Data: 2016-06-03 06:02:26

BILANCIO DI CASSA - DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93

BILANCIO DI CASSA - DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93

[img]http://www.study-circles.eu/sites/all/themes/study/images/logo-ministro-ita2.png[/img]

[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93 [/b][/color]
[b]Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.[/b]
(16G00105)
(GU n.127 del 1-6-2016)
  Vigente al: 16-6-2016 



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»;
  Visto l'articolo 42  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, recante «legge di  contabilita'  e  finanza
pubblica»;
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23  giugno  2014,  n.  89,
recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della  disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
bilancio di cassa, nonche'  per  l'adozione  di  un  testo  unico  in
materia  di  contabilita'  di  Stato  e  di  tesoreria,  cosi'  come
modificato dall'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  della  legge  22
gennaio  2016,  n.  9,  di  conversione,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
  Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa
per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo  42,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
  Sentita la  Corte  dei  conti  in  data  14  marzo  2016  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;
  Visti i  pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  competenti  per
materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 maggio 2016;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


          Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, e' inserito il seguente:
  «1-ter. Ai  fini  della  predisposizione  per  ciascuna  unita'
elementare  di  bilancio,  ai  fini  della  gestione  e  della
rendicontazione  delle  proposte  da  parte  dei  responsabili  della
gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e  di
cassa, sono formulate mediante  la  predisposizione  di  un  apposito
piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il  quale  contiene
dettagliate indicazioni sui pagamenti che si  prevede  di  effettuare
nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione  di
cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da
quella destinata al pagamento  delle  somme  da  iscrivere  in  conto
competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si  adeguano
a  tale  piano,  fermo  restando  l'ammontare  complessivo  degli
stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.».
  2. Con circolare del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite le caratteristiche e le modalita' per la  compilazione
del  piano  finanziario  dei  pagamenti  da  presentare  in  sede  di
formazione del bilancio  di  previsione  in  modo  da  garantirne  la
coerenza con quello da predisporre in sede di gestione.
  3. Al comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, dopo le parole: «in termini di efficacia e di  efficienza  della
spesa», sono inserite le seguenti: «nonche'  della  coerenza  tra  la
previsione del cronoprogramma presentato in sede  di  formazione  del
bilancio e gli effettivi risultati della gestione».
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di  cui
al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli  stanziamenti  previsti
dalla legge di bilancio approvata.».
                              Art. 2


                    Leggi di spesa pluriennale

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la
spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun  anno
interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la  legge di
bilancio le suddette quote sono  rimodulate  in  relazione  a  quanto
previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al
disegno  di  legge di  bilancio  e'  data  apposita  evidenza  delle
rimodulazioni proposte.
  2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni
nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma  1.
I relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei  limiti
delle  autorizzazioni  annuali  di  bilancio.  Le  somme  stanziate
annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad  autorizzazioni  di
spese pluriennali, non impegnate alla  chiusura  dell'esercizio,  con
l'esclusione  di  quelle  riferite  ad  autorizzazioni  di  spese
permanenti, possono essere  reiscritte,  con  la  legge di  bilancio,
nella competenza degli esercizi  successivi  in  relazione  a  quanto
previsto  nel  piano  finanziario  dei  pagamenti,  dandone  evidenza
nell'apposito allegato di cui al comma 1.».
  2. Il comma 11 dell'articolo 30, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, e' abrogato.
                              Art. 3


                        Impegno e pagamento

  1.  L'articolo  34  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 34 (Impegno e pagamento).  -  1.  I  dirigenti,  nell'ambito
delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le  spese
nei limiti delle risorse assegnate  in  bilancio.  Restano  ferme  le
disposizioni speciali che  attribuiscono  la  competenza  a  disporre
impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati
di autonomia contabile.
  2. Con riferimento alle  somme  dovute  dallo  Stato  in  relazione
all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono  assunti
gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti
in bilancio, con imputazione agli esercizi  in  cui  le  obbligazioni
sono esigibili, con contestuale, specifica  pubblicita'  nonche'  nel
rispetto delle leggi vigenti. L'assunzione dei  suddetti  impegni  e'
possibile solo in presenza della necessaria copertura  finanziaria  e
dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del  debito,  l'importo
ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli  esercizi
finanziari su cui gravano le previste  scadenze  di  pagamento  e  il
soggetto    creditore    univocamente    individuato.    L'assunzione
dell'impegno e', altresi', consentita,  ferma  restando  la  presenza
degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei  casi
di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il
creditore sia individuato  solo  all'esito  di  un  iter  procedurale
legislativamente disciplinato.
  3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e  servizi,  sia  di
parte corrente che in conto capitale,  l'assunzione  dell'impegno  e'
subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in
uso  presso  tutti  i  Ministeri  per  la  gestione  integrata  della
contabilita' economica e finanziaria, dei contratti  o  degli  ordini
che ne costituiscono il presupposto.
  4.  Le  spese  per  competenze  fisse  ed  accessorie  relative  al
personale, sono  imputate  alla  competenza  del  bilancio  dell'anno
finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.
  5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o
interventi ripartiti in piu' esercizi si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 30, comma 2.
  6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre,  nessun
impegno puo' essere assunto  a  carico  dell'esercizio  scaduto.  Gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato
per le spese decentrate non possono dare corso agli atti  di  impegno
che  dovessero  pervenire  dopo  tale  data,  fatti  salvi  quelli
direttamente conseguenti a:
    a) variazioni di  bilancio  disposte  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  connesse  all'applicazione  di
provvedimenti  legislativi  pubblicati  nell'ultimo  quadrimestre
dell'anno;
    b) variazioni di  bilancio  disposte  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze adottate  nell'ultimo  mese  dell'anno,
relative  a  riassegnazioni  di  entrate  di  scopo  nonche'  alla
attribuzione delle risorse  di  fondi  la  cui  ripartizione,  tra  i
capitoli  interessati,  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  a  seguito  dell'adozione  di  un
provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.
  7. Al  fine  di  consentire  la  programmazione  dei  pagamenti  in
coerenza con le complessive  autorizzazioni  di  cassa  del  bilancio
statale, il dirigente responsabile della  gestione,  in  relazione  a
ciascun  impegno  assunto  sui  capitoli  di  bilancio  di  propria
pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse
e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso  del  debito
pubblico,  ivi  inclusi  gli  interessi  passivi,  ha  l'obbligo  di
predisporre  ed  aggiornare,  contestualmente  all'assunzione  del
medesimo impegno,  un  apposito  piano  finanziario  pluriennale  dei
pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese, di tale  piano
viene data pubblicita'.
  8. Il piano  finanziario  dei  pagamenti  riporta,  quali  elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a  ciascun
impegno, l'ammontare  del  debito  e  l'esatta  individuazione  della
persona  del  creditore,  supportati  dai  titoli  e  dai  documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la  data  in  cui  viene  a
scadenza l'obbligazione.
  9.  Ai  fini  della  predisposizione  del  piano  finanziario  dei
pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni  elemento  necessario  e
presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito  della  complessiva
attivita'  procedimentale  antecedente  il  pagamento  medesimo  ed
all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.
  10. Gli uffici  di  controllo,  effettuano,  con  cadenza  mensile,
apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9.  In  caso
di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione  e
l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma),
l'amministrazione inadempiente non potra' accedere alle  risorse  dei
fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando  dal
predetto monitoraggio non sia verificato  il  rispetto  dei  suddetti
obblighi.
  11. A partire dal 1° gennaio 2017, e'  fatto  divieto  di  disporre
l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento  per  le
spese relative a fitti, censi,  canoni,  livelli  e  altre  spese  di
importo e scadenza fissi ed accertati.
  12. Le spese di cui  al  comma  11  sono  pagate  mediante  mandati
informatici.».
                              Art. 4


                Disposizioni in materia di entrata

  Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  anche  sulla  base  degli  esiti  di
approfondimenti da effettuare senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza    pubblica      dagli      uffici      dell'amministrazione
economico-finanziaria  in  collaborazione  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri  interessati,  entro  12
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati gli interventi da realizzare e le  modalita'  da  seguire
per  la  razionalizzazione  delle  procedure  contabili  e  per  il
miglioramento della rappresentazione delle risultanze  gestionali  di
entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo  alla
determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del
potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto
di accertamento a quello di riscossione.
                              Art. 5


                Modifiche al sistema dei controlli
              di regolarita' amministrativa e contabile

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 2, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: «d) atti relativi alle modifiche della posizione  giuridica
o della base stipendiale del personale statale in servizio;»;
    b) all'articolo 5, dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Gli atti di cui al  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  sono
assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte
di una delle rendicontazioni  previste  dall'articolo  11,  comma  1,
lettere a), b) e c). E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11,
comma 5.»;
    c) all'articolo 6, comma 2, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «a)  siano  pervenuti  oltre  il  termine  perentorio  di
ricevibilita' del  31  dicembre  dell'esercizio  finanziario  cui  si
riferisce la  spesa,  fatti  salvi  quelli  direttamente  conseguenti
all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati  nell'ultimo
quadrimestre  dell'anno,  quelli  relativi  a  risorse  iscritte  in
bilancio a seguito  dell'adozione,  nell'ultimo  mese  dell'anno,  di
decreti di riassegnazione di entrate  di  scopo,  nonche'  di  quelli
relativi  alla  attribuzione  delle  risorse  di  fondi  la  cui
ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione  di
un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.»;
    d) all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera  e)  e'  aggiunta  la
seguente:
    «e-bis)  i  relativi  provvedimenti  di  impegno  non  risultino
conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano  l'utilizzo
di risorse destinate ad altre finalita', i corrispondenti decreti  di
variazione di bilancio  non  risultino  registrati  dalla  Corte  dei
conti.»;
    e) all'articolo 7, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Fermo restando il  disposto  dell'articolo  8,  comma  4-bis,
l'ufficio di controllo verifica in via  preventiva  che  i  pagamenti
siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
    f) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera e)  e'  aggiunta  la
seguente:  «e-bis)  ordini  collettivi  di  pagamento  relativi  alle
competenze fisse ed accessorie del personale  centrale  e  periferico
dello Stato, erogati secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma 197, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni.»;
    g) all'articolo 11, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli  ordini
collettivi di  pagamento,  emessi  in  esecuzione  dei  provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c)  e  d),  e'
data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione
ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei  pagamenti
erogati e  segnalano  alle  amministrazioni  titolari  delle  partite
stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli
uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici
e ai database in uso  per  il  pagamento  delle  competenze  fisse  e
accessorie del personale e  possono  richiedere  ogni  altro  atto  o
documento ritenuto necessario.»;
    h) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito con il seguente: «1.
Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti
di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b)  e  c),  nonche'  dei
pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11,  comma
1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato  sulla  base
dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze.».
                              Art. 6


            Modifica alla normativa sui residui passivi

  1. Gli articoli 36 e 53 del regio  decreto  18  novembre  1923,  n.
2440, sono abrogati.  Conseguentemente  all'articolo  275,  comma  2,
lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole:  «di
cui all'articolo 36, secondo  comma,  della  legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196».
  2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo  l'articolo  34  sono
inseriti i seguenti:
  «Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). -  1.  Salvo  che
non sia diversamente previsto con legge, gli  stanziamenti  di  parte
corrente  non  impegnati  al  termine  dell'esercizio  costituiscono
economie di bilancio.
  2. I residui delle spese  correnti  non  pagati  entro  il  secondo
esercizio successivo a quello in cui e'  stato  assunto  il  relativo
impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno  relativi  a
spese  destinate  ai  trasferimenti  correnti  alle  amministrazioni
pubbliche,  costituiscono  economie  di  bilancio    salvo    che
l'amministrazione non dimostri, con adeguata  motivazione,  entro  il
termine previsto per  l'accertamento  dei  residui  passivi  riferiti
all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la
permanenza delle ragioni della sussistenza del  debito,  in  modo  da
giustificare la conservazione dei residui nelle scritture  contabili.
In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi
e possono riprodursi in bilancio  con  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli degli esercizi successivi.
  3. Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  non  impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere  mantenute  in  bilancio,
quali  residui,  non  oltre  l'esercizio  successivo  a  quello  di
iscrizione in bilancio, salvo che questa  non  avvenga  in  forza  di
disposizioni legislative entrate in vigore  nell'ultimo  quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione
e' protratto di un ulteriore  anno.  In  alternativa,  in  luogo  del
mantenimento in bilancio, alle  predette  somme  puo'  applicarsi  il
disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.
  4. I residui delle spese in conto  capitale  non  pagati  entro  il
terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione  dell'impegno  di
spesa, si intendono perenti agli  effetti  amministrativi.  Le  somme
eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio  con  riassegnazione  ai
pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
  5.  Le  somme  relative  a  contributi  pluriennali  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei  residui  non  piu'
dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore  di
altri soggetti, ferme restando le finalita' per le quali  le  risorse
sono state originariamente  iscritte  in  bilancio.  L'autorizzazione
all'utilizzo  delle  predette  risorse  e'  concessa  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  previa  verifica  della  sussistenza  delle
esigenze rappresentate e della compatibilita' dell'operazione con  il
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai  sensi
della legislazione vigente.
  6. I conti dei residui, distinti  per  Ministeri,  al  31  dicembre
dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione
dei residui di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati al
rendiconto generale dello Stato.
  7. La gestione dei residui  e'  tenuta  distinta  da  quella  della
competenza, in modo che nessuna  spesa  afferente  ai  residui  possa
essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.
  Art. 34-ter (Accertamento  e  riaccertamento  annuale  dei  residui
passivi). - 1. Decorso il  termine  dell'esercizio  finanziario,  per
ogni capitolo di bilancio, con decreto  ministeriale  da  registrarsi
alla Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in conto
residui per impegni riferibili  all'esercizio  scaduto.  In  apposito
allegato al decreto  medesimo  sono  altresi'  individuate  le  somme
relative a spese  pluriennali  in  conto  capitale  non  a  carattere
permanente da eliminare dal conto dei residui di  stanziamento  e  da
iscrivere  nella  competenza  degli  esercizi  successivi  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2,  terzo  periodo,  riferibili  ad  esercizi
precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al  Rendiconto
generale  dello  Stato  sono  elencate,  distintamente  per  anno  di
iscrizione in bilancio,  le  somme  relative  al  precedente  periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli
esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.
  2. Ai fini dell'adozione del predetto  decreto  le  amministrazioni
competenti verificano la sussistenza delle ragioni  del  mantenimento
in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione  e  comunicano  ai  competenti  Uffici  centrali  di
bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia  e
per perenzione amministrativa.
  3. Gli uffici di controllo verificano le somme da  conservarsi  nel
conto dei residui per  impegni  riferibili  all'esercizio  scaduto  e
quelle da eliminare ai sensi  dei  commi  precedenti  al  fine  della
predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di  cui  al
comma 1.
  4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del
processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed  entro
i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento
dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al  riaccertamento
della sussistenza delle partite  debitorie  iscritte  nel  conto  del
patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza  di  residui  perenti,
esistenti alla data del 31 dicembre  dell'anno  precedente,  ai  fini
della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo
34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  5. In esito al riaccertamento  di  cui  al  comma  4,  in  apposito
allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'  quantificato  per
ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti  eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte  dei
conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi
di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
in parte, in bilancio  su  base  pluriennale,  in  coerenza  con  gli
obiettivi programmati di  finanza  pubblica,  su  appositi  Fondi  da
istituire con la medesima legge,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate.».
                              Art. 7


                  Raccordo tra il bilancio statale
              e la gestione della tesoreria dello Stato

  1. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196,  dopo  l'articolo  47,  e'
inserito il seguente:
  «Art. 47-bis (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione  della
tesoreria dello Stato). - 1.  Ferme  restando  le  informazioni  rese
disponibili nel disegno di legge di bilancio ai  sensi  dell'articolo
31-bis, comma 2, in apposito allegato al  Rendiconto  generale  dello
Stato sono fornite,  a  fini  conoscitivi,  indicazioni  quantitative
circa l'intermediazione operata dalla  tesoreria  dello  Stato  sulle
somme  erogate  dal  bilancio  statale.  Per  tale  finalita'  sono
presentate, in apposite tabelle riportate in allegato  alla  presente
legge, informazioni sui pagamenti  che  sono  affluiti  su  conti  di
tesoreria, con separata evidenza dei conti  su  cui  sono  depositate
somme di cui sono titolari amministrazioni  dello  Stato,  su  quelli
erogati  direttamente  al  sistema  economico  e  su  quelli  aventi
destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui  sono  depositate
somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresi'
rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno
oggetto del rendiconto.».
  2. Le tabelle di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono predisposte secondo lo  schema  riportato
in allegato al  presente  decreto,  che  costituisce  allegato  della
predetta legge. Eventuali modifiche  ed  integrazioni  alle  predette
tabelle sono apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
                              Art. 8


                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  pari  ad  euro
7.180.000 per l'anno 2016, ad euro 6.770.000 per l'anno 2017, ad euro
7.485.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.500.000 a  decorrere  dall'anno
2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                              Art. 9


                Sperimentazione ed entrata in vigore

  1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  al  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  al  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  introdotte
dagli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 2, 5, 6 e 7  del  presente  decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
  2. Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 31  dicembre  2009,
n.  196,  come  sostituito  dall'articolo  3  del  presente  decreto,
acquistano efficacia dal 1°  gennaio  2018,  salvo  il  comma  3  del
medesimo articolo 34, le cui disposizioni si  applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2017.
  3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi  1  e  2  del
presente articolo, la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  il  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  il  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  continuano
ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
  4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del  presente  decreto,
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016,
una sperimentazione della durata massima di 12 mesi. I termini  e  le
modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche'  le  tipologie
di  spesa  interessate,  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottare,  sentita  la  Corte  dei
conti, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette
alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei
conti un rapporto sulla sperimentazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016

                            MATTARELLA


                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                            Allegato

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

riferimento id:34435
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it