TIROCINIO AVVOCATI - DECRETO 17 marzo 2016, n. 70 - (GU n.116 del 19-5-2016)
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 marzo 2016, n. 70
[color=red][b]Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio
per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41,
comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00081) [/b][/color]
(GU n.116 del 19-5-2016)
Vigente al: 3-6-2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31
dicembre 2012, n. 247;
Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n.
247;
Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Sentito il Consiglio nazionale forense che si e' espresso con
parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre
2015;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo
41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalita' di
svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le
procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi
di interruzione del tirocinio, nonche' i requisiti di validita' del
periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione
europea.
2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a
partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data
continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la
riduzione della durata a diciotto mesi e la facolta' del praticante
di avvalersi delle modalita' alternative di svolgimento del
tirocinio.
Art. 2
Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro
1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attivita'
di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve
informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le
modalita' di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta
l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica
che l'attivita' lavorativa si svolga secondo modalita' e orari idonei
a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il
praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine
ogni notizia relativa a nuove attivita' lavorative e a mutamenti
delle modalita' di svolgimento delle medesime, anche in relazione
agli orari.
2. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il
consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego
dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante
il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei
praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31
dicembre 2012, n. 247.
Art. 3
Modalita' di svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita', diligenza,
riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per assiduita' si intende la frequenza continua dello studio del
professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale
requisito si ritiene rispettato se il praticante e' presente presso
lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del
professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto
previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si
intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.
Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto
volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed
informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo
studio professionale con una delle forme alternative previste dalla
legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del
tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine
o presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale,
il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di
formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n.
247.
4. L'attivita' di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari
e' disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia
ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui
all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' la
frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni
legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio
professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo
regolamento.
6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 4
Periodo e durata
1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.
2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la
quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla
domanda di iscrizione.
3. Il tirocinio professionale e' compiuto per un periodo di tempo
ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica gia'
compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo
7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera a),
della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato
elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di
cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata,
rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo
articolo 17.
Art. 5
Anticipazione di un semestre
di tirocinio durante gli studi universitari
1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento,
il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei
presidi delle facolta' di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo
svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi
universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalita' di
svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e
la proficua conclusione degli studi universitari, nonche' l'effettiva
frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla
settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio
anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non e'
esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43
della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio
durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con
lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in
giurisprudenza e avere gia' ottenuto il riconoscimento dei crediti
nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile,
diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo,
diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.
4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due
anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente
universitario puo' chiedere la sospensione del tirocinio per un
periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il
tirocinio, e' cancellato dal registro e il periodo di tirocinio
compiuto rimane privo di effetti.
5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane
privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta
giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che
precedono, i consigli dell'ordine possono stipulare apposite
convenzioni con le locali facolta', dipartimenti o scuole di
giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni e' condizione per
l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.
Art. 6
Svolgimento di un semestre
di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea
1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio
in altro Paese dell'Unione europea, ne da' comunicazione al consiglio
dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista
presso cui svolgera' il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la
sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa
vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il
professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve
risultare da forma scritta.
2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante
consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare
l'effettivita' del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del
Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del
professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del
periodo di tirocinio. Tale documentazione e' prodotta in originale
nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed
e' accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il
consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta,
riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un
semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera
motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre
2012, n. 247.
Art. 7
Interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio e' svolto, di regola, in forma continuativa.
2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi puo'
essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da
valutare anche tenendo conto dell'eta' del praticante; quando
ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione; dalla
sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte
all'avvocato presso il quale il tirocinio e' svolto ovvero al
praticante stesso; dalla comprovata necessita' di assicurare
assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti
da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale
mancanza di autosufficienza.
3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi
ma superiore ad un mese puo' essere giustificata anche in presenza di
altri motivi di carattere personale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia
interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine
presso il quale e' iscritto indicando e documentando le ragioni.
5. Se il consiglio dell'ordine territoriale non ritiene fondate e
dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno
della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento
motivato. L'interessato deve essere sentito.
6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio e' sospeso
dalla data di presentazione della istanza.
7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza
soluzione di continuita', con l'anzianita' della precedente
iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione
l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio
dell'ordine.
8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun
giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei
praticanti.
Art. 8
Poteri di vigilanza e controllo
e rilascio del certificato di compiuta pratica
1. Il consiglio dell'ordine accerta e promuove la disponibilita'
tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli
enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o
uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita', ad
accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e
preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto
attiene all'osservanza dei principi deontologici.
3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio
e' affidata al consiglio dell'ordine presso cui il praticante e'
iscritto.
4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza
anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui
periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si
sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il
praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con
esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente
collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e
pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione
ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attivita', nonche',
nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalita'
alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione
ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresi', la
sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera
c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di
tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo
conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.
5. Delle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno il
consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea
ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e
preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in
via telematica di apposita relazione.
6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine,
sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di
compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati
insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo
caso il praticante e l'avvocato presso il quale e' svolto il
tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facolta' di non
convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del
mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica
l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 9
Abilitazione all'esercizio
della professione in sostituzione dell'avvocato
1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31
dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al consiglio dell'ordine
l'autorizzazione a esercitare attivita' professionale in sostituzione
dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio
dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla
presentazione della stessa.
2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo e'
comunicato dal consiglio dell'ordine:
a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata dichiarato, ovvero, se non e' possibile, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento;
b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o
dell'ufficio pubblico presso cui la pratica e' svolta.
3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le
modalita' di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio
dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui
all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula
dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante»
avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del
praticante avvocato e' comunicato, dal consiglio dell'ordine, al
presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il
tribunale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 marzo 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1090