In data 30 maggio 2016 è stato effettuato un sopralluogo dalla Polizia Locale e Carabinieri presso un'attività di autoriparazione e carrozzeria. Da accertamenti è emerso che la società in data 19.3.2015 aveva presentato istanza SCIA, alla quale era seguita una richiesta di integrazioni in data 4.04.2015, un successivo sollecito in data 13.5.2015 e, infine comunicazione di irricevibilità in data 3.06.2015, con archiviazione definitiva della pratica per la mancanza degli elementi necessari e la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge.
La ditta effettua attività di autoriparazione e carrozzeria con 5 dipendenti più il titolare. L'attività è stata sottoposta a sequestro per violazione del D.Lgs. 152/2006 per attività di gestione e stoccaggio di rifiuti pericolosi da parte dei Carabinieri.
quali sono i riferimenti normativi e quali sanzioni applicare, sotto l'aspetto amministrativo, da parte del SUAP e della Polizia Locale?
In data 30 maggio 2016 è stato effettuato un sopralluogo dalla Polizia Locale e Carabinieri presso un'attività di autoriparazione e carrozzeria. Da accertamenti è emerso che la società in data 19.3.2015 aveva presentato istanza SCIA, alla quale era seguita una richiesta di integrazioni in data 4.04.2015, un successivo sollecito in data 13.5.2015 e, infine comunicazione di irricevibilità in data 3.06.2015, con archiviazione definitiva della pratica per la mancanza degli elementi necessari e la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge.
La ditta effettua attività di autoriparazione e carrozzeria con 5 dipendenti più il titolare. L'attività è stata sottoposta a sequestro per violazione del D.Lgs. 152/2006 per attività di gestione e stoccaggio di rifiuti pericolosi da parte dei Carabinieri.
quali sono i riferimenti normativi e quali sanzioni applicare, sotto l'aspetto amministrativo, da parte del SUAP e della Polizia Locale?
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IL SUAP E IL COMUNE NON HANNO COMPETENZE. TRASMETTI ALLA ASL PER LA SANZIONE DI CUI ALL'ART. 67-68 DEL DLGS 81/2008
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[b]Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio[/b]
(articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
[b]Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente[/b]
(articolo così sostituito dall'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
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[b]c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.[/b]