Data: 2016-06-01 09:15:20

Attività di tintolavanderia. Vendita di prodotti connessi - PARERE MISE

[color=red][b]Parere 27 aprile 2016 (Prot. 116663) - Attività di tintolavanderia. Vendita di prodotti connessi[/b][/color]

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[b]Il parere risponde a quesito del SUAP di Cremona in ordine alla questione «se l’autorizzazione a svolgere l’attività di tintolavanderia dia la facoltà di vendere prodotti connessi all’attività, in analogia a quanto previsto dalla legge sulle estetiste».[/b]

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Servizi e professioni

Protocollo n. 116663 del 27 aprile 2016
COMUNE DI CREMONA
Sportello Unico Imprese
trasmessa a mezzo posta elettronica

Oggetto: Attività di tintolavanderia. Vendita di prodotti connessi.

Codesto Sportello ha sottoposto alla scrivente Amministrazione un quesito in ordine alla
questione «se l’autorizzazione a svolgere l’attività di [tinto]lavanderia [dia] la facoltà di vendere (…) prodotti connessi
all’attività, in analogia a quanto previsto dalla legge sulle estetiste».
La legge 22 febbraio 2006, n. 84, nel disciplinare l’attività professionale di tintolavanderia ne
detta, al comma 1 dell’articolo 2, una definizione secondo cui essa deve riconoscersi nella «(…) attività
dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura
chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per
l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e
commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso,
articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra».
A differenza di quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, in relazione all’attività
dell’acconciatore, e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, con riferimento all’attività degli estetisti (le quali,
rispettivamente con l’articolo 2, comma 5, e con l’articolo 7, comma 1, consentono alle imprese
esercenti di vendere o comunque cedere ai clienti prodotti connessi ai trattamenti effettuati), la legge
84/2006 non disciplina l’ipotesi in cui l’impresa esercente l’attività di tintolavanderia intenda cedere alla
propria clientela prodotti (quali, ad esempio, smacchiatori, deodoranti, o altri prodotti per la cura e
l’igiene dei capi di abbigliamento).
Come noto, tuttavia, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono state introdotte
disposizioni normative volte a disciplinare il settore del commercio, stabilendo – per espressa
previsione dell’articolo 1, comma 1 – principi e norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale,
ed individuando tra le finalità della disciplina di settore «la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di
impresa e la libera circolazione delle merci; (…) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità (…); (…) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie
delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del
ruolo delle piccole e medie imprese; (...) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane,
rurali, montane, insulari» (così l’articolo 1, comma 3, lettere a), b), d) ed e)).
[b]La vendita da parte di una tintolavanderia di prodotti connessi all’attività professionale costituisce
senz’altro commercio al dettaglio, definito dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
come «l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree
private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale».[/b] Il successivo comma
2 del medesimo articolo stabilisce però, alla lettera f), che la disciplina introdotta dal decreto legislativo
114/98 non trovano applicazione con riferimento «agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del
servizio». La norma, del resto, ripete la disposizione di cui al settimo comma dell’articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443, ai sensi della quale «per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla
prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo [delle imprese artigiane] le
disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all’autorizzazione amministrativa di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 4261, fatte salve quelle previste da specifiche normative nazionali».
[color=red][b]Alla luce delle norme richiamate sembra dunque potersi dedurre che la vendita di prodotti
connessi all’attività professionale, in quanto occorrenti alla esecuzione dell’opera o alla prestazione del
servizio artigianale offerto al pubblico, sia certamente consentita alle tintolavanderie esercite da imprese
artigiane iscritte nel relativo albo, senza ulteriori adempimenti.[/b][/color]
[b]Si ritiene viceversa che tale disposizione di particolare favore non possa essere estesa in via
d’analogia a tutte le imprese esercenti l’attività di tintolavanderia, pur se sprovviste della qualità di
impresa artigiana. [/b]A questa soluzione sembrano porsi d’ostacolo tanto la lettera delle norme esaminate
quanto la considerazione che l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa è
invece soggetto in generale alle norme di cui al Titolo III del decreto legislativo 114/98, le quali
sottopongono l’insediamento di attività commerciali a specifici adempimenti in assenza dei quali la
vendita al dettaglio non può essere svolta. E’ invece certamente possibile che una impresa non artigiana
eserciti nei medesimi locali tanto l’attività di tintolavanderia quanto l’attività di vendita al dettaglio ove
essa presenti l’apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prescritta per gli esercizi di
vicinato ovvero consegua i titoli autorizzativi prescritti negli altri casi dalla disciplina commerciale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
firmato Gianfrancesco Vecchio

1
Abrogata dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2034484-parere-27-aprile-2016-prot-116663-attivita-di-tintolavanderia-vendita-di-prodotti-connessi

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