Data: 2016-05-23 10:55:48

vendita per asporto negli esercizi di somministrazione

L'art. 42 comma 3 della L.R. Toscana n. 28/2005 prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano senza necessità di ulteriori titoli abilitativi. Un ristorante che  produce pasta fresca può vendere durante la mattina  la pasta fresca (non cotta)  per asporto senza ulteriori titoli?

riferimento id:34303

Data: 2016-05-23 11:53:46

Re:vendita per asporto negli esercizi di somministrazione


L'art. 42 comma 3 della L.R. Toscana n. 28/2005 prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano senza necessità di ulteriori titoli abilitativi. Un ristorante che  produce pasta fresca può vendere durante la mattina  la pasta fresca (non cotta)  per asporto senza ulteriori titoli?
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La questione è dibattuta. C'è chi ritiene che la norma valga ad esempio per i pastigliaggi, brioche, panini ecc... mentre per i prodotti venduti in "modalità diversa" da quella somministrata (in questo caso la pasta fresca non viene somministrata tal quale, ma prima lavorata) la norma non si applichi.

[b]A NOSTRO AVVISO si applica[/b] ... ma suggerirei di presentare, cautelativamente:
1) scia di vicinato
2) notifica sanitaria.

riferimento id:34303

Data: 2016-05-23 15:43:02

Re:vendita per asporto negli esercizi di somministrazione

A parere mio non occorre la SCIA di vicinato a maggior ragione quando il soggetto fa vendita diretta dei prodotti lì realizzati.
Solo se si mette a commerciare generi alimentari riconducibili ai generi vari di consumo (tipo market) allora può avere senso una scia di vicinato: pacchi di pasta, conserve alimentari, spezie, biscotti, fette biscottate, ecc.

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