Data: 2016-05-25 07:28:27

Accesso atti da parte del controinteressato del nominativo richiedente l'accesso

Buongiorno,

con l'accesso agli atti amministrativi, nella fattispecie mi riferisco a quelli per la visione di pratiche edilizie da parte di confinanti che dimostrino un titolo giuridicamente rilevante, facciamo la comunicazione al controinteressato nei termini previsti dalla L. 241/90. Trascorsi i 10 giorni in assenza di motivata opposizione all'acceso esibiamo la documentazione al richiedente.
Sempre più spesso il controinteressato chiede il nominativo di colui che ha fatto la richiesta di visione degli atti.
In questo caso come ci dobbiamo comportare?
Grazie

riferimento id:34322

Data: 2016-05-25 12:53:07

Re:Accesso atti da parte del controinteressato del nominativo richiedente l'accesso

Ciao Elena,

Puoi dire chi è ma se vuoi stare proprio tranquilla puoi far compilare al richiedente, al momento dell’accesso agli atti formale, una dichiarazione di autorizzazione al trattamento e alla diffusione dei dati personali come da Codice Privacy.

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Data: 2016-05-26 06:26:11

Re:Accesso atti da parte del controinteressato del nominativo richiedente l'accesso

Grazie

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Data: 2016-05-31 09:57:28

Re:Accesso atti da parte del controinteressato del nominativo richiedente l'accesso


Buongiorno,

con l'accesso agli atti amministrativi, nella fattispecie mi riferisco a quelli per la visione di pratiche edilizie da parte di confinanti che dimostrino un titolo giuridicamente rilevante, facciamo la comunicazione al controinteressato nei termini previsti dalla L. 241/90. Trascorsi i 10 giorni in assenza di motivata opposizione all'acceso esibiamo la documentazione al richiedente.
Sempre più spesso il controinteressato chiede il nominativo di colui che ha fatto la richiesta di visione degli atti.
In questo caso come ci dobbiamo comportare?
Grazie
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Il controinteressato ha TITOLO a conoscere le generalità del soggetto che ha presentato richiesta di accesso agli atti per valutarne la LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA (senza conoscere il soggetto è impossibile valutare l'interesse).
E' buona prassi infatti inviare al controinteressato copia della richiesta di accesso (anche se non è formalmente dovuto).

La risposta deriva dalle risoluzioni sotto riportate e dal fatto che nessuna riservatezza è garantita per il nome dell’autore di un esposto (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 25/06/2007 n° 3601) e quindi a maggior ragione per il richiedente l'accesso agli atti.

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Il diritto di accesso comprende quello di prendere visione (ed eventualmente
di estrarre copia) del documento nella sua integralità, compreso i no-
minativi delle persone nello stesso indicate. L’oscuramento dei nominativi
costituisce solo una modalità che rende più agevole per l’amministrazione
provvedere alla richiesta di accesso a tutela della riservatezza dei soggetti
controinteressati. Naturalmente, ove la domanda di accesso fosse finalizzata
a conoscere proprio quei nominativi, l’esercizio del diritto di accesso
sarebbe sottoposto al vaglio della sua ammissibilità, in riferimento sia alla
titolarità di una posizione giuridicamente tutelata, sia alla sua prevalenza sul
diritto alla riservatezza dei controinteressati secondo le modalità previste
dalla legge (art. 25 cit. e art. 3, d.P.R. n. 184/2006).
(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 6
aprile 2011)

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La riservatezza non può essere invocata quando viene richiesto di conoscere il
nominativo di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi
nell’ambito di un procedimento ispettivo, foss’anche per coprire o difendere
il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque,
non sfuggirebbero al controllo dell’autorità giudiziaria (Cons. Stato, decisione n.
3601/2007; n. 3081/2009), poiché il nostro ordinamento non tollera le denunce
segrete (in questi termini, anche Cons. Stato, sez.V, 22 giugno 1998, n. 923).
Tale impostazione viene confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato
(n. 895/2011) che fa presente che, ove l’amministrazione decida di criptare i nominativi
dei soggetti denuncianti per salvaguardarne la riservatezza e sottrarli
ad ipotetiche azioni ritorsive, tali esigenze diventano recessive rispetto alla necessità
della difesa in giudizio del richiedente l’accesso.
(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23
ottobre 2012)


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Non si può contestare la legittimazione ad accedere all’elenco dei nominativi
delle persone che hanno fatto accesso alle planimetrie e dati catastali di un immobile
di proprietà del richiedente l’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera
b) della legge n. 241/1990, in considerazione della necessità di
acquisizione degli stessi per l’esercizio del diritto di difesa dalle richieste di pagamento
avanzate nei confronti dell’istante stesso.
(Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 11 maggio
2012)

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