Data: 2016-05-20 10:18:53

Parere ricorso

Buongiorno,
con la presente sono gentilmente a chiedere, se possibile, un Vs.  personale parere su un ricorso presentato a seguito di emissione di verbale per una sanzione prevista dalla L.R.T. n. 28/2005 art. 74 n. 4 let.a).
Vado a dare delle spiegazioni.
Nel mese di Dicembre 2015 è stata presentata istanza riguardante il cambio di titolarità di una farmacia e di un dispensario farmaceutico allegando la documentazione di rito compreso l’atto notarile stipulato nel mese di Settembre 2015
Nel mese di Gennaio 2016 sono state presentate due SCIA riguardanti il subingresso nelle due corrispondenti licenze commerciali a suo tempo rilasciate per le sedi della farmacia e del dispensario farmaceutico.
Consigliai la titolare, per non incorrere nella sanzione, di chiudere le licenze ed eventualmente di presentare nuove SCIA per l’esercizio della attività commerciale, cosa che non è successo e pertanto in base alla presentazione delle istanze di subingresso è scattata la sanzione in quanto  è stato superato il termine (60 gg. dal verificarsi del fatto) previsto dall’art. 74 n. 4 let. a) entro il quale la pratica doveva essere presentata, cioè contratto stipulato  nel mese di Settembre 2015 e  pratiche di subingresso presentate al SUAP  a Gennaio 2016.
Nel ricorso presentato, facendo un sunto di quanto scritto, la ricorrente si giustifica con il fatto che l’atto Comunale del trasferimento della titolarità della farmacia e del dispensario è stato rilasciato dall’Ufficio Comunale a Dicembre 2015 con decorrenza dal 01.01.2016 e che quindi le pratiche di subingresso nelle relative attività commerciali sono state presentate regolarmente nei termini previsti che decorrono, secondo lei, dall’atto comunale del trasferimento della titolarità e non dal contratto.
L’art. 74 n. 4 dice testualmente che la comunicazione di subingresso è effettuata………….comma a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio; io credo che sia stata proprio la parola titolarità che potrebbe aver motivato il ricorso.
Comunque, che io sappia, detti trasferimenti sono comprovati dagli atti o certificazioni notarili che vengono regolarmente allegati alle SCIA proprio per determinare i termini di presentazione delle pratiche di cambio titolarità e quindi, personalmente, non credo che il documento rilasciato dal Comune riguardante il cambio di titolarità della farmacia possa essere considerato ai fini temporali per il subingresso nelle licenze commerciali, in quanto è atto dovuto da parte del Comune in seguito a presentazione di idonea documentazione, istanza ed atto notarile, da parte dell’interessata. 
La L.R.T. n. 16 del 25.02.2000 non prevede termini per la presentazione delle istanze per il cambio di titolarità delle farmacie, io non ho trovato questa disposizione, e quindi gli interessati potrebbero presentare le istanze quando vogliono nel proprio interesse, però la predetta legge non ha niente a che vedere con le licenze commerciali, sottoposte ad altra normativa, per le quali occorre atto notarile di trasferimento dell’attività e quindi credo che non può essere, in presenza dell’atto notarile stesso, un atto rilasciato dall’Ufficio Comunale a comprovare detto trasferimento.
L’interessata cita come riferimenti normativi la L. 27/1995,  69/83 e 69/89, ma non sono state abrogate dalla L. 16/2000?.
In attesa di una possibile cordiale risposta,  saluto distintamente.

riferimento id:34265

Data: 2016-05-20 12:56:58

Re:Parere ricorso

La ricostruzione svolta è corretta con questa precisazione. La data di decorrenza dell'obbligo di comunicazione del subingresso tuttavia non è quella dell'ATTO NOTARILE, bensì degli EFFETTI GIURIDICI del trasferimento d'azienda indicati nell'atto notarile.
Se l'atto ha decorrenza immediata allora tale data sarà "settembre 2015". Se, come penso, l'atto contiene una decorrenza successiva ovvero una condizione sospensiva (es. dalla data di volturazione delle autorizzazioni da parte del Comune) allora la decorrenza è da 1 gennaio 2016. E ne segue l'archiviazione della sanzione.

Se, quindi, la decorrenza fosse immediata DEVI emettere ordinanza ingiunzione ma, nel caso di specie, ritengo che vi siano i presupposti per l'applicazione nel MINIMO EDITTALE (o cifra di poco superiore) tenuto conto della buona fede o comunque dell'affidamento dell'interessato nella decorrenza unitamente alla voltura.


[color=blue][b]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare.[/b][/color]

riferimento id:34265

Data: 2016-05-23 08:34:17

Re:Parere ricorso

Dunque, l'art. 16 del contratto dice: "La dr.ssa XXX presta sin d'ora il proprio assenso per l'emissione a favore della società costituita con il presente atto, del provvedimento di riconoscimento della titolarità della farmacia e voltura di tutte le licenze, ecc.".
L'art. 17  dice: "Le parti precisano che, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12 comma 3 della L. 475/1968, l'efficacia del conferimento della farmacia (esercizio e connessa azienda commerciale) rimanga subordinata alla condizione sospensiva della emissione del decreto di riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio della farmacia da parte della autorità competente.
Verificatasi la condizione sospensiva di cui sopra, il conferimento di azienda si intenderà pienamente valido ed efficace senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma. Conseguentemente dalla stessa data di emissione del decreto di riconoscimento e trasferimento del diritto di esercizio della farmacia e della connessa azienda commerciale, decorreranno gli effetti giuridici, patrimoniali, economici e fiscali del conferimento stesso".
Sinceramente non riesco a capire bene, c’è si una condizione sospensiva, ed è riferita alla decorrenza degli effetti giuridici, ecc. che decorrono dalla emissione del decreto e del passaggio (presentazione SCIA di subingresso?) dell’azienda commerciale e pertanto credo di capire che la sospensiva serve a stabilire che tutti gli effetti indicati decorrono dalla data di emissione degli atti da parte dell’autorità competente, in questo caso il Comune, senza che detta sospensiva indichi una data precisa.
Può essere considerata ai fini dell’archiviazione della sanzione?.

riferimento id:34265

Data: 2016-05-23 09:56:13

Re:Parere ricorso


Dunque, l'art. 16 del contratto dice: "La dr.ssa XXX presta sin d'ora il proprio assenso per l'emissione a favore della società costituita con il presente atto, del provvedimento di riconoscimento della titolarità della farmacia e voltura di tutte le licenze, ecc.".
L'art. 17  dice: "Le parti precisano che, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12 comma 3 della L. 475/1968, l'efficacia del conferimento della farmacia (esercizio e connessa azienda commerciale) rimanga subordinata alla condizione sospensiva della emissione del decreto di riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio della farmacia da parte della autorità competente.
Verificatasi la condizione sospensiva di cui sopra, il conferimento di azienda si intenderà pienamente valido ed efficace senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma. Conseguentemente dalla stessa data di emissione del decreto di riconoscimento e trasferimento del diritto di esercizio della farmacia e della connessa azienda commerciale, decorreranno gli effetti giuridici, patrimoniali, economici e fiscali del conferimento stesso".
Sinceramente non riesco a capire bene, c’è si una condizione sospensiva, ed è riferita alla decorrenza degli effetti giuridici, ecc. che decorrono dalla emissione del decreto e del passaggio (presentazione SCIA di subingresso?) dell’azienda commerciale e pertanto credo di capire che la sospensiva serve a stabilire che tutti gli effetti indicati decorrono dalla data di emissione degli atti da parte dell’autorità competente, in questo caso il Comune, senza che detta sospensiva indichi una data precisa.
Può essere considerata ai fini dell’archiviazione della sanzione?.
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sì, SECONDO ME LA DIZIONE DEL CONTRATTO chiarisce che gli effetti decorrono dal 1 gennaio 2016 e quindi devi procedere con l'archiviazione della sanzione.

riferimento id:34265
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