Parere del 20 maggio 2016 (Prot. n. 141363) - Requisiti per la creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
OMISSIS
[b]Oggetto: Creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio - Richiesta parere su requisiti[/b]
Con nota mail del 9 aprile 2016 è stato posto un quesito alla scrivente Direzione generale in
merito e quanto in oggetto emarginato, evidenziando particolarmente quanto segue:
« Con particolare riferimento ad una comunicazione inviata da un Professionista alla attenzione di
codesto Spett.le Ministero, contenente alcuni quesiti in materia e protocollata al n. 169135 del 29
settembre 2014, quest'ultimo rispondeva, a pag. 4, rimarcando che: "Non appare rimessa, dalla
disciplina in esame, alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese, infatti, la valutazione
del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti
o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente
caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità
formale della documentazione presentata". Sulla base di quanto sopra, il quesito che il sottoscritto
intende porre con la presente è il seguente: è da intendersi in senso cumulativo la sussistenza dei
requisiti oggettivi della innovazione e dell'alto valore tecnologico oppure, come si evince dallo
stralcio della risposta fornita da codesto Spett.le Ministero, il requisito oggettivo sarà comunque
soddisfatto se i prodotti o servizi commercializzati conterranno alternativamente il requisito della
novità o quello dell'alto valore tecnologico?»
La scelta legislativa attuata nella scrittura dell’articolo 25 del D.L.179/2012, deve
rappresentare sempre il principale strumento ermeneutico a disposizione dell’interprete. In
particolare nella descrizione dei requisiti oggettivi che devono essere in capo alla società per
qualificarla come start-up innovativa e consentirne l’iscrizione in sezione speciale, la norma al
comma 2, lettera f) del ridetto articolo 25, afferma «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico».
Se nel primo alinea utilizza la disgiuntiva “o” per contrapporre alternativamente la esclusività
o la prevalenza dell’oggetto sociale, così come utilizza sempre la disgiuntiva “o” per garantire
l’alternatività dei prodotti e dei servizi, nella parte centrale lega con la congiuntiva “e” la triade
sviluppo, produzione e commercializzazione, per significare l’inscindibilità delle tre fasi.
Nella parte finale della disposizione i prodotti o servizi sono “innovativi ad alto valore
tecnologico”. L’assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi “innovazione” e “alto valore
tecnologico”, indica un binomio indissolubile, che il legislatore considera condicio sine qua non
(nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della fattispecie e quindi l’iscrizione in
sezione speciale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)