Buongiorno,
ho un R.E.C. datato 28/08/1998 contenente l'attività di COMMERCIO AL MINUTO - settore MISTO - categorie TABELLA SPEC. DISTRIB. CARBURANTI, TAB. SPECIALE MONOPOLIO, TABELLE MERCEOLOGICHE DALLA I ALLA XIV (da C01 a C07); vorrei sapere se questo certificato può essere utilizzato dal titolare come "requisito professionale" per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande/commercio al dettaglio prodotti alimentari, grazie.
Buongiorno,
ho un R.E.C. datato 28/08/1998 contenente l'attività di COMMERCIO AL MINUTO - settore MISTO - categorie TABELLA SPEC. DISTRIB. CARBURANTI, TAB. SPECIALE MONOPOLIO, TABELLE MERCEOLOGICHE DALLA I ALLA XIV (da C01 a C07); vorrei sapere se questo certificato può essere utilizzato dal titolare come "requisito professionale" per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande/commercio al dettaglio prodotti alimentari, grazie.
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LA QUESTIONE NON E' CHIARA ma secondo me SI', nel senso che tu puoi essere nominato PREPOSTO per la somministrazione da parte del titolare in quanto puoi vantare il requisito professionale.
Anche se il REC in questione non si riferisce alla somministrazione, con il Dlgs 59/2010 si è avuta una equiparazione dei requisiti del commercio alimentare e di somministrazione (quantomeno per il passato) ... e quindi i REC sono validi per entrambe le attività.
Nel senso indicato vedi la seguente risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico
[b]Risoluzione n.110675 del 10.6.2011[/b]
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di
requisiti professionali di accesso all’attività di vendita dei prodotti del
settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande –
Frequenza con esito positivo del corso REC
Si fa riferimento alla lettera inviata per e-mail con la quale codesto
Comune chiede se la frequenza con esito positivo del corso ai fini
dell’iscrizione al REC per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande -
iscrizione peraltro mai avvenuta - possa considerarsi titolo valido ai fini del
riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l’avvio dell’attività di
vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Per quanto riguarda la mancata iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio a seguito della frequenza con esito positivo del relativo corso, va
sottolineato che la scrivente Direzione ha già avuto modo di riconoscere valido
il requisito del superamento dell’esame di idoneità anche nel caso in cui il
soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro.
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n.
248 del 2006), ha poi cancellato l’obbligo di iscrizione al REC per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande: sono stati quindi aboliti gli esami per
l’accertamento dell’idoneità che si svolgevano presso le Camere di commercio.
Di conseguenza tutte le attività di distribuzione commerciale sono
attualmente svolte senza l’iscrizione a registri abilitanti.
Il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha inoltre, unificato i
requisiti professionali per l’avvio di attività di commercio relativo al settore
merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche
se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone: pertanto la
frequenza del corso formativo ai fini dell’iscrizione in tale registro costituisce
requisito valido sia ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale
per la vendita di prodotti alimentari che per la somministrazione di alimenti e
bevande.
La finalità della disposizione è, infatti, quella di rendere assimilabili ai
fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività in
questione, i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se
acquisite in uno solo dei citati due settori.
Di conseguenza la frequenza con esito positivo dei corsi professionali
per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti
(compreso quello che abilitava all’iscrizione al REC), istituiti o riconosciuti
dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell’articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono
da considerarsi titoli abilitanti per ambedue le tipologie di attività in
questione.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/RIS110675.pdf