Data: 2016-05-23 06:54:39

Richiesta documenti asl

Gent.ma redazione,

mi è pervenuta una pratica suap con la quale viene segnalata l'apertura di un circolo privato con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci.
 
Inoltro la pratica all'Asl e la stessa chiede di integrare la pratica con una relazione tecnica descrittiva dei locali a firma di un tecnico abilitato.

Chiedo questa relazione all'impresa ma ad oggi, dopo vari solleciti telefonici da parte mia, nulla è ancora pervenuto allo sportello telematico.

Poichè sono quasi decorsi i termini e devo chiudere la pratica come mi consigliate di comportarmi??? La devo chiudere negativamente, annullarla o chiuderla positivamente???

Grazie

riferimento id:34292

Data: 2016-05-23 07:54:05

Re:Richiesta documenti asl


Gent.ma redazione,

mi è pervenuta una pratica suap con la quale viene segnalata l'apertura di un circolo privato con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci.
 
Inoltro la pratica all'Asl e la stessa chiede di integrare la pratica con una relazione tecnica descrittiva dei locali a firma di un tecnico abilitato.

Chiedo questa relazione all'impresa ma ad oggi, dopo vari solleciti telefonici da parte mia, nulla è ancora pervenuto allo sportello telematico.

Poichè sono quasi decorsi i termini e devo chiudere la pratica come mi consigliate di comportarmi??? La devo chiudere negativamente, annullarla o chiuderla positivamente???

Grazie
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Nè il regolamento CE 852/2004 nè la disciplina di attuazione (il particolare la norma sul regime sanzionatorio del Dlgs 193/2007) nè tantomeno l'art. 19 della L. 241/1990 (anzi, le recenti modifiche dicono il CONTRARIO) prevedono che la notifica sanitaria debba essere supportata da planimetria o relazione tecnica.

Ciò detto a nostro avviso NON VI SONO DUBBI sulla regolarità e validità della notifica anche senza relazione tecnica e planimetria, documenti che l'ASL potrà richiedere direttamente all'impresa nell'esercizio dei propri poteri di prescrizioni (ed assumendosi le relative responsabilità in caso di errore).

Tanto per chiarire la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" all'art. 19 disponde che la documentazione a firma di tecnici possa essere IMPOSTA ALL'IMPRESA solo "OVE ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA LEGGE". La domanda da fare alla ASl è: "quale legge impone questo obbligo"?

Quindi ti consiglio di chiudere favorevolmente il procedimento, se del caso inviando una nota alla ASL

[color=red][b]Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)[/b][/color]
(articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per l'interpretazione si veda l'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, [color=red][b]ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati[/b][/color], ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(comma modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012)

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)


4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1-quinquies, legge n. 163 del 2010)

5. (comma abrogato dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)

riferimento id:34292

Data: 2016-05-23 10:04:42

Re:Richiesta documenti asl

Nello specifico mi hanno chiesto la relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnologo alimentare con la quale descrive il processo produttivo.... ma un circolo che processo produttivo svolge???

Il problema è che senza questa relazione non rilasciano il numero di registrazione sanitaria.

riferimento id:34292

Data: 2016-05-23 10:47:54

Re:Richiesta documenti asl


Nello specifico mi hanno chiesto la relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnologo alimentare con la quale descrive il processo produttivo.... ma un circolo che processo produttivo svolge???

Il problema è che senza questa relazione non rilasciano il numero di registrazione sanitaria.
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Il numero di registrazione NON SERVE al Comune ... ma all'interessato. Te ben puoi chiudere favorevolmente. Il problema è dell'interessato.

Personalmente ritengo che sia un ABUSO. A questo punto il titolare del circolo dovrà decidere se:
1) accettare quanto richiesto ed inviarlo
2) rifiutarsi di inviare il documento e operare (in caso di sanzione impugnare la sanzione)
3) impugnare il rifiuto

Tu rappresenta al circolo le 3 soluzioni ... e spetta a loro valutare il da farsi.

riferimento id:34292

Data: 2016-05-23 11:36:11

Re:Richiesta documenti asl

Grazie e buona giornata

riferimento id:34292

Data: 2016-06-10 13:54:18

Re:Richiesta documenti asl

In prosieguo al quesito sulla richiesta, da parte dell'ASL, della relazione tecnica ho fatto presente loro che nè il regolamento CE 852/2004 nè la disciplina di attuazione (in particolare la norma sul regime sanzionatorio del D.Lgs 193/2007) nè tantomeno l'art. 19 della L. 241/1990 prevedono che la notifica sanitaria debba essere supportata da planimetria o relazione tecnica.

Gli stessi mi hanno risposto che la documentazione richiesta è prevista dal DGR Basilicata n. 1288/2011 nella parte modello documentazione (Doc 1 - Doc 9) - allegato 2b che ad ogni buon fine allego alla presente.

Chiedo di sapere cortesemente, alla luce di questa Determina, se posso chiudere positivamente o negativamente la pratica.

Grazie anticipatamente.

riferimento id:34292

Data: 2016-06-10 16:07:49

Re:Richiesta documenti asl


In prosieguo al quesito sulla richiesta, da parte dell'ASL, della relazione tecnica ho fatto presente loro che nè il regolamento CE 852/2004 nè la disciplina di attuazione (in particolare la norma sul regime sanzionatorio del D.Lgs 193/2007) nè tantomeno l'art. 19 della L. 241/1990 prevedono che la notifica sanitaria debba essere supportata da planimetria o relazione tecnica.

Gli stessi mi hanno risposto che la documentazione richiesta è prevista dal DGR Basilicata n. 1288/2011 nella parte modello documentazione (Doc 1 - Doc 9) - allegato 2b che ad ogni buon fine allego alla presente.

Chiedo di sapere cortesemente, alla luce di questa Determina, se posso chiudere positivamente o negativamente la pratica.

Grazie anticipatamente.
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Alcune Regioni hanno recepito con DELIBERA indirizzi in merito all'applicazione della normativa comunitaria.
Tali delibere NON costituiscono fonte del diritto e come tali non sono idonee a determinare vincoli ed obblighi (soprattutto in riferimento alla eventuale irricevibilità/inefficacia) delle procedure ... e d'altra parte la delibera stessa non prescrive che gli allegati in questione siano previsti a pena di inefficacia della notifica.
Quindi BEN VENGA la richiesta all'interessato di produrre documentazione (cosa che può fare anche la ASL direttamente in sede di prescrizioni), ma ciò non ha efficacia sulla validità della notifica.

Confermo quanto indicato nel precedente post.

riferimento id:34292

Data: 2016-06-10 18:15:09

Re:Richiesta documenti asl

Di nuovo grazie per la celere risposta.
Buona serata.

riferimento id:34292
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