Ho convocato la Commissione di Vigilanza comunale per concordare le modalità per effettuare i controlli di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 141, comma 1 let. e) ([i]Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti....controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti[/i]. Secondo il Vigile del Fuoco intervenuto la norma citata non si applica agli allestimenti temporanei ripetitivi perchè la Commissione, seppur in forma ristretta, deve sempre uscire per effettuare i controlli in loco (per questa posizione del mio Comando Provinciale ho già inviato un separato topic, a cui avete già risposto). Dal mio punto di vista, si tratta invece di un'attività importante per quegli eventi fino a 200 persone per i quali accetto la relazione del tecnico in toto sostitutiva della Commissione. Qual è la vostra opinione?
In ogni caso, sapere che ci possono essere controlli a sorpresa è un forte incentivo per gli organizzatori a non alterare strutture/impianti, fare aggiunte etc.... Apriti cielo! Come molti Comandi (forse tutti?) anche il 'mio' non concorda assolutamente sul fatto che per eventi fino a 200 persone la Commissione non debba esaminarne neanche il relativo progetto! A mio parere, essendo la Commissione comunale, se il Comune convoca per i controlli citati, loro non possono rifiutarsi perchè non concordano con la procedura. Ovviamente nessuno vuole lo scontro con i VVF!!! Come uscirne?
La sicurezza, e quindi i controlli, sono certamente attività importanti e non si può che condividere la tua premura. La Commissione, in forma ristretta, può essere scelta dal Presidente della stessa ma deve comunque comprendere il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato. Proprio per la validità e per la sicurezza è raccomandabile però sempre attenersi alle regole ma anche alle prassi che devono vestire il corretto accesso ispettivo pertanto evitare il controllo a sorpresa. Gli accessi della commissione inoltre devono essere comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Tuttavia, nel tuo caso, seppure con una diversa motivazione rispetto a quella riportata, l’opinione del Comando pare non essere un’opinione ma un adempimento della legge la quale precisa che, nel caso in cui sia stata data l’agibilità per allestimenti temporanei ripetitivi, non occorre una nuova verifica prima dei due anni. C’è una sola deroga: la natura dei luoghi..
Il problema è che non è mai stata coinvolta la Commissione, in quanto trattasi di eventi temporanei fino a 200 partecipanti e noi accettiamo l'asseverazione del tecnico sostitutiva sia dell'esame progetto, sia della successiva verifica in loco da parte della Commissione. Il Comando dei VVF, non condividendo questa scelta, non ritiene, di conseguenza, 'opportuno' il coinvolgimento della Commissione, seppur in forma ristretta, neanche per i controlli di cui al RD 635/1940, art. 141, co. 1, let e).
Quindi, secondo voi, sono nel giusto nel pretendere che questa attività sia svolta? Devo avvisare prima gli organizzatori, quindi niente effetto sorpresa? Grazie
E’ assolutamente sufficiente accettare la S.C.I.A. con l’asseverazione del tecnico di parte.
C’è un’interpretazione, che però non vale ai fini giuridici, poiché trattasi di una nota del Ministero dell’Interno del 2015 che –detto brutalmente- dice che il coinvolgimento della Commissione ci vuole sempre perché non è sostituibile. La S.C.I.A. però, di per sé, sostituisce qualsiasi autorizzazione.
Per quanto riguarda come comportarsi sul punto specifico dei controlli… ti indico questa argomentazione scritta dal celebre dott. Saverio Linguanti: http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABoyr3P/0
Chiaro! Grazie
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