Data: 2016-05-19 14:29:48

SCIA agriturismo

In materia di attività agrituristica, la Legge Regionale Lombardia n. 31/2008 prevede all'articolo 154, comma 4 che [i]Nel caso si riscontrino lievi carenze e irregolarità, il comune può formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, [u]senza sospensione dell'attività[/u][/i].
Ma l'articolo 19 della Legge 241/90 - che istituito la SCIA - al comma 3 (riformulato nel 2015) prevede: [i]Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, [u]disponendo la sospensione dell’attività intrapresa[/u][/i].
Come si pongono in relazione le due normative?
In caso di presentazione di SCIA per agriturismo "conformabile", si dispone la sospensione dell'attività oppure no?
Grazie

riferimento id:34238

Data: 2016-05-19 18:39:16

Re:SCIA agriturismo


Ciao Enrica,

Quello che riporti è indubbiamente un caso di difficile gestione.
Si deve valutare se le carenze e le irregolarità siano "lievi".
Purtroppo la legge della tua regione non descrive quali debbano intendersi come lievi.
Parla però di "gravi carenze e irregolarità" e consente in tal caso al Comune l'immediata sospensione dell'attività.
Tutto ciò ti impone di fare uno sforzo nella motivazione e nel procedimento di istruttoria nel quale tenterei anche una verifica con accesso ispettivo sul luogo e verbale di constatazione firmato dall'attività e formulare una meticolosa valutazione.

Il principio da utilizzare è il cosiddetto principio di ragionevolezza che ha vari sinonimi: di precauzione, di congruità, di logicità, di proporzionalità che si ricava da quelli di imparzialità e di buon andamento. Per comprenderlo meglio, e quindi applicarlo, bisogna andare indietro nel tempo fino al 1882 quando una Corte della Prussia giudicò illegittima la misura della Polizia a Kreuzberg che chiuse uno spaccio di alimenti e alcolici senza licenza.
I provvedimenti da scegliere devono essere quelli meno invasivi, meno limitativi e occorre dimostrare nella motivazione che non si prendono decisioni arbitrarie.

riferimento id:34238

Data: 2016-05-19 18:57:24

Re:SCIA agriturismo


In materia di attività agrituristica, la Legge Regionale Lombardia n. 31/2008 prevede all'articolo 154, comma 4 che [i]Nel caso si riscontrino lievi carenze e irregolarità, il comune può formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, [u]senza sospensione dell'attività[/u][/i].
Ma l'articolo 19 della Legge 241/90 - che istituito la SCIA - al comma 3 (riformulato nel 2015) prevede: [i]Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, [u]disponendo la sospensione dell’attività intrapresa[/u][/i].
Come si pongono in relazione le due normative?
In caso di presentazione di SCIA per agriturismo "conformabile", si dispone la sospensione dell'attività oppure no?
Grazie
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La disciplina in materia agricola (e di agriturismo) è sempre PIU' FAVOREVOLE rispetto alla disciplina generale ed anche questa disposizione sembra andare in quella direzione.
A mio avviso prevale la disciplina speciale. In presenza dei presupposti si chiede la conformazione senza sospensione.
Inoltre tieni conto che l'art. 19 comma 3 si applica solo per interventi sulla SCIA mentre la disciplina regionale sull'agriturismo trova applicazione anche per irregolarità sopravvenute nell'esercizio dell'attività.

riferimento id:34238
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