APPALTI TOSCANA - prime indicazioni su procedure negoziate infra 40mila
[img width=300 height=116]http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png[/img]
[b]DELIBERAZIONE 10 maggio 2016, n. 438[/b]
[color=red][b]Prime indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione
delle procedure negoziate per l’affidamento
di forniture, servizi e lavori di importo inferiore
a 40.000 euro di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016.[/b][/color]
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Visto in particolare l’art. 2, rubricato “Rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza”, che al comma
2 riserva agli organi di direzione politica l’emanazione
di atti di indirizzo interpretativo applicativo di atti
normativi;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/Uee 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture) ed in particolare gli articoli
36 (Contratti sotto soglia) e 32 (fasi delle procedure di
affidamento);
Dato atto che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel
disciplinare i contratti sotto soglia:
- ha dettato disposizioni che riguardano tutti gli
affidamenti di forniture, servizi e lavori superando
la disciplina delle acquisizioni in economia prevista
nell’abrogato D.Lgs. 163/2006;
- ha previsto che, ai fini dell’aggiudicazione per gli
affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria e per gli affidamenti di lavori
di importo inferiore ad euro 150.000,00, le stazioni
appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di
carattere generale mediante consultazione della Banca
dati nazionale degli operatori economici gestita dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da istituirsi
a seguito dell’emanazione di un apposito decreto da parte
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; fino alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto, ai sensi
dell’art. 216 comma 13 del medesimo D.Lgs. 50/2016,
le stazioni appaltanti utilizzano la banca dati AVC Pass
istituita presso l’ANAC;
Considerato dunque che il D.Lgs. 50/2016 ha
ridisegnato la disciplina dei contratti sotto soglia,
superando le acquisizioni in economia e la relativa
disciplina così come previste nella previgente normativa,
individuando in un’ottica di semplificazione e celerità
delle procedure di affidamento di forniture e servizi
fino alla soglia, e per lavori fino a 150.000,00 euro, una
modalità che sostanzialmente ricalca quella prevista
dalla normativa regionale per le acquisizioni in economia
mediante cottimo fiduciario;
Considerato altresì che l’ANAC, Autorità che gestisce
il sistema AVCPass finalizzato alla verifica dei requisiti di
partecipazione degli operatori economici alle procedure
di scelta del contraente, ha assunto la Deliberazione
157/2016 per disciplinare l’utilizzazione del sistema,
nella quale è stato, tra l’altro previsto:
- la non obbligatorietà di utilizzazione del suddetto
sistema per gli affidamenti di importo inferiore a Euro
40.000,00;
- la non obbligatorietà di utilizzo del sistema suddetto
per procedure di scelta del contraente anche per importi di
valore pari o superiore a 40.000,00 gestite tramite sistemi
telematici, rinviando a successiva regolamentazione per
l’utilizzo del sistema AVCPass.
Dato atto che la Legge regionale 38/2017 e il
Regolamento 30/R del 2008 prevedono misure di
semplificazione per affidamenti di forniture, servizi
e lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, mentre
per importi superiori non sono previste misure di
semplificazione;
Visto, in particolare, l’articolo 38 della legge
regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavoro), in ordine alle disposizioni in
materia di controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini
della partecipazione alle procedure negoziate, nell’ambito
delle quali rientrano anche gli affidamenti in economia;
Visto altresì il Regolamento emanato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008,
n. 30/R, ed in particolare gli articoli 21, 30, 32, e 35 che,
nel disciplinare i controlli nelle procedure negoziate
prevedono che:
- nelle procedure negoziate di forniture, servizi e lavori
e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine
generale si effettuano solo nei confronti dell’affidatario;
- negli affidamenti di forniture e di servizi per i quali
non è previsto l’utilizzo di manodopera, di importo
inferiore a 20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine
generale sono effettuati prima della liquidazione della
spesa, tramite l’acquisizione della visura camerale, e
con l’acquisizione del DURC per le forniture con posa
in opera e per i servizi che richiedono l’impiego di
manodopera presso l’Amministrazione;
- negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro
per forniture e servizi e a 10.000 euro per lavori non si
effettua alcun tipo di controllo;
Ritenuto di confermare l’applicabilità delle
disposizioni sopra citate, nelle more dell’istituzione
della “Banca dati nazionale degli operatori economici”
prevista dal D.Lgs. 50/2016;
Valutata altresì l’opportunità di confermare la
disciplina regionale attualmente vigente nelle parti
in cui il D.Lgs. 50/2016 rinvia agli ordinamenti delle
singole amministrazioni, ed in particolare gli articoli 56
e 59 della l.r.38/2007 e gli articoli 30 e 35 del Decreto
del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008,
n. 30/R che dettano disposizioni organizzative per le
procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di
bando e per i lavori pubblici, i servizi e le forniture in
economia, prevedendo:
- la possibilità di avviare la procedura di affidamento
senza la preventiva adozione di un decreto da parte del
dirigente responsabile del contratto;
- la possibilità di affidare forniture e servizi in
economia di importo stimato inferiore ad euro 20.000
e lavori di importo stimato inferiore ad euro 40.000
con ordinativo diretto del Dirigente responsabile del
contratto.
Ritenuto, stante la semplificazione operata dal
legislatore nazionale per tutti i contratti di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e, in
particolare, per l’effettuazione delle procedure negoziate
per l’affidamento di forniture, servizi e lavori d’importo
inferiore a 40.000 euro, di poter continuare ad applicare
la relativa disciplina regionale sopra richiamata, in
attesa dell’emanazione dei decreti attuativi e delle linee
guida previste dal suddetto Decreto e della conseguente
rivisitazione della normativa regionale in materia di
contratti pubblici;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare
l’omogeneità dell’azione amministrativa, impartire primi
indirizzi a supporto degli uffici della Giunta Regionale
relativamente all’applicabilità delle disposizioni regionali
sopra individuate;
Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione
nella seduta del 5 maggio 2016;
A voti unanimi
DELIBERA
1. per le motivazioni di cui in narrativa e nelle more
della rivisitazione della normativa regionale in materia
di contratti pubblici, di impartire primi indirizzi agli
uffici della Giunta Regionale per l’effettuazione delle
procedure negoziate per l’affidamento di forniture, servizi
e lavori d’importo inferiore a 40.000 euro di cui all’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, relativamente
alla perdurante applicabilità della disciplina regionale di
seguito richiamata:
- art. 56 l.r.38/2007 – avvio della procedura di
affidamento senza la preventiva adozione di un decreto
da parte del dirigente responsabile del contratto;
- artt. 21 e 32 DPGR 30/R/2008 - nelle procedure
negoziate di forniture, servizi e lavori e nei contratti
esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale si
effettuano solo nei confronti dell’affidatario; per gli
affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è
previsto l’utilizzo di manodopera, di importo inferiore a
20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale
sono effettuati unicamente tramite l’acquisizione della
visura camerale e con l’acquisizione del DURC, per le
forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono
l’impiego di manodopera presso l’Amministrazione
prima della liquidazione della spesa;
- art. 21 comma 4 DPGR 30/R/2008 negli affidamenti
di importo inferiore a 5.000 euro per forniture e servizi
e a 10.000 euro per lavori non si effettua alcun tipo di
controllo;
- art. 30 DPGR 30/R/2008 – affidamento di forniture
e servizi di importo stimato inferiore ad euro 20.000 e
di lavori di importo stimato inferiore ad euro 40.000
con ordinativo diretto del dirigente responsabile del
contratto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
25.5.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 21
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13437402/PARTE+II+n.+21+del+25.05.2016.pdf/85ae94a9-51dc-43da-8f26-86c764affc6e