BILANCIO DI CASSA - DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93
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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93 [/b][/color]
[b]Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.[/b]
(16G00105)
(GU n.127 del 1-6-2016)
Vigente al: 16-6-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza
pubblica»;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89,
recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in
materia di contabilita' di Stato e di tesoreria, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 22
gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa
per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sentita la Corte dei conti in data 14 marzo 2016 ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari, competenti per
materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e' inserito il seguente:
«1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unita'
elementare di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della
gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di
cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito
piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene
dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare
nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di
cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da
quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto
competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano
a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli
stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.».
2. Con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le caratteristiche e le modalita' per la compilazione
del piano finanziario dei pagamenti da presentare in sede di
formazione del bilancio di previsione in modo da garantirne la
coerenza con quello da predisporre in sede di gestione.
3. Al comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dopo le parole: «in termini di efficacia e di efficienza della
spesa», sono inserite le seguenti: «nonche' della coerenza tra la
previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del
bilancio e gli effettivi risultati della gestione».
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui
al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti
dalla legge di bilancio approvata.».
Art. 2
Leggi di spesa pluriennale
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la
spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno
interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di
bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto
previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al
disegno di legge di bilancio e' data apposita evidenza delle
rimodulazioni proposte.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni
nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1.
I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti
delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate
annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di
spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con
l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese
permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio,
nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto
previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza
nell'apposito allegato di cui al comma 1.».
2. Il comma 11 dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e' abrogato.
Art. 3
Impegno e pagamento
1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti, nell'ambito
delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese
nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le
disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre
impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati
di autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione
all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti
gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti
in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
sono esigibili, con contestuale, specifica pubblicita' nonche' nel
rispetto delle leggi vigenti. L'assunzione dei suddetti impegni e'
possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e
dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo
ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi
finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il
soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione
dell'impegno e', altresi', consentita, ferma restando la presenza
degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi
di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il
creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale
legislativamente disciplinato.
3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di
parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno e'
subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in
uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della
contabilita' economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini
che ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al
personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno
finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o
interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni
dell'articolo 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun
impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato
per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno
che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti a:
a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di
provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre
dell'anno;
b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno,
relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonche' alla
attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i
capitoli interessati, e' disposta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un
provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.
7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in
coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio
statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a
ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria
pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse
e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito
pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di
predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del
medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei
pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese, di tale piano
viene data pubblicita'.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun
impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della
persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a
scadenza l'obbligazione.
9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei
pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento necessario e
presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva
attivita' procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed
all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile,
apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso
di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e
l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma),
l'amministrazione inadempiente non potra' accedere alle risorse dei
fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal
predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi.
11. A partire dal 1° gennaio 2017, e' fatto divieto di disporre
l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le
spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di
importo e scadenza fissi ed accertati.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati
informatici.».
Art. 4
Disposizioni in materia di entrata
Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di
approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione
economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati gli interventi da realizzare e le modalita' da seguire
per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il
miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di
entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla
determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del
potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto
di accertamento a quello di riscossione.
Art. 5
Modifiche al sistema dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica
o della base stipendiale del personale statale in servizio;»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono
assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte
di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1,
lettere a), b) e c). E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11,
comma 5.»;
c) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: «a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di
ricevibilita' del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si
riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti
all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo
quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in
bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di
decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonche' di quelli
relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di
un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.»;
d) all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente:
«e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino
conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo
di risorse destinate ad altre finalita', i corrispondenti decreti di
variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei
conti.»;
e) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 4-bis,
l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti
siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
f) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente: «e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle
competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico
dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni.»;
g) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini
collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), e'
data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione
ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti
erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite
stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli
uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici
e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e
accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o
documento ritenuto necessario.»;
h) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito con il seguente: «1.
Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti
di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonche' dei
pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11, comma
1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base
dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.».
Art. 6
Modifica alla normativa sui residui passivi
1. Gli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sono abrogati. Conseguentemente all'articolo 275, comma 2,
lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole: «di
cui all'articolo 36, secondo comma, della legge» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196».
2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). - 1. Salvo che
non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte
corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono
economie di bilancio.
2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo
esercizio successivo a quello in cui e' stato assunto il relativo
impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a
spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni
pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che
l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il
termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti
all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la
permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da
giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili.
In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi
e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi.
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio,
quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di
iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione
e' protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del
mantenimento in bilancio, alle predette somme puo' applicarsi il
disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.
4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il
terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di
spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme
eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai
pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non piu'
dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di
altri soggetti, ferme restando le finalita' per le quali le risorse
sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione
all'utilizzo delle predette risorse e' concessa dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle
esigenze rappresentate e della compatibilita' dell'operazione con il
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi
della legislazione vigente.
6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre
dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione
dei residui di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati al
rendiconto generale dello Stato.
7. La gestione dei residui e' tenuta distinta da quella della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa
essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.
Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui
passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per
ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi
alla Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in conto
residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le somme
relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere
permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da
iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi
precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di
iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli
esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni
competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento
in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di
bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e
per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel
conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e
quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della
predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al
comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del
processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro
i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento
dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento
della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti,
esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini
della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo
34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito
allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per
ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati.
Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei
conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi
di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da
istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.».
Art. 7
Raccordo tra il bilancio statale
e la gestione della tesoreria dello Stato
1. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 47, e'
inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della
tesoreria dello Stato). - 1. Ferme restando le informazioni rese
disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo
31-bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative
circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle
somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalita' sono
presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente
legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di
tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate
somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli
erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi
destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate
somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresi'
rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno
oggetto del rendiconto.».
2. Le tabelle di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono predisposte secondo lo schema riportato
in allegato al presente decreto, che costituisce allegato della
predetta legge. Eventuali modifiche ed integrazioni alle predette
tabelle sono apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari ad euro
7.180.000 per l'anno 2016, ad euro 6.770.000 per l'anno 2017, ad euro
7.485.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno
2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma
188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 9
Sperimentazione ed entrata in vigore
1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, introdotte
dagli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 2, 5, 6 e 7 del presente decreto
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto,
acquistano efficacia dal 1° gennaio 2018, salvo il comma 3 del
medesimo articolo 34, le cui disposizioni si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2017.
3. Fino alla decorrenza dei termini indicati ai commi 1 e 2 del
presente articolo, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, continuano
ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto,
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato avvia, a partire dal 1° ottobre 2016,
una sperimentazione della durata massima di 12 mesi. I termini e le
modalita' di attuazione della sperimentazione, nonche' le tipologie
di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Corte dei
conti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette
alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei
conti un rapporto sulla sperimentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
[b] Parte di provvedimento in formato grafico[/b]