Data: 2016-05-19 10:13:04

Friuli Venezia Giulia e art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016

Applicazione agli enti locali del Friuli Venezia Giulia dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

[color=red][b]L'art. 55 bis, L.R. n. 26/2014, disciplina la centralizzazione della committenza per i comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia, operando un rinvio dinamico alla normativa statale vigente nel tempo, che comporta l'applicazione  delle disposizioni contenute nell'art. 37, D.Lgs. n. 50/2016, e facendo tuttavia salva la possibilità di utilizzare le forme associative contemplate dalla normativa regionale (alternativamente, le Unioni territoriali intercomunali ovvero le convenzioni di cui all'art. 21, L.R. n. 1/2006). [/b][/color]

completo del parere
Il Comune, che ha stipulato una convenzione con altri comuni per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza, riferisce di dover effettuare gare per importi superiori a 40.000 € e chiede se trovino ancora applicazione in ambito regionale le forme di aggregazione della domanda di cui all'art. 55 bis, comma 1, lett. a), L.R. n. 26/2014, considerata l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016[1], in particolare dell'art. 37, comma 4[2], del decreto medesimo, che disciplina gli acquisti in forma aggregata dei comuni non capoluogo di provincia.

Sentiti il Servizio centrale unica di committenza di questa Direzione centrale e il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione dell' Area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio, si esprimono le seguenti considerazioni.

L'art. 55 bis[3], L.R. n. 26/2014, prevede che:

'1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve:

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE)'.

Con l'art. 55 bis richiamato, il legislatore regionale ha operato un rinvio dinamico alla normativa statale in materia di centralizzazione della committenza, con le modifiche che la stessa subisce nel tempo[4], e che oggi va dunque inteso riferito alle previsioni contenute nell'art. 37, D.Lgs. n. 50/2016, rubricato 'Aggregazioni e centralizzazione delle committenze'.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha con ciò adempiuto all'obbligo di adeguamento previsto, per le Regioni a statuto speciale, dall'art. 4, c. 5, del previgente Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 163/2006, ora trasfuso nell'art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016, di uguale contenuto, per cui 'Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione'.

Nel contempo, il legislatore regionale ha contemplato le ipotesi di salvezza sopra rappresentate, tra cui, per quanto qui di interesse, la facoltà per i comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale: alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento regionale (art. 21, L.R. n. 1/2006).

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 55 bis della L.R. n. 26/2014, i comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia, pur avendo l'obbligo di applicare le previsioni statali in tema di centralizzazione della committenza contenute nell'art. 37, D.Lgs. n. 50/2016, conservano la possibilità di utilizzare, quali modalità aggregative, le forme associative contemplate dalla normativa regionale.

Pertanto, l'Ente, che riferisce di avere in atto una convenzione con altri comuni per la gestione associata della centrale unica di committenza, può utilizzare detto strumento per le acquisizioni dei lavori, beni e servizi, per i quali si impone l'obbligo di aggregazione della domanda ai sensi della normativa vigente[5].





--------------------------------------------------------------------------------

[1] D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture'. L'art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016, ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

[2] Si riporta il testo dell'art. 37, comma 4, in commento.

Comma 4. 'Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b)mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56'.

[3] L'art. 55 bis in commento è stato aggiunto dall'art. 62, comma 1, L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[4] Sul significato del rinvio dinamico, con riferimento all'art. 4, comma 5, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, v. Determinazione ANAC 23 settembre 2015, n. 11.

[5] Al riguardo, si precisa che si applica anche ai comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia la previsione che consente di procedere in modo autonomo all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 €, di cui all'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo dal successivo comma 4.

riferimento id:34223
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it