Dipendente SOSPESO per aver cliccato "mi piace" su notizia contraria all'Ente
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[color=red][b]Tar Lombardia ordinanza n. 246 del 19 maggio 2016[/b][/color]
N. 00246/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02314/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Immacolata Amoroso, con domicilio eletto
presso Valentina Ferri in Milano, Via Boccaccio N. 15/A;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di
Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento- del decreto n. 0159479-2015/15373/SO8 adottato dal Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria in data 29.07.2015 e notificato in data 31.07.2015 con il quale
veniva irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di mesi 1 dal
servizio, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 449/1992,- della Deliberazione adottata dal Consiglio Centrale di
Disciplina in data 02.07.2015 e notificata in data 31.07.2015 ;- nonchè di ogni altro atto
presupposto, connesso, collegato, consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso ad un primo sommario esame non risulta assistito dal necessario fumus boni
iuris, in quanto
[b]- l’aggiunta del commento “mi piace” ad una notizia pubblicata sul sito facebook che può
comportare un danno all’immagine dell’amministrazione, assume rilevanza disciplinare;[/b]
- sebbene la notizia avesse un contenuto complesso, in quanto oltre all’informazione sul suicidio
dava anche quella del pronto intervento della Polizia penitenziaria, la mancanza di un tempestivo
recesso dal giudizio espresso, dopo che esso era stato seguito da altri giudizi inequivocabilmente
riprovevoli, [b]esclude che la condotta possa considerarsi irrilevante.[/b]
Ritenuto quindi che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge l’istanza
cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità
degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui
ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l'intervento dei
magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Diego Spampinato, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il danno all'immagine causato dalla notizia non cambia in base a commenti che non apportino il minimo contenuto. E se il dipendente non avesse usato il proprio nome reale, non credo si sarebbe indagato sul nick. Se il commento fosse stato di un esterno, dubito ci sarebbe stato concorso in diffamazione. Magari se uno diffama oralmente si condannerebbe pure chi applaude.
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