Buongiorno,
un cittadino scrive PEC chiedendo l'annullamento in autotutela di un verbale al Codice della Starda in quanto viziato da errore non sanabile (targa errata).
Riporta anche la dicitura "in caso di mancata risposta entro 30 giorni, l'istanza di annullamento sarà ritenuta accolta in virtù del c.d. SILENZIO-ASSENSO".
Per risparmiare tempo, possimao evitare di rispondergli, accenttando l'accoglimento al 30esimo giorno per silenzio assenso, considerato che nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio assenso rappresenta istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di una espressa previsione. ?
Grazie!
Infatti l'articolo 20 della 241/1990 precisa:
Articolo 20 (Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
Buongiorno,
un cittadino scrive PEC chiedendo l'annullamento in autotutela di un verbale al Codice della Starda in quanto viziato da errore non sanabile (targa errata).
Riporta anche la dicitura "in caso di mancata risposta entro 30 giorni, l'istanza di annullamento sarà ritenuta accolta in virtù del c.d. SILENZIO-ASSENSO".
Per risparmiare tempo, possimao evitare di rispondergli, accenttando l'accoglimento al 30esimo giorno per silenzio assenso, considerato che nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio assenso rappresenta istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di una espressa previsione. ?
Grazie!
Infatti l'articolo 20 della 241/1990 precisa:
Articolo 20 (Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
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ASSOLUTAMENTE NO!
L'annullamento in autotutela non è previsto dal Codice della Strada ed è ammesso in via di prassi entro limitate circostanze e casistiche dalla prassi (diffusa)
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=680
http://www.dirittierisposte.it/Guide/Tutela-del-consumatore/Circolazione-stradale/i_ricorsi_contro_le_multe_id1121087_art.aspx
http://www.sansperate.net/index.php/download/97f0c647878ff7896095d1e5d00b57bfe2c64018.pdf
Addirittura taluno sostiene che il verbale non sia MAI ANNULLABILE in autotutela:
http://www.pm.unioneterrefiumi.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=3135
Men che mai sulla richiesta di riesame si applica il silenzio assenso (addirittura in questo caso non vi è un obbligo giuridico di provvedere nè vengono sospesi i termini di ricorso al Prefetto o al GdP).
Quindi suggeriamo:
1) di valutare la possibilità di rettificare il verbale notificando quello corretto
2) in mancanza di invitare l'interessato a chiedere l'annullamento al Prefetto o al GdP
Vedi anche la risposta data su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27228.0