Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito all'applicazione del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 141, comma 2 ([i]Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni[/i]), non trovandomi d'accordo con quanto sostiene il nostro Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Secondo loro, per gli eventi temporanei che rientrano nell'articolo citato, ogni anno dobbiamo uscire come Commissione ristretta di cui all'art. 141-bis, ultimo comma. Trascorsi i due anni, prima esame progetto e poi nuovo sopralluogo con Commissione completa. Io invece sarei dell'idea che entro i due anni non si debba neanche uscire, fermo restando che il tecnico incaricato per l'evento asseveri che quanto realizzato è conforme al progetto approvato dalla Commissione. Trascorsi i due anni, a norme immutate, io farei in una sola riunione per 'riesame progetto' e visita in loco.
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Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito all'applicazione del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 141, comma 2 ([i]Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni[/i]), non trovandomi d'accordo con quanto sostiene il nostro Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Secondo loro, per gli eventi temporanei che rientrano nell'articolo citato, ogni anno dobbiamo uscire come Commissione ristretta di cui all'art. 141-bis, ultimo comma. Trascorsi i due anni, prima esame progetto e poi nuovo sopralluogo con Commissione completa. Io invece sarei dell'idea che entro i due anni non si debba neanche uscire, fermo restando che il tecnico incaricato per l'evento asseveri che quanto realizzato è conforme al progetto approvato dalla Commissione. Trascorsi i due anni, a norme immutate, io farei in una sola riunione per 'riesame progetto' e visita in loco.
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La lettura del Ministero dell'Interno (e quindi, conseguentemente, dei Comandi VVF) si fonda su una lettura formale ("non irragionevole", ma a nostro avviso non rispettosa della ratio legis) del dato normativo che esclude in questi casi la VERIFICA. La norma, secondo questa interpretazione, escluderebbe nel biennio una NUOVA VERIFICA (in loco) ma non anche l'acquisizione del [b]parere della Commission[/b]e.
A nostro avviso nel biennio si acquisisce la sola autocertificazione del tecnico.
L'interpretazione indicata che vorrebbe addirittura una verifica tramite Commissione ristretta, è a nostro avviso, un aggravio del procedimento (che esporrebbe anche a possibili valutazioni in termini di danno erariale), che non trova appiglio nella norma e non appare avere una ragionevole giustificazione.
[b]Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635[/b]
" Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
Art. 141 comma 2
[b]Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova [color=red][b]verifica [/b][/color]per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.[/b]
Grazie per la rapidità di risposta e per la competenza!!! Siete veramente un importante aiuto!
riferimento id:34300faccio sintesi ad uso di tutti.
La lett. e) citata riguarda i controlli post autorizzazione e non la fase autorizzativa. Per fare i controlli sull’osservanza della normativa e sul rispetto delle prescrizioni abilitative. Questa necessità è sempre fatta salva e la Commissione può delegare i vari soggetti come disciplinato agli artt. 141-bis e 142 del Reg. TULPS. La frequenza dei controlli è stabilita dalla Commissione stessa.
A prescindere dai controlli in loco, la normativa vuole che per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorra una nuova verifica della Commissione se questa ha rilasciato, per quello stesso allestimento, un’agibilità ex art. 80 TULPS negli ultimi due anni.
La ratio vuole che se c’è un’agibilità recente (entro due anni) non occorre che la Commissione preceda a verifica.
per verifica si può intendere quello che afferma lo stesso articolo 141:
verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni
Quindi hai ragione tu quando affermi che, al limite, potrà essere fatto salvo il parere su progetto che di anno in anno può essere dato sull’impianto ma non anche la verifica in loco: per questa la norma afferma esplicitamente che resta esclusa in caso di agibilità recente.
Sul punto posso aggiungere che in caso di eventi sotto le 200 persone, in ogni caso la verifica è sempre sostituita dall’asseverazione del tecnico.
Sull’esame progetto vedi una possibile interpretazione in allegato (interpretazione NON in linea con le circolari ministeriali)