La legge regionale del Veneto in materia di commercio al dettaglio su aree private (lr 50/2012) stabilisce che per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici gli standard di parcheggi sono definite dallo strumento urbanistico comunale. L'ufficio edilizia privata mi dice che il vigente regolamento edilizio non disciplina questi aspetti. E' quindi corretto rifarsi all'art. 5, comma 2 del DM 1444/1986? Grazie. Saluti
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La legge regionale del Veneto in materia di commercio al dettaglio su aree private (lr 50/2012) stabilisce che per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici gli standard di parcheggi sono definite dallo strumento urbanistico comunale. L'ufficio edilizia privata mi dice che il vigente regolamento edilizio non disciplina questi aspetti. E' quindi corretto rifarsi all'art. 5, comma 2 del DM 1444/1986? Grazie. Saluti
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Certo, in mancanza di standard speciali della disciplina locale valgono i soli standard generali.
[b]Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
[/b]Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.
[b]art. 5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
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l rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.
Ottimo, grazie!
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