitale  dell'istituto
interessato;
- indicazione delle fonti di finanziamento che  il  soggetto  intende
eventualmente  attivare  per  la  realizzazione  dell'operazione  di
acquisizione della partecipazione,  con  l'indicazione  dei  soggetti
finanziatori;
- elenco dei soci che detengono una partecipazione  superiore  al  5%
del capitale rappresentato  da  azioni  con  diritto  di  voto  nella
societa' tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che  esercitano
il controllo congiunto sulla societa' stessa.
c) per le societa' estere:
- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le lettere di "good standing" o  le  altre  attestazioni  da  parte
delle autorita' di vigilanza del paese d'origine;
- dichiarazione  della  societa'  con  la  quale  la  stessa  attesti
l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative dell'ordinamento  di  appartenenza,  a
fornire informazioni alle autorita' di vigilanza italiane.
    In caso di partecipazione indiretta, se  i  soggetti  interessati
intendono avvalersi della facolta' di inviare un'unica comunicazione,
le informazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono  essere
riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa,
sia  alla  societa'  che  intende  assumere  in  via  diretta  la
partecipazione nell'istituto.
    Nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione  faccia
parte di un gruppo, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti
dovranno essere inviati:
-  la  mappa  del  gruppo  con  l'indicazione  della  localizzazione
territoriale delle sue componenti;
- il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio.

                                                          Allegato C

Documentazione  per  la  verifica  dei  requisiti  degli  esponenti
aziendali

1.  Documentazione  relativa  alla  verifica  dei  requisiti  di
onorabilita' degli esponenti aziendali
A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3.  certificato  del  registro  delle  imprese  recante  la  dicitura
antimafia  rilasciato  dalla  Camera  di  Commercio,  industria  e
artigianato,  ovvero  certificato  della  Prefettura  attestante
l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui  all'articolo  10,
L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del  soggetto  interessato  dalla  quale
risulta che lo stesso non  ha  riportato  in  Stati  esteri  condanne
penali  o  altri  provvedimenti  sanzionatori  per  fattispecie
corrispondenti a quelle che  comporterebbero,  secondo  la  normativa
italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita' ovvero dalla quale
risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati
in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
1. Certificazione rilasciata dalla competente autorita'  dello  Stato
di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato  non  e'
stato destinatario  di  provvedimenti  corrispondenti  a  quelli  che
comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilita'  previsti  -
ai sensi dell'art. 114 -  novies,  comma  1,  lett.  e)  e  dall'art.
114-quinquies, comma 1, lettera e), rispettivamente per gli  istituti
di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica - dall'art. 26,
comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del Tesoro del
18 marzo 1998, n. 161.
Qualora  l'ordinamento  dello  Stato  di  residenza  non  preveda  il
rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun  interessato  deve
produrre una dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato  attesta  di
non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza
di provvedimenti  corrispondenti  a  quelli  che  comporterebbero  la
perdita dei requisiti di onorabilita' previsti - ai  sensi  dell'art.
114 - novies, comma 1, lett. e) e dall'art. 114-quinquies,  comma  1,
lettera e), rispettivamente per gli istituti di pagamento e  per  gli
istituti di moneta elettronica - dall'art. 26,  comma  1  del  TUB  e
determinati con decreto del Ministro del tesoro  18  marzo  1998,  n.
161.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In  tali  casi
la certificazione e'  rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello
Stato di cittadinanza.

2. Documentazione relativa ai  requisiti  di  professionalita'  degli
esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, societa' o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o societa' di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di  attivita'  di
insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo
1. certificato attestante  l'iscrizione  nel  registro  dei  revisori
contabili.

3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  recante  il  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, ha riconosciuto la possibilita'  di  avvalersi  delle
dichiarazioni  sostitutive  ivi  disciplinate  nei  confronti  delle
pubbliche amministrazioni nonche' nei rapporti  tra  privati  che  vi
consentano.

+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Possono avvalersi                    |
|                            |dell'autocertificazione (art. 3 del  |
|                            |D.P.R. 445 del 2000) i cittadini      |
|Cittadini italiani e di    |italiani e di Stati appartenenti      |
|Stati comunitari            |all'UE.                              |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |I cittadini di Stati non appartenenti |
|                            |all'UE regolarmente soggiornanti in  |
|                            |Italia possono utilizzare le          |
|                            |dichiarazioni sostitutive            |
|                            |limitatamente agli stati, alle        |
|                            |qualita' personali e ai fatti        |
|Cittadini di Stati          |certificabili o attestabili da parte  |
|extracomunitari            |di soggetti pubblici italiani (19).  |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Ai cittadini di Stati non appartenenti|
|                            |all'UE non autorizzati a soggiornare  |
|                            |in Italia, si applicano le            |
|                            |disposizioni di cui al punto 1 sub B) |
|                            |del presente allegato.                |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Gli istituti che intendano consentire |
|                            |ai propri esponenti di avvalersi della|
|                            |possibilita' di ricorrere alle        |
|                            |dichiarazioni sostitutive dovranno    |
|                            |porsi in condizione di poter          |
|Controlli sulle            |effettuare idonei controlli sulle    |
|dichiarazioni              |dichiarazioni ricevute.              |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |A tal fine gli istituti dovranno      |
|                            |definire, anche attraverso le        |
|                            |associazioni di categoria, appositi  |
|                            |accordi con le amministrazioni        |
|Accordi con le              |competenti a rilasciare le relative  |
|amministrazioni competenti  |certificazioni.                      |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Nel caso in cui tali accordi non siano|
|                            |stati definiti, possono utilizzare    |
|                            |dichiarazioni sostitutive di          |
|                            |certificazione i soggetti che si      |
|                            |impegnino per iscritto a produrre    |
|                            |direttamente la documentazione        |
|                            |eventualmente richiesta dall'istituto |
|Attestazione                |a comprova delle dichiarazioni        |
|dell'interessato            |sostitutive rese.                    |
+----------------------------+--------------------------------------+

------
(19) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non  appartenenti
all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello  Stato  possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione  di  convenzioni  internazionali
fra l'Italia e il paese di  provenienza  del  dichiarante,  indicando
puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale  e'  stata
recepita nel nostro ordinamento.
------

    L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti
non puo', pertanto, accettare le dichiarazioni  sostitutive  che  non
sia in grado di verificare secondo le  predette  modalita'.  Dovranno
essere  effettuate  congrue  verifiche  delle  autocertificazioni
ricevute, specie  per  quanto  riguarda  la  posizione  di  esponenti
nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali
la verifica sia avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi
in  cui  emergano  elementi  di  incertezza  sul  contenuto  delle
dichiarazioni rese dagli interessati.
A titolo esemplificativo si riportano,  nell'allegato  D,  esempi  di
dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono
conformi  alla  vigente  normativa  in  materia  di  requisiti  degli
esponenti.

                                                          Allegato D

                Modelli di dichiarazioni sostitutive
1. Requisiti dei partecipanti al capitale: procedimento di iscrizione

                      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
        (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

              Parte di provvedimento in formato grafico

                            CAPITOLO IV
                              ATTIVITA'

                              SEZIONE I
                      ATTIVITA' ESERCITABILI

1. Premessa

    Gli istituti di  pagamento  possono  prestare  uno  o  piu'  dei
servizi di pagamento previsti dall'art.  1  comma  1,  lett.  b)  del
decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  conformemente  al
contenuto della propria autorizzazione. Essi possono esercitare altre
attivita'  secondo  quanto  indicato  nella  presente  Sezione.  Agli
istituti di pagamento e' vietata l'attivita' di emissione  di  moneta
elettronica.
    Gli  istituti  di  moneta  elettronica  possono  esercitare
l'attivita' di emissione di moneta elettronica  e  prestare  anche  i
servizi di  pagamento  non  connessi  con  l'emissione  della  moneta
elettronica dettagliati nel programma di attivita' (cfr. Capitolo II,
Sezione III). Gli istituti di moneta elettronica  possono  esercitare
altre attivita'  secondo  quanto  indicato  nella  presente  Sezione.
L'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti  e'  consentita,  nel
rispetto delle condizioni di cui al paragrafo  3,  esclusivamente  in
relazione alla prestazione di servizi di pagamento non  connessi  con
l'emissione di moneta elettronica.

2. Altre attivita' esercitabili
    Nella prestazione dei servizi di pagamento, gli istituti  possono
esercitare le seguenti attivita' accessorie:
a) prestazione di servizi operativi e servizi  strettamente  connessi
con i servizi di pagamento prestati, quali, ad esempio:
- garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento;
- servizi di cambio;
- attivita' di custodia, registrazione e trattamento di dati;
b) gestione di sistemi di pagamento;
    Gli istituti  di  moneta  elettronica  possono  prestare  servizi
operativi e servizi strettamente connessi con l'emissione  di  moneta
elettronica, quali ad esempio:
- progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e  supporti
relativi all'attivita' di emissione di moneta elettronica;
- prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di
servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica.
    Gli  istituti  possono  esercitare  attivita'  imprenditoriali
diverse dalla prestazione di servizi di pagamento e dall'emissione di
moneta elettronica, secondo quanto previsto nel Capitolo X.

3. Concessione di finanziamenti
    Gli istituti possono concedere finanziamenti relativi ai  servizi
di pagamento indicati ai punti 4, 5 e 7  dell'articolo  1,  comma  1,
lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) il  finanziamento  e'  accessorio  e  concesso  esclusivamente  in
relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento;
b) il finanziamento e' di breve durata, non superiore a dodici  mesi.
Puo' essere di durata superiore a 12 mesi il  finanziamento  concesso
in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;
c) il finanziamento non e'  concesso  utilizzando  fondi  ricevuti  o
detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento;
d) a fronte del rischio di credito derivante da  tali  finanziamenti,
gli istituiti sono  tenuti  a  mantenere  la  dotazione  patrimoniale
minima stabilita nel Capitolo V.

                            SEZIONE II
        REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI

1. Premessa
    Il TUB prevede che le attivita' in  cui  risultano  investite  le
somme di denaro registrate nei conti di pagamento o ricevute a fronte
della moneta elettronica emessa costituiscono patrimonio  distinto  a
tutti gli effetti da quello dell'istituto (cfr. art. 114-quinquies  1
e 114-duodecies del TUB).
La  presente  Sezione  detta  le  disposizioni  attuative  di  tali
previsioni del TUB.

2. Evidenze contabili dei fondi della clientela
Gli istituti istituiscono e conservano apposite evidenze contabili:
- distintamente per ciascun cliente, delle somme di  denaro  ricevute
da registrare nei conti di pagamento; e
- delle attivita' in cui le somme ricevute sono state investite.
Tali evidenze indicano, fra  l'altro,  le  banche  depositarie  delle
somme di denaro ricevute dai clienti e i depositari  degli  strumenti
finanziari in cui sono eventualmente investite  le  somme  di  denaro
ricevute dai clienti, secondo quanto previsto nel paragrafo 3.
Le evidenze devono  essere  aggiornate  in  via  continuativa  e  con
tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento
con certezza la posizione di  ciascun  cliente.  Esse  devono  essere
regolarmente  riconciliate  con  gli  estratti  conto  prodotti  dai
depositari.
Gli istituti di moneta elettronica applicano le  previsioni  dei  due
capoversi precedenti anche alle somme di  denaro  ricevute  a  fronte
della moneta elettronica emessa. Le evidenze contabili relative  alla
moneta elettronica emessa sono  tenute  distinte  rispetto  a  quelle
relative alle somme di denaro detenute per la prestazione dei servizi
di pagamento.

3. Modalita' di tenuta delle somme di denaro dei  clienti  registrate
nei conti di pagamento o ricevute a fronte della  moneta  elettronica
emessa
Le somme di denaro ricevute dai clienti e  registrate  nei  conti  di
pagamento  dall'istituto  ovvero  quelle  ricevute  dall'istituto  di
moneta elettronica a fronte della moneta elettronica emessa sono:
- depositate presso una banca autorizzata ad  operare  in  Italia  in
conti intestati agli istituti depositanti con  l'indicazione  che  si
tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti  da  quelli
dell'istituto;
- investite  in  titoli  di  debito  qualificati,  depositati  presso
depositari abilitati;
- investite in quote di fondi comuni di investimento  armonizzati  il
cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l'investimento  in
titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario.
    L'istituto applica i requisiti di  tutela  di  cui  al  presente
paragrafo alle somme ricevute dai clienti e registrate nei  conti  di
pagamento che non siano consegnate al beneficiario o trasferite ad un
altro prestatore di servizi di  pagamento  entro  la  prima  giornata
operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti.
    L'istituto  di  moneta  elettronica  applica  le  disposizioni
previste dal presente paragrafo alle somme ricevute dalla clientela -
a fronte della moneta elettronica  emessa  -  mediante  strumenti  di
pagamento a partire dal giorno in cui acquisisce la disponibilita' di
tali somme e in ogni caso, entro cinque giorni  dall'emissione  della
moneta elettronica.
Le disposizioni previste nel presente  paragrafo  si  applicano  alle
somme di  denaro  dei  clienti  dei  servizi  di  pagamento  che,  in
relazione ai singoli clienti, superano la soglia di 100,00 euro.

4. Somme di  denaro  dei  clienti  utilizzate  anche  per  effettuare
servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica
Nel caso in cui  le  somme  di  denaro  ricevute  dalla  clientela  e
registrate  nei  conti  di  pagamento  siano  utilizzabili  sia  per
operazioni di pagamento  sia  per  servizi  diversi  dai  servizi  di
pagamento, le modalita' di tutela delle somme di denaro indicate  nei
paragrafi 2 e 3 si applicano solo alla  percentuale  delle  somme  di
denaro da utilizzare per future operazioni di pagamento.
Se tale percentuale e' variabile o non conosciuta  in  anticipo,  gli
istituti stimano una percentuale rappresentativa che si  presume  sia
utilizzata per i servizi di pagamento, sempre  che  tale  percentuale
rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base  a  dati
storici; periodicamente, gli istituti  verificano  la  congruita'  di
tale percentuale  rispetto  all'effettivo  utilizzo  delle  somme  di
denaro effettuato dai clienti.
Gli istituti comunicano alla Banca d'Italia:
- la decisione di applicare le citate modalita' di tutela solo a  una
percentuale delle somme di denaro ricevute dai clienti;
- le motivazioni di tale decisione e le modalita' con  cui  e'  stata
determinata detta percentuale;
- almeno annualmente, gli esiti delle verifiche effettuate in  ordine
alla congruita' della percentuale determinata.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche  agli
istituti di moneta elettronica, nel caso in cui le  somme  di  denaro
ricevute a fronte della moneta elettronica emessa siano  utilizzabili
anche  per  operazioni  di  pagamento  non  connesse  con  la  moneta
elettronica o per servizi diversi.

                            CAPITOLO V
                      DISCIPLINA PRUDENZIALE

                              SEZIONE I
                      PATRIMONIO DI VIGILANZA
1. Patrimonio di vigilanza
    Il patrimonio di vigilanza e' costituito dal patrimonio  di  base
piu' il patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del  patrimonio
di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio  di  base,
al netto delle deduzioni.
    Il patrimonio di base e quello  supplementare  sono  composti  da
elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con
o senza limitazioni a seconda dei casi, in  relazione  alla  qualita'
patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli  elementi  positivi
che  costituiscono  il  patrimonio  devono  essere  nella  piena
disponibilita' degli istituti , in modo da  poter  essere  utilizzati
senza limitazioni per  la  copertura  dei  rischi  e  delle  perdite.
L'importo di tali elementi  e'  depurato  degli  eventuali  oneri  di
natura fiscale.
    Gli istituti calcolano il patrimonio di vigilanza secondo  quanto
previsto nelle "Nuove disposizioni di vigilanza  prudenziale  per  le
banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) Titolo I, Capitolo 2,
Sezioni I e II.

2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza
    L'ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere in  qualsiasi
momento almeno pari al requisito patrimoniale complessivo di cui alla
Sezione II.
    In ogni caso l'importo del patrimonio di vigilanza non  deve  mai
essere inferiore al livello del capitale  iniziale  minimo  richiesto
per la costituzione dell'istituto.

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

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