Buongiorno, un soggetto autorizzato NCC (ditta individuale) in fase di avvio di procedimento di revoca per mancata disponibilità della rimessa mi invia, come giustificativo, contratto di collaborazione con altra società NCC ma non mi sembra che possa rientrare nella casistica prevista dall'art. 7 della L. 21/1992 dove invece si parla di CONFERIMENTO ad altri soggetti (coop - consorzi) oltre a questo comunque la rimessa deve essere mantenuta come unità locale nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione ... giusto?
potete dirmi come considerare questo "contratto di collaborazione"?
Il conferimento si prefigura come una cosa più formale del contratto di collaborazione con il quale un prestatore dà la sua professionalità in modo autonomo ad un altro soggetto senza conferire alcunché.
Nel tuo caso comunque il problema sta a monte, cioè la necessità di avere una rimessa sul territorio o a "stirare" l'interpretazione, qualora il regolamento comunale fosse più datato e l'autorizzazione ncc lo stesso ( verifica cosa c'è scritto sul DOVE deve essere la rimessa ) in quello dei comuni limitrofi.
si, ma il conferimento è previsto dall'art. 7 della L 21/1992 mentre il contratto di collaborazione NO ... il mio regolamento prevere la rimessa nel comune ovviamente, come lo prevede la legge, e prevede anche :
3. Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lettere b) e c) della L. 21/92, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.
l'aspetto della rimessa sappiamo come deve essere gestito quello che secondo noi è anomalo è il CONTRATTO DI COLLABORAZIONE che non è previsto dalla normativa, non è stato comunicato a suo tempo (2012) esce fuori oggi per giustificare la mancanza della rimessa che sappiamo bene, anche in caso di CONFERIMENTO, ci deve essere lo stesso.