ILLEGITTIMA la nomina di dirigente con motivazione tautologica e generica
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[color=red][b]TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. II – sentenza 17 maggio 2016 n. 1198[/b][/color]
N. 01198/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03312/2015 REG.RIC.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3312 del 2015, proposto da xxxx Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Liberti, presso il cui studio, sito in Palermo, via Rodi, n. 1, è elettivamente domiciliato;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Amoroso e Sergio Palesano, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Piazza Marina, n. 39;
nei confronti di
yyyy Graziella, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
– della nota 17/6/2015 prot. n. 489137, con la quale il Sindaco del Comune di Palermo ha individuato i candidati per il conferimento di n. 14 incarichi dirigenziali a tempo determinato, per anni uno, ex art. 110, c. 1, d.lgs. n. 267/2000;
– della determinazione sindacale n. 104/DS del 28/7/2015, con la quale il Sindaco, ha conferito l’incarico a tempo determinato ex art. 110, c. 1, d.lgs. n. 267/2000 di dirigente tecnico responsabile dell’Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale c/o l’Area della Pianificazione e del Territorio all’ing. Graziella yyyy;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune, con i relativi allegati;
Visti i documenti e le memorie prodotti in giudizio dalle parti in vista della trattazione del ricorso nel merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già dirigente tecnico del Settore Urbanistica del Comune di Palermo, dal 1998 al 2011, impugna gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento e prospettando di aver diritto all’attribuzione dell’incarico conferito alla controinteressata.
Espone:
– che con avviso pubblicato in data 29/12/2014, il Sindaco ha indetto 14 selezioni pubbliche per il conferimento di diversi incarichi dirigenziali a tempo determinato per anni uno, ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. n. 267/2000;
– di aver presentato domanda per il conferimento di alcuni incarichi dirigenziali, tra cui quello di dirigente tecnico responsabile dell’ufficio pianificazione urbana e territoriale;
– di aver avuto notizia del conferimento degli incarichi ad altri candidati e di aver quindi presentato domanda di accesso per avere copia degli atti della procedura; detta domanda è stata evasa in data 14/8/2015;
– assume quindi di aver preso conoscenza della nota 17/6/2015, prot. n. 489137, con la quale l’ing. yyyy è stata nominata dirigente tecnico responsabile dell’ufficio pianificazione urbana e territoriale.
Lamenta:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 110, c. 1, d.lgs. n. 267/2000 – violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio – violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali – eccesso di potere per difetto di istruttoria – omessa motivazione – manifesta erroneità – contraddittorietà con precedenti manifestazioni, atteso che, nonostante la procedura pubblica di cui all’art. 101 d.lgs. n. 267/2000, volta al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, non abbia natura concorsuale, essa deve comunque soggiacere ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. In base al c. 1 della citata norma il soggetto designato deve essere in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. L’esperienza maturata dal ricorrente negli ultimi 15 anni di servizio dimostra che egli è dotato di quella “comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico” che legittima la sua aspirazione al conferimento.
La controinteressata, pur essendo un valido professionista, non ha mai rivestito incarichi dirigenziali di responsabilità equiparabili a quelli ricoperti dal ricorrente;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa motivazione, atteso che se ci fosse stata una istruttoria completa in ordine ai curricula dei candidati, l’esito della procedura sarebbe stato diverso.
D’altra parte, il provvedimento del Sindaco, che assegna l’incarico alla controinteressata, è assolutamente privo di motivazione.
Conclude quindi per l’annullamento degli atti impugnati, chiedendo anche il risarcimento del danno, che quantifica in Euro 20.000,00, sulla base del trattamento economico previsto per la contrattazione di settore.
Si è quindi costituito in giudizio il Comune, inizialmente con memoria di mera forma, e poi con controricorso nel quale, in via principale, è stato chiesto dichiararsi il ricorso irricevibile e, in subordine, ne è stato chiesto il rigetto.
In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti hanno depositato documenti.
Alla pubblica udienza del giorno 7 aprile 2016, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio di dover delibare d’ufficio la questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo (questione non eccepita dal Comune costituito).
Ritiene il Collegio che il ricorso sia stato correttamente incardinato avanti all’adito T.a.r. e ciò perché, come ha già statuito questo T.a.r., con sentenza della sez. III, l8 luglio 2014, n. 1931 “viene in evidenza una procedura concorsuale che non presenta elementi differenziali tali da dar luogo ad uno scostamento dalle ordinarie regole di riparto di giurisdizione in materia di concorsi (anche in relazione alle assunzioni a termine che danno luogo a rapporti di subordinazione)”.
[b]Invero, l’art. 110 d.lgs. n. 267/2000, che l’avviso pubblico pone a fondamento della procedura di cui trattasi, consente “agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato”, ma “non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali”, procedure che, in ossequio all’art. 97 Cost., devono essere rette dai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio (v. T.a.r. Umbria – Perugia, sez. I, con sentenza 30 aprile 2015, n. 195).[/b]
Sussiste quindi la giurisdizione del g.a. ai sensi dell’art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165/2001.
Sempre in via preliminare, rileva il Collegio l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa del Comune.
Invero, l’atto finale della procedura di cui trattasi è la determinazione sindacale n. 104/DS del 28/7/2015, pubblicata all’albo pretorio del Comune dal 27/7/2015, al 12/8/2015 (provvedimento rispetto al quale la nota 17/6/2015 prot. n. 489137, costituisce mero atto infraprocedimentale).
Il ricorso è stato ritualmente notificato al Comune e alla controinteressata in data 29/10/2015 e quindi entro il termine decadenziale previsto dalla legge, tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale (v. nel senso dell’applicabilità: T.a.r. Abruzzo-L’Aquila, 12 settembre 2012, n. 574).
Ciò posto, nel merito ritiene il Collegio che sia fondato ed assorbente il secondo profilo del secondo motivo di ricorso.
Invero, per come previsto dall’art. 50 e 51 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Palermo e dell’art. 6 dell’avviso pubblico, costituente lex specialis della procedura: “l’Area delle Risorse Umane, sulla base della documentazione acquisita, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti per i posti da ricoprire e trasmette l’elenco dei candidati idonei al Sindaco; quest’ultimo, valutati i singoli curricula, con formale provvedimento motivato, individua il/i candidato/i prescelto/i, dando mandato all’Area delle Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali”.
Nel caso di specie[color=red][b] la motivazione contenuta negli atti impugnati è meramente tautologica atteso che il Sindaco fa solo riferimento all’ “esperienza maturata [dalla controinteressata] con le funzioni proprie del posto da ricoprire e con lo svolgimento dell’attività svolta presso l’Amministrazione comunale”, senza dare in alcun modo conto delle ragioni per le quali l’Ing. yyyy sia stata preferita agli altri candidati.
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Palese è quindi il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.
Quanto alla domanda risarcitoria, atteso che il ricorrente la ricollega al solo mancato conferimento dell’incarico, che assume spettare a lui, e non alla mera lesione dell’interesse procedimentale al corretto esercizio del potere, osserva il Collegio che avuto riguardo all’esito del giudizio inerente ad interesse pretensivo (v. T.a.r. Umbria – Perugia, n. 195/2015, cit.), non essendo allo stato possibile operare un giudizio prognostico circa la spettanza o meno del bene della vita sotteso alla pretesa azionata (in assenza di riedizione del potere da parte del Comune), la domanda va rigettata.
In conclusione il ricorso va accolto, nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vanno poste a carico del Comune, che ha dato causa al ricorso, mentre vanno dichiarati irripetibili nei confronti della controinteressata, non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano, in favore del ricorrente, nel complessivo importo di € 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento.
Spese irripetibili nei confronti di yyyy Graziella.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore
Giuseppe La Greca, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 17/05/2016.