In caso del cosiddetto “scavalco d’eccedenza”, di cui all’articolo 1, comma 557, della L. n.311/2004,
premesso è è possibile anche in caso di dipendneti part-time:
http://www.regione.piemonte.it/entilocali/files/70.pdf
Premesso che il dipendente del Comune A assunto per 36 ore, può lavorare "a scavalco" nel Comune B al massimo 18 ore (al massimo la somma può essere pari a 48 ore)
CHIEDO
Il dipendente del Comune X assunto part-time per 18 ore, quante ore può lavorare "a scavalco" nel Comune Y?
Anche 30 (18 + 30 = 48)?
Grazie!
Approfondimenti:
http://www.abmanager.it/public/post/lo-scavalco-e-diverso-dal-comando-e-il-comma-557-e-un-contratto-a-tempo-determinato-delibera-cor-240.asp
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/discipline-particolari/6970-personale-utilizzato-a-tempo-parziale/6603-ral1770orientamenti-applicativi
Ammessa la possibilità dell'istituto per i part-time ne deriva che l'orario massimo rimane quello delle 48 ore .... non vedo elementi per sostenere un diverso limite.