Data: 2012-01-31 12:26:32

pista di pattinaggio su ghiaccio

Salve a tutti!!!
Per autorizzare una pista di pattinaggio su ghiaccio (artT. 68 e 69 tulps), da installare in via temporanea su suolo pubblico, è necessario verificare che la stessa sia munita di codice identificativo ai sensi del DM 18/05/2007?  Nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante risulta fra le medie attrazioni con la seguente definizione "trattasi di pista per pattinaggio su ghiaccio o a rotelle sistemata nell'ambito dei parchi divertimento".
Qual'è lo spirito di questa precisazione?? un allestimento con finalità ludica e di divertimento (nel caso in specie è assolutamente escludibile che si tratti di impianto per la pratica di attività sportiva), ancorché temporaneo, non è configurabile comuque come parco divertimento???
Preciso inoltre:
- il richiedente non è un operatore dello spettacolo viaggiante munito di licenza ai sensi dell'art. 69 tulps;
- la pista è all'aperto (anche se munita di una copertura) e ha una capienza inferiore alle 200 persone;
- la pista viene presa a noleggio dal soggetto richiedente la licenza.

Grazie

riferimento id:3436

Data: 2012-02-01 11:56:35

Re:pista di pattinaggio su ghiaccio

Per autorizzare una pista di pattinaggio su ghiaccio (artT. 68 e 69 tulps), da installare in via temporanea su suolo pubblico, è necessario verificare che la stessa sia munita di codice identificativo ai sensi del DM 18/05/2007? 

[color=red]A mio avviso si, in quanto, l’impianto è tra quelli compresi nell’elenco di cui all’art 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 sebbene con alcune limitazioni. Questa condizione lo qualifica come attrazione dello spettacolo viaggiante, sia essa in forma itinerante che in forma fissa nell’ambito dei parchi di divertimento.[/color]

Nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante risulta fra le medie attrazioni con la seguente definizione "trattasi di pista per pattinaggio su ghiaccio o a rotelle sistemata nell'ambito dei parchi divertimento".

[color=red]Ok [/color]

Qual'è lo spirito di questa precisazione?? un allestimento con finalità ludica e di divertimento (nel caso in specie è assolutamente escludibile che si tratti di impianto per la pratica di attività sportiva), ancorché temporaneo, non è configurabile comuque come parco divertimento???

[color=red]Si… in realtà la precisazione “nell’ambito dei parchi divertimento” ci mette un po’ fuori pista… certo che nel caso in specie, come giustamente hai sottolineato tu, è assolutamente escludibile che si tratti di impianto per la pratica di attività sportiva…
Ma dal momento che, per legge, ogni comune dovrebbe avere individuato e regolamentato le zone per l’insediamento delle attività di spettacolo viaggiante (insediabili anche in forma singola), forse se il comune avesse adempiuto a tale competenza potremmo non farci problemi.
Che ne pensi?[/color]

Preciso inoltre:
- il richiedente non è un operatore dello spettacolo viaggiante munito di licenza ai sensi dell'art. 69 tulps;
- la pista è all'aperto (anche se munita di una copertura) e ha una capienza inferiore alle 200 persone;
- la pista viene presa a noleggio dal soggetto richiedente la licenza.


[color=red]Senz’altro il gestore dovrà munirsi di licenza ex art 69 T.U.L.P.S.
Per quanto riguarda la capienza se non ha una capienza superiore a 200 posti, ai sensi dell’art. 141, comma 2), del Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S. 773/31, così come riformulato dall’art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, N. 311, il parere di agibilità della C.V.L.P.S. è sostituito da apposita relazione tecnica di un professionista abilitato.[/color]

riferimento id:3436

Data: 2012-02-13 18:11:47

Re:pista di pattinaggio su ghiaccio

La relazione tecnica di un professionista abilitato sostituisce il parere di agibilità della Commissione di Vigilanza (nel senso che la Commissione non effettua il sopralluogo) ma è tenuta ad esprimersi sul progetto anche per le attività al di sotto delle 200 persone?
Grazie

riferimento id:3436

Data: 2012-02-13 20:09:22

Re:pista di pattinaggio su ghiaccio


La relazione tecnica di un professionista abilitato sostituisce il parere di agibilità della Commissione di Vigilanza (nel senso che la Commissione non effettua il sopralluogo) ma è tenuta ad esprimersi sul progetto anche per le attività al di sotto delle 200 persone?
Grazie
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Il tema è dibattuto. Come detto più volte in questo forum l'interpretazione logico-sistematica della norma porta a ritenere che, sotto le 200 persone, non si debba in alcun modo coinvolgere la Commissione nemmeno sull'espressione del parere sul progetto rimanendo assorbito l'accertamento dei requisiti dall'autocertificazione del tecnico.
In senso contrario si è espresso il Ministero dell'interno.
Molti che Comuni che seguono questo forum sono orientati a non convocate la Commissione sotto le 200 persone.

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