Affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 in Friuli Venezia Giulia
[color=red][b]L'art. 55 bis, L.R. n. 26/2014, disciplina la centralizzazione della committenza per i comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia, operando un rinvio dinamico alla normativa statale vigente nel tempo, che comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, D.Lgs. n. 50/2016, e facendo tuttavia salva la possibilità di utilizzare le forme associative contemplate dalla normativa regionale (alternativamente, le Unioni territoriali intercomunali ovvero le convenzioni di cui all'art. 21, L.R. n. 1/2006).
In particolare, ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 50/2016, i comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente all'affidamento di lavori per le acquisizioni di lavori di importo inferiore a 150.000.[/b][/color]
Il Comune riferisce di dover realizzare due interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici, ciascuno di importo inferiore ad euro 150.000, e chiede se possa procedere in modo autonomo all'affidamento dei relativi lavori, avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, e art. 55 bis, L.R. n. 26/2014.
Sentiti il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione dell' Area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio, e il Servizio centrale unica di committenza di questa Direzione centrale, si esprimono le seguenti considerazioni.
L'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa , possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Specificamente, detta previsione è fatta salva anche per le acquisizioni delle stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 37.
Sul piano dell'ordinamento regionale, l'art. 55 bis[1], L.R. n. 26/2014, prevede che:
'1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve:
a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE)'.
La norma regionale richiamata adempie all'obbligo di adeguamento previsto, per le Regioni a statuto speciale, dall'art. 4, comma 5, del previgente Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 163/2006[2], ora trasfuso nell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016[3], di uguale contenuto, per cui 'Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione'.
Il rinvio operato dal legislatore regionale alla legislazione statale riguarda la disciplina della centralizzazione della committenza ed è un rinvio dinamico, per cui le disposizioni statali relative all'obbligo di aggregazione della domanda, per i comuni non capoluogo di provincia, trovano applicazione con tutte le modifiche che subiscono nel tempo (oggi, nei contenuti vigenti recati dal D.Lgs. n. 50/2016)[4].
Specificamente, allo stato, per le acquisizioni di lavori di importo inferiore a 150.000 non sussiste, sul piano dell'ordinamento statale, obbligo di centralizzazione della committenza, per cui, in forza del rinvio dinamico suddetto, i comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia possono procedere autonomamente all'affidamento di lavori sotto detta soglia, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo dal successivo comma 4.
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[1] L'art. 55 bis in commento è stato aggiunto dall'art. 62, comma 1, L.R. 17 luglio 2015, n. 18.
[2] Il D.Lgs. n. 163/2006 è stato abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
[3] D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture'.
[4] Sul significato del rinvio dinamico, con riferimento all'art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, v. determinazione ANAC n. 11/2015, cit. (pag. 14).