Si chiede se un attestato di qualifica professionale di acconciatore, rilasciato da ente autorizzato e riconosciuto dagli organi pubblici competenti con durata del corso biennale, rilasciato nell’anno scolastico 2008/2009, sia sufficiente ad abilitare il possessore a ricoprire la qualifica di direttore tecnico in base alla Legge 17 agosto 2005, n. 174.
Oppure se sia necessario il periodo di inserimento della durata di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni
Questo poiché la stessa Legge cita successivamente che “Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l’a.s. 2008/2009”.
Grazie .
E’ possibile essere abilitati all'esercizio dell’attività di acconciatore, senza effettuare il corso di specializzazione solo se l’attestato di qualifica regionale è stato conseguito a seguito di corsi regionali biennali, conclusi entro l’anno 2008/2009
riferimento id:34202Buongiorno, può essere valido il seguente attestato rilasciato da una scuola privata in data 25.5.1981:
ATTESTATO DI FREQUENZA
Si attesta che il Sig. _________________ ha regolarmente frequentato 1980/1981 il corso formativo professionale istituito dalla S.A.P.P.E.R. della durata di mesi 6 per il conseguimento alla introduzione professionale nell'attività di parrucchiere per signora e che in sede delle previste prove finali è stato ritenuto idoneo con il giudizio complessivo di OTTIMO.
Il presente attestato viene rilasciato ai fini dell'avviamento del lavoro.
Grazie mille per la risposta.
Cordiali saluti.