L'art. 42 comma 3 della L.R. Toscana n. 28/2005 prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano senza necessità di ulteriori titoli abilitativi. Un ristorante che produce pasta fresca può vendere durante la mattina la pasta fresca (non cotta) per asporto senza ulteriori titoli?
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L'art. 42 comma 3 della L.R. Toscana n. 28/2005 prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano senza necessità di ulteriori titoli abilitativi. Un ristorante che produce pasta fresca può vendere durante la mattina la pasta fresca (non cotta) per asporto senza ulteriori titoli?
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La questione è dibattuta. C'è chi ritiene che la norma valga ad esempio per i pastigliaggi, brioche, panini ecc... mentre per i prodotti venduti in "modalità diversa" da quella somministrata (in questo caso la pasta fresca non viene somministrata tal quale, ma prima lavorata) la norma non si applichi.
[b]A NOSTRO AVVISO si applica[/b] ... ma suggerirei di presentare, cautelativamente:
1) scia di vicinato
2) notifica sanitaria.
A parere mio non occorre la SCIA di vicinato a maggior ragione quando il soggetto fa vendita diretta dei prodotti lì realizzati.
Solo se si mette a commerciare generi alimentari riconducibili ai generi vari di consumo (tipo market) allora può avere senso una scia di vicinato: pacchi di pasta, conserve alimentari, spezie, biscotti, fette biscottate, ecc.