Buonasera a tutti,
un bar ha chiuso da qualche mese senza comunicare nulla. Essendo un pubblico esercizio non dovrebbe fare una scia di chiusura? E' sanzionabile in qualche modo?
Non conosco la LR Lombardia ma in quanto bar è un 86 tulps (art. 152 reg.- esec. tulps) e quindi si applica l'art.99 tulps.
riferimento id:34344
Buonasera a tutti,
un bar ha chiuso da qualche mese senza comunicare nulla. Essendo un pubblico esercizio non dovrebbe fare una scia di chiusura? E' sanzionabile in qualche modo?
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Sopra i 30 giorni ci sono sanzioni pecuniarie in base alla vs. legge regionale. Decorso 1 anno la decadenza.
Vedi sotto i riferimenti normativi
[color=red][b]REGIONE LOMBARDIA – Legge 24 dicembre 2003, n. 30:
Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande.[/b][/color]
[b]ARTICOLO 18 (Chiusura temporanea degli esercizi)
[/b]1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al
pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea
dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.
[b]ARTICOLO 23 (Sanzioni)
[/b]1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando
questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui
agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17
bis, comma 1, del r.d. 773/1931.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del r.d.
773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge
regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24
novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le
sanzioni amministrative ed introita i proventi.
_________________________________
[color=blue][b]
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "[/b][/color]
Art. 17-bis
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00.
La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00.
Art. 17-ter
Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Art. 17-quater
Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17- ter.
[color=blue][color=beige][b]Le norme sono poi confluite nella L.R. 02/02/2010, n. 6[/b][/color][/color]
Confermo, aggiornando il riferimento normativo regionale:
L.R. 02/02/2010, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Art. 109
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.
Art. 110
Sanzioni.
1. Per la violazione delle disposizioni degli articoli 108 e 109 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 80
Sanzioni.
1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi