Data: 2016-05-22 06:52:16

Dlgs 72/2016 - credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali

Dlgs 72/2016 - credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali

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[color=red]DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2016, n. 72 [/color]
[b]Attuazione della direttiva 2014/17/UE,  in  merito  ai  contratti  di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali  nonche'
modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli  agenti  in  attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi e del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141. (16G00087)
(GU n.117 del 20-5-2016)
  Vigente al: 4-6-2016  [/b]



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2014/17/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti  di  credito  ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante  modifica
delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e  del  regolamento  (UE)  n.
1093/2010;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge  di  delegazione  europea  2014,  ed,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, n. 13;
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
  Visto il decreto legislativo 14  dicembre  2010,  n.  218,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre  2012,  n.  169,  recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 141;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  5  aprile
2016, con il quale il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dott.
Matteo  Renzi,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad  interim,  il
Ministero dello sviluppo economico;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 aprile 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  dello
sviluppo economico e della giustizia;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


Modifiche al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  (testo
                          unico bancario)

  1. All'articolo 115 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1 la  parola:  «capo»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«titolo»;
  b) al comma 3 le  parole:  «dal  capo  II»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai capi I-bis e II».
  2. Al Titolo VI dopo il Capo I del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente:

                            «Capo I-bis


                Credito immobiliare ai consumatori

  Art.  120-quinquies  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  capo,
l'espressione:
  a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206;
  b) «consumatore» indica una persona fisica  che  agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta;
  c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un
finanziatore concede o si impegna a concedere  a  un  consumatore  un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione  finanziaria,  quando  il  credito  e'  garantito  da
un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale  avente
a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto  o
alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno  o  su  un
immobile edificato o progettato;
  d) «costo totale del credito» indica  gli  interessi  e  tutti  gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre  spese,  a
eccezione di quelle notarili,  che  il  consumatore  deve  pagare  in
relazione al contratto di credito e  di  cui  il  finanziatore  e'  a
conoscenza;
  e) «finanziatore» indica  un  soggetto  che,  essendo  abilitato  a
erogare finanziamenti a titolo  professionale  nel  territorio  della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
  f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma
totale degli importi messi a disposizione in virtu' di  un  contratto
di credito;
  g) «intermediario del  credito»  indica  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria,  i  mediatori  creditizi  o  qualsiasi  altro  soggetto,
diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria  attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel  rispetto
delle riserve  di  attivita'  previste  dalla  legislazione  vigente,
almeno una delle seguenti attivita':
  1) presentazione o proposta di contratti di  credito  ovvero  altre
attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
  2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
  h) «servizio accessorio  connesso  con  il  contratto  di  credito»
indica un servizio offerto al  consumatore  in  combinazione  con  il
contratto di credito;
  i)  «servizio  di  consulenza»  indica    le    raccomandazioni
personalizzate  fornite  al  consumatore  ai  sensi  dell'articolo
120-terdecies in merito a una o piu' operazioni relative a  contratti
di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate
negli  articoli  120-octies,  120-novies,  120-decies,  120-undecies,
120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
  l) «supporto  durevole»  indica  ogni  strumento  che  permetta  al
consumatore di conservare le informazioni che gli sono  personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un  periodo  di
tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che  permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
  m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo  totale
del  credito  per  il  consumatore  espresso  in  percentuale  annua
dell'importo totale del credito;
  n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in  cui,  al
momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il
proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare
il finanziamento ovvero una valuta diversa  da  quella  avente  corso
legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui  il  consumatore
ha la residenza al momento della conclusione del contratto.
  2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi  i
premi assicurativi, se la  conclusione  di  un  contratto  avente  ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito,  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere  il  credito.
Sono esclusi i costi di connessi con  la  trascrizione  dell'atto  di
compravendita del bene immobile e le eventuali  penali  pagabili  dal
consumatore  per  l'inadempimento  degli  obblighi  stabiliti  nel
contratto di credito.
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, secondo le  disposizioni
della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.
  Art. 120-sexies (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni  del
presente  capo  si  applicano  ai  contratti  di  credito,  comunque
denominati, a eccezione dei seguenti casi:
    a) contratti di credito in cui il finanziatore:
  1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o  eroga
credito sotto altre forme in cambio  di  una  somma  derivante  dalla
vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale
su un bene immobile residenziale; e;
      2) non chiede il rimborso del credito fino  al  verificarsi  di
uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore,  salvo
in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri  obblighi
contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione
del contratto di credito;
  b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al  di
fuori della sua attivita' principale, concede ai  dipendenti  crediti
senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato
e non offerti al pubblico in genere;
  c) contratti  di  credito,  individuati  dalla  legge,  relativi  a
prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento  di  interessi  o  prevedono
tassi inferiori a quelli  prevalenti  sul  mercato  oppure  ad  altre
condizioni piu' favorevoli  per  il  consumatore  rispetto  a  quelle
prevalenti sul mercato e a tassi  debitori  non  superiori  a  quelli
prevalenti sul mercato;
  d) contratti di  credito  in  cui  il  credito  e'  concesso  senza
interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per  il  recupero
dei costi direttamente connessi all'ipoteca;
  e) contratti di  credito  nella  forma  dell'apertura  di  credito,
qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
  f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto  davanti
a un giudice o altra autorita' prevista dalla legge;
  g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza  spese,  del
pagamento di un debito esistente, se non comportano  l'iscrizione  di
un'ipoteca;
  h)  contratti  di  credito  non  garantiti  finalizzati  alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
  i) contratti di credito in cui la durata non e'  determinata  o  in
cui il credito  deve  essere  rimborsato  entro  dodici  mesi  ed  e'
destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista
di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di  un
bene immobile.
  Art. 120-septies  (Principi  generali).  -  1.  Il  finanziatore  e
l'intermediario del credito, nell'ambito delle attivita' disciplinate
dal presente capo:
  a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo
conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
  b)  basano  la  propria  attivita'  sulle  informazioni  rilevanti
riguardanti  la  situazione  del  consumatore,  su  ogni  bisogno
particolare che questi ha  comunicato,  su  ipotesi  ragionevoli  con
riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del  consumatore  per
la durata del contratto di credito.
  Art. 120-octies (Pubblicita'). - 1. Fermo restando quanto  previsto
dalla parte II, titolo III,  del  Codice  del  consumo,  gli  annunci
pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma
corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono  formulazioni
che  possano  indurre  nel  consumatore  false  aspettative  sulla
disponibilita' o il costo del credito.
  2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di  interesse  o
altre cifre concernenti il costo del  credito  indicano  le  seguenti
informazioni di base, in maniera chiara, precisa,  evidenziata  e,  a
seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:
  a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito;
  b) se del  caso,  il  fatto  che  il  contratto  di  credito  sara'
garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali  oppure  su  un
diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;
  c) il tasso d'interesse, precisando se  fisso  o  variabile  o  una
combinazione dei due  tipi,  corredato  di  informazioni  dettagliate
relative alle commissioni e  agli  altri  oneri  compresi  nel  costo
totale del credito per il consumatore;
  d) l'importo totale del credito;
  e) il TAEG, che deve avere  un'evidenza  all'interno  dell'annuncio
almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
  f)  l'esistenza  di  eventuali  servizi  accessori  necessari  per
ottenere il credito o per ottenerlo  alle  condizioni  pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo;
  g) la durata del contratto di credito, se determinata;
  h) se del caso, l'importo delle rate;
  i) se del caso, l'importo totale che il  consumatore  e'  tenuto  a
pagare;
  l) se del caso, il numero delle rate;
  m)  in  caso  di  finanziamenti  in  valuta  estera,  un'avvertenza
relativa al fatto che eventuali  fluttuazioni  del  tasso  di  cambio
potrebbero incidere sull'importo  che  il  consumatore  e'  tenuto  a
pagare.
  3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g),
h),  i),  l),  sono  specificate  con  l'impiego  di  un  esempio
rappresentativo.
  4.  Il  CICR,  su  proposta  della  Banca  d'Italia,  precisa  le
caratteristiche  delle  informazioni  da  includere  negli  annunci
pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i  criteri  per
la definizione dell'esempio rappresentativo.
  Art. 120-novies (Obblighi precontrattuali). - 1. Il finanziatore  o
l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore,  in
qualsiasi momento,  un  documento  contenente  informazioni  generali
chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su  supporto
cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:
  a) le informazioni e le evidenze  documentali  che  il  consumatore
deve fornire ai sensi  dell'articolo  120-undecies,  comma  1,  e  il
termine entro il quale esse devono essere fornite;
  b) l'avvertimento che il credito non puo' essere  accordato  se  la
valutazione del merito creditizio non puo' essere effettuata a  causa
della scelta del consumatore di non fornire  le  informazioni  o  gli
elementi di verifica necessari alla valutazione;
  c)  se  verra'  consultata  una  banca  dati,  in  conformita'
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  d) se del caso, la possibilita' di ricevere servizi di consulenza.
  2. Il  finanziatore  o  l'intermediario  del  credito  fornisce  al
consumatore le informazioni personalizzate necessarie per  consentire
il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato,  valutarne
le implicazioni e prendere una decisione  informata  in  merito  alla
conclusione  di  un  contratto  di  credito.  Le  informazioni
personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro  supporto
durevole attraverso la  consegna  del  modulo  denominato  «Prospetto
informativo  europeo  standardizzato».  Il  modulo  e'  consegnato
tempestivamente dopo che il consumatore ha  fornito  le  informazioni
necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e  le
sue preferenze in conformita' all'articolo 120-undecies, comma  1,  e
comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive  che
il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia  fornire
al consumatore sono riportate in un documento distinto.
  3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore
ha diritto a un periodo di riflessione di  almeno  sette  giorni  per
confrontare le diverse offerte di credito sul mercato,  valutarne  le
implicazioni e prendere una decisione informata. Durante  il  periodo
di riflessione, l'offerta e' vincolante  per  il  finanziatore  e  il
consumatore puo' accettare l'offerta in qualunque momento.
  4. Quando al consumatore e' proposta un'offerta vincolante  per  il
finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo  o  su  altro
supporto durevole e include la bozza del contratto di  credito;  essa
e' accompagnata  dalla  consegna  del  modulo  denominato  «Prospetto
informativo europeo standardizzato» se:
  a) il modulo non e' stato fornito in precedenza al consumatore; o
  b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle  informazioni
contenute  nel  modulo  denominato  «Prospetto  informativo  europeo
standardizzato» precedentemente fornito.
  5. Il  finanziatore  o  l'intermediario  del  credito  fornisce  al
consumatore  chiarimenti  adeguati  sui  contratti  di  credito  ed
eventuali servizi  accessori  proposti,  in  modo  che  questi  possa
valutare se il contratto di credito e i  servizi  accessori  proposti
siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
  6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:
  a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita'  di  messa  a
disposizione delle informazioni precontrattuali;
  b) le  modalita'  e  la  portata  dei  chiarimenti  da  fornire  al
consumatore ai sensi del comma 5;
  c) gli obblighi specifici da osservare nei  casi  di  comunicazioni
mediante telefonia vocale, anche prevedendo  informazioni  aggiuntive
rispetto a quanto previsto dall'articolo  67-novies  del  Codice  del
consumo;
  d) l'informazione da rendere al consumatore  sul  contenuto  e  sui
possibili    effetti    dell'accordo    previsto    dall'articolo
120-quinquiesdecies, comma 3.
  Art.  120-decies  (Obblighi  di  informazione  relativi  agli
intermediari del credito). - 1. L'intermediario del credito, in tempo
utile prima dell'esercizio di una delle attivita' di  intermediazione
del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni,
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
  a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;
  b) il registro in cui e' iscritto, il numero di registrazione  e  i
mezzi esperibili per verificare la registrazione;
  c) se l'intermediario del credito e' soggetto a vincolo di  mandato
o opera in via esclusiva con uno o piu' finanziatori; in questo caso,
l'intermediario del credito indica la denominazione del  finanziatore
o dei finanziatori per i quali  opera.  L'intermediario  del  credito
puo'  dichiarare  di  essere  indipendente  se  e'  un  consulente
indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2;
  d) se presta servizi di consulenza;
  e) se  previsto,  il  compenso  che  il  consumatore  deve  versare
all'intermediario del credito per i  suoi  servizi  o,  ove  non  sia
determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;
  f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre  parti
interessate    possono    presentare    reclami    nei    confronti
dell'intermediario del  credito  e  le  modalita'  di  accesso  a  un
meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;
  g) l'esistenza e, se noto, l'importo  di  eventuali  commissioni  o
altre  somme  che  il  finanziatore  o  terzi  dovranno  versare
all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati  in
relazione al contratto di  credito.  Se  l'importo  non  e'  noto  al
momento della comunicazione, l'intermediario del credito  informa  il
consumatore che l'importo effettivo  sara'  comunicato  in  una  fase
successiva  nel  modulo  denominato  «Prospetto  informativo  europeo
standardizzato»;
  h) se l'intermediario del  credito  richiede  il  pagamento  di  un
compenso da parte del consumatore e riceve anche una  commissione  da
parte  del  finanziatore  o  da  un  terzo,  la  spiegazione  circa
l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o  in  parte,  dal
compenso corrisposto dal consumatore stesso;
  i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o  piu'
finanziatori, il diritto  del  consumatore  di  chiedere  e  ottenere
informazioni indicate al comma 2.
  2. Nel caso indicato al comma 1, lettera  i),  l'intermediario  del
credito,  su  richiesta  del  consumatore,  fornisce  a  quest'ultimo
informazioni comparabili sull'ammontare delle  commissioni  percepite
da ciascun finanziatore.
  3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel  modulo  denominato
«Prospetto informativo europeo standardizzato»,  l'intermediario  del
credito  comunica  al  finanziatore  l'eventuale  compenso  che  il
consumatore  e'  tenuto  a  versargli  in  relazione  ai  servizi  di
intermediazione del credito.
  4. Gli intermediari del credito assicurano che,  in  aggiunta  alle
informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e
dipendenti comunichino al consumatore, al momento  di  contattarlo  o
prima di trattare con lo stesso, la  qualifica  in  base  alla  quale
operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.
  Art. 120-undecies (Verifica del  merito  creditizio).  -  1.  Prima
della conclusione del contratto di credito,  il  finanziatore  svolge
una valutazione approfondita del merito creditizio  del  consumatore,
tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di
adempimento da parte del consumatore  degli  obblighi  stabiliti  dal
contratto  di  credito.  La  valutazione  del  merito  creditizio  e'
effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e
finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e
opportunamente verificate.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal
consumatore  anche  mediante  l'intermediario  del  credito;  il
finanziatore  puo'  chiedere  chiarimenti  al  consumatore  sulle
informazioni ricevute, se necessario per  consentire  la  valutazione
del merito creditizio.
  3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con
il  consumatore  ne'  vi  apporta  modifiche  svantaggiose  per  il
consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che  la
valutazione del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente  o
che le informazioni fornite dal consumatore prima  della  conclusione
del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo
che il consumatore abbia  intenzionalmente  omesso  di  fornire  tali
informazioni o abbia fornito informazioni false.
  4. Prima di  procedere  a  un  aumento  significativo  dell'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di  credito,  il
finanziatore svolge una nuova valutazione del merito  creditizio  del
consumatore sulla base di informazioni  aggiornate,  a  meno  che  il
credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione  del
merito creditizio originaria.
  5. Quando la  domanda  di  credito  e'  respinta,  il  finanziatore
informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso,  del
fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati.
  6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125.
  8. I finanziatori elaborano e documentano la  propria  politica  di
offerta di contratti di credito, che include l'elencazione  dei  tipi
di diritti e beni su cui puo' vertere l'ipoteca.
  9. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo.
  Art.  120-duodecies  (Valutazione  dei  beni  immobili).  -  1.  I
finanziatori applicano standard affidabili  per  la  valutazione  dei
beni immobili residenziali  ai  fini  della  concessione  di  credito
garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta  da  soggetti
terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino  standard
affidabili.
  2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il  profilo
professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione  del
credito, in modo da  poter  fornire  una  valutazione  imparziale  ed
obiettiva, documentata su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto
durevole.
  3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio  del
mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del  comma  1
puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede  di
autoregolamentazione.
  Art. 120-terdecies (Servizi di consulenza). -  1.  Il  servizio  di
consulenza e' riservato  ai  finanziatori  e  agli  intermediari  del
credito.
  2.  Il  servizio  di  consulenza  puo'  essere  qualificato  come
indipendente solo se e'  reso  dai  consulenti  di  cui  all'articolo
128-sexies, comma 2-bis.
  3. Nello svolgimento del servizio di consulenza  i  finanziatori  e
gli intermediari del credito:
  a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
  b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione  personale
e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
  c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata  in
merito a una o piu'  operazioni  relative  a  contratti  di  credito,
adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione  personale  e
finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro
supporto  durevole,  riguarda  anche  eventuali  servizi  accessori
connessi con il  contratto  di  credito  e  tiene  conto  di  ipotesi
ragionevoli circa i rischi per  la  situazione  del  consumatore  per
tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
  d) prendono in considerazione, ai fini  della  raccomandazione,  un
numero sufficientemente ampio di  contratti  di  credito  nell'ambito
della gamma di prodotti da  essi  stessi  offerti  o,  nel  caso  dei
mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di
credito disponibili sul mercato.
  4.  Prima  della  prestazione  di  servizi  di  consulenza,  il
finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le
seguenti informazioni  su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto
durevole:
  a) la gamma di prodotti  presi  in  considerazione  ai  fini  della
raccomandazione;
  b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di
consulenza o, qualora al momento della  comunicazione  l'importo  non
possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;
  c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai  finanziatori
in relazione al servizio di consulenza.
  Art. 120-quaterdecies (Finanziamenti denominati in valuta  estera).
- 1. Se il credito e' denominato in una valuta estera, il consumatore
ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui  e'
denominato il contratto in una delle seguenti valute:
  a) la valuta in cui e'  denominata  la  parte  principale  del  suo
reddito o in cui egli  detiene  le  attivita'  con  le  quali  dovra'
rimborsare il finanziamento, come  indicato  al  momento  della  piu'
recente valutazione del merito creditizio condotta  in  relazione  al
contratto di credito;
  b) la valuta avente corso legale  nello  Stato  membro  dell'Unione
europea in cui il consumatore aveva la  residenza  al  momento  della
conclusione  del  contratto  o  ha  la  residenza  al  momento  della
richiesta di conversione.
  2. Il CICR,  su  proposta  della  Banca  d'Italia,  puo'  stabilire
condizioni per il diritto alla conversione, con particolare  riguardo
a:
  a) la variazione minima del tasso di cambio  che  deve  aver  avuto
luogo rispetto al momento della conclusione del  contratto,  comunque
non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;
  b) il compenso  onnicomprensivo  che  il  consumatore  puo'  essere
tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.
  3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il  tasso
di cambio al quale avviene la conversione e' pari al  tasso  rilevato
dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la
domanda di conversione.
  4. Se il valore  dell'importo  totale  del  credito  o  delle  rate
residui varia di  oltre  il  20  per  cento  rispetto  a  quello  che
risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta  in  cui  e'
denominato il finanziamento e l'euro  al  momento  in  cui  e'  stato
concluso il contratto di  credito,  il  finanziatore  ne  informa  il
consumatore  nell'ambito  delle  comunicazioni  previste  ai  sensi
dell'articolo  119.  La  comunicazione  informa  il  consumatore  del
diritto di convertire il finanziamento in una  valuta  alternativa  e
delle condizioni per farlo.
  Art. 120-quinquiesdecies  (Inadempimento  del  consumatore).  -  1.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il
finanziatore  adotta  procedure  per  gestire  i  rapporti  con  i
consumatori in difficolta' nei pagamenti. La  Banca  d'Italia  adotta
disposizioni  di  attuazione  del  presente  comma,  con  particolare
riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore,
nonche' ai casi di  eventuale  stato  di  bisogno  o  di  particolare
debolezza del consumatore.
  2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri, derivanti
dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi
sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice  civile,  le
parti possono convenire, con  clausola  espressa,  al  momento  della
conclusione del contratto di credito, che in  caso  di  inadempimento
del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene  immobile
oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita  del  medesimo
bene  comporta  l'estinzione  dell'intero  debito  a  carico  del
consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del
bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi
della  vendita  e'  inferiore  al  debito  residuo.  Se  il  valore
dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi
della vendita e' superiore  al  debito  residuo,  il  consumatore  ha
diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si  adopera  con
ogni diligenza per conseguire dalla  vendita  il  miglior  prezzo  di
realizzo.  La  clausola  non  puo'  essere  pattuita  in  caso  di
surrogazione  nel  contratto  di  credito  ai  sensi  dell'articolo
120-quater.
  4. Agli effetti del comma 3:
  a.  il  finanziatore  non  puo'  condizionare  la  conclusione  del
contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;
  b. se il contratto di credito contiene la clausola, il  consumatore
e' assistito,  a  titolo  gratuito,  da  un  consulente  al  fine  di
valutarne la convenienza;
  c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di  un  ammontare
equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono  inadempimento
i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto  ai
sensi dell'articolo 40, comma 2;
  d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia e' stimato da
un perito indipendente scelto dalle parti di comune  accordo  ovvero,
in  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'accordo,  nominato  dal
Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita'
di cui al terzo comma  dell'articolo  696  del  codice  di  procedura
civile, con una  perizia  successiva  all'inadempimento.  Si  applica
quanto previsto ai sensi dell'articolo 120-duodecies.
  5. Con decreto, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca  d'Italia,
detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.
  6. Nei casi, diversi da quelli  di  cui  al  comma  3,  in  cui  il
finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e,  a  seguito
dell'escussione  della  garanzia  residui  un  debito  a  carico  del
consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo  sei  mesi
dalla conclusione della procedura esecutiva.
  Art. 120-sexiesdecies (Osservatorio del mercato immobiliare). -  1.
L'Osservatorio del mercato  immobiliare  istituito  presso  l'Agenzia
delle  entrate  assicura  il  controllo  statistico  sul  mercato
immobiliare residenziale ed effettua le  opportune  comunicazioni  ai
fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.
  Art.    120-septiesdecies    (Remunerazioni    e    requisiti    di
professionalita'). - 1. I finanziatori remunerano il personale e,  se
del caso, gli intermediari del  credito  in  modo  da  assicurare  il
rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
  2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un  livello  di
professionalita'  adeguato  per  predisporre,  offrire  e  concludere
contratti di credito o contratti  accessori  a  quest'ultimo  nonche'
prestare servizi di consulenza.
  3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
  Art. 120-octiesdecies (Pratiche di commercializzazione abbinata). -
1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un  contratto  di
credito in un  pacchetto  che  comprende  altri  prodotti  o  servizi
finanziari  distinti,  qualora  il  contratto  di  credito  non  sia
disponibile per il consumatore separatamente.
  2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma  4,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  dall'articolo  28  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo  21,  comma  3-bis,
del Codice del consumo.
  Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). - 1. Ai contratti
di credito disciplinati dal presente capo si applicano  gli  articoli
117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater,  125-sexies,  comma
1.
  2.  Il  finanziatore  e  l'intermediario  del  credito  forniscono
gratuitamente ai consumatori le informazioni previste  ai  sensi  del
presente capo,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
127-bis.
  3. All'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, lettera f), le parole: «aventi una durata  superiore
a cinque anni;» sono soppresse;
  b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  In  deroga  a
quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo  si  applica
ai  contratti  di  credito  non  garantiti  finalizzati    alla
ristrutturazione  di  un  immobile  residenziale,  anche  se  il
finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.».
  4. All'articolo 128-sexies del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  «2-bis.  Il  soggetto
che presta professionalmente in via esclusiva servizi  di  consulenza
indipendente avente a oggetto la concessione di  finanziamenti  sotto
qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione speciale  dell'elenco  di
cui al comma 2.»;
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto di
cui al comma  2-bis  puo'  svolgere  esclusivamente  l'attivita'  ivi
indicata  nonche'  attivita'  connesse  o  strumentali.  Per  queste
attivita' e' remunerato esclusivamente dal cliente.»;
  c) al comma 4, dopo  le  parole:  «Il  mediatore  creditizio»  sono
inserite le seguenti: «ovvero il consulente di cui al comma 2-bis,».
  5. All'articolo 128-septies, al comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «articolo  128-sexies,  comma
2» sono inserite le seguenti: «, ovvero nella sezione speciale di cui
all'articolo 128-sexies, comma 2-bis,».
  6. All'articolo 128-octies, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, dopo il comma 1, e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Il
Ministro dell'economia e delle  finanze  individua,  con  regolamento
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause  di  incompatibilita'
con l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 128-sexies,  comma
2-bis.».
  7. All'articolo 128-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  «3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la
Banca  d'Italia  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  di
vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione
degli  intermediari  del  credito  (oppure  di  cancellazione  dagli
elenchi) per  violazioni  gravi  e  sistematiche  delle  disposizioni
previste dal  Titolo  VI,  Capo  I-bis  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  da  adottarsi,  sentita  la  Banca  d'Italia,  sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire  l'efficiente
espletamento  dei  procedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  di
competenza delle Autorita' di vigilanza di settore.».
  8. All'articolo 128-duodecies, comma 6, del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo  le  parole:  «lettere  b)  e  c)»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e del comma 3-bis».
  9. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:  «e-bis)
inosservanza, da parte delle banche e degli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106,  degli  articoli
120-octies, 120-novies, 120-undecies,  120-duodecies,  120-terdecies,
120-quaterdecies,        120-septiesdecies,        120-octiesdecies,
120-noviesdecies.»;
  b) al comma  5-bis,  le  parole:  «ed  e)»  sono  sostituite  dalle
seguenti «e) ed e-bis)»;
  c) al comma 8, le parole: «ed e)» sono  sostituite  dalle  seguenti
«e) ed e-bis)».
  10. Il decreto di cui all'articolo 128-duodecies, comma 3-bis,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto e' adottato entro due mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto.
                              Art. 2


      Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,  individua,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23
agosto 1988, n.  400,  le  attivita'  di  segnalazione,  relative  ai
contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a
titolo  accessorio,  non  costituiscono  esercizio  di  agenzia  in
attivita' finanziaria ne' di mediazione creditizia.».
  2. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400,  sentita  la
Banca d'Italia, stabilisce:
  a) gli ulteriori requisiti, condizioni e  incompatibilita'  per  lo
svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo  120-terdecies,  comma
2, definendo anche accorgimenti per assicurare  che  il  servizio  di
consulenza indipendente svolto dal soggetto  iscritto  nella  sezione
speciale dell'elenco dei mediatori creditizi  sia  prestato  in  modo
effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore;
  b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai  sensi  del
Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385:
  1) requisiti di conoscenza e competenza  nonche'  di  aggiornamento
professionale degli agenti in attivita' finanziaria,  di  coloro  che
svolgono funzioni di amministrazione e  direzione  presso  agenti  in
attivita'  finanziaria  aventi  personalita'  giuridica,  mediatori
creditizi e dei consulenti  di  cui  all'articolo  128-sexies,  comma
2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;
  2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione
del  personale  e  dei  collaboratori  degli  agenti  in  attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi, cosi' che esse favoriscano  il
rispetto dalla disciplina prevista  ai  sensi  del  Titolo  VI,  Capo
I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
  3. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  Con  riguardo  ai
contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis,
del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  applica  il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2,  lettera
a), della direttiva 2014/17/UE.».
                              Art. 3


                      Disposizioni transitorie

  1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo.    La    clausola    di    cui    all'articolo
120-quinquiesdecies, comma 3, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385 non puo' essere inserita nei contratti aventi a  oggetto
la  rinegoziazione  di  un  contratto  di  credito  come  definito
dall'articolo  120-quinquies,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  concluso  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies,  comma  3,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire
dal 1° novembre 2016; le  disposizioni  di  attuazione  dei  medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31  ottobre
2016 si applica  quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  116  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  3. L'articolo 120-duodecies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  si  applica  a  partire  dal  1°  novembre  2016;  le
disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo
sono emanate entro il 30 settembre 2016.
  4. I commi 3 e  4  dell'articolo  120-quinquiesdecies  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste  dal
comma  5  del  medesimo  articolo,  da  adottarsi  entro  180  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
                              Art. 4


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 21 aprile 2016

                            MATTARELLA


                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri e,  ad  interim,  Ministro
                                  dello sviluppo economico

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze

                                  Gentiloni Silveri,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale

                                  Orlando, Ministro della giustizia



Visto, il Guardasigilli: Orlando

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