Buongiorno,
chiederei il vostro parere sulla sorvegliabilità in merito alla seguente ipotesi:
locale che ha uscita di sicurezza che si apre su un cortile interno privato e chiuso al pubblico (c'è un cancello carraio) sul quale si affacciano varie abitazioni private ed una porta che conduce ad un vano scale di un condominio.
Se si prescrivesse di lasciare il cancello sempre aperto e quindi di fatto il cortile fosse area privata aperta al pubblico secondo voi sussisterebbero i requisiti di sorvegliabilità?
Grazie
Buongiorno,
chiederei il vostro parere sulla sorvegliabilità in merito alla seguente ipotesi:
locale che ha uscita di sicurezza che si apre su un cortile interno privato e chiuso al pubblico (c'è un cancello carraio) sul quale si affacciano varie abitazioni private ed una porta che conduce ad un vano scale di un condominio.
Se si prescrivesse di lasciare il cancello sempre aperto e quindi di fatto il cortile fosse area privata aperta al pubblico secondo voi sussisterebbero i requisiti di sorvegliabilità?
Grazie
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PREMESSA:
[color=red]Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private
[/color]
La norma in questione riguarda gli INGRESSI e non le vie d'esodo.
[color=red]Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.[/color]
La norma in questione mi pare compatibile con quanto descritto. Se la via d'esodo è comunque fruibile dagli organi di vigilanza, non vedo problemi che essa dia in una corte chiusa con accesso ad altre abitazioni private.
A mio avviso il problema per la sorvegliabilità sussiste perché da quella via d'esodo, un tizio che volesse sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine (perché ricercato, in possesso di sostanze illecite od oggetti vietati o altro), potrebbe agevolmente sfuggire finendo in una parte privata di terzi (diversi dal titolare del bar) cui di norma l'accesso alle FF.OO. è precluso.
riferimento id:34353L’art. 1 del DM 564/92 dispone:
I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità d[b]elle vie d'accesso o d'uscita[/b].
Se la via di uscita sfocia in uno spazio aperto e liberamente accessibile (veramente accessibile), ritengo che la norma possa essere soddisfatta. Nai fatti sarebbe come se ci fosse un'uscita su un vicolo.
Roberto giustamente, fa notare come nei pubblici esercizi non possa essere impedito l'accesso alle forze dell'ordine mentre lo stesso non vale per le aree private. Sul punto vedi l'art. 16 TULPS:
[i]Art. 16
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.[/i]
Quindi lo spazio nel retro deve poter garantire un'accessibilità pari a quelal dell'art. 16 citato.
Segnalo questo contributo:
[size=18pt][b]Quesito: Sorvegliabilità locali di somministrazione alimenti e bevande.[/b][/size]
http://www.passiamo.it/quesito-sorvegliabilita-locali-somministrazione-alimenti-bevande/
Concordo con l'autore dell'articolo di cui sopra, specie la parte finale, non sempre tenuta in debita considerazione.
riferimento id:34353