Il Suap riceve una scia con vendita domicilio consumatore non alim. senza deposito, senza incaricati e codice ateco 461902 (procacciatore d'affari).
Chiedo spiegazioni e mi dicono che l'attività è di incaricato, non proprietario della merce, continuativa e promuove e stipula contratti.
La procedura che ha fatto è giusta? doveva allegare qualcos'altro? Non si vuole iscrivere alla CCIAA = va bene?
Contattata la CCIAA mi riassume quanto sotto:
INCARICATO = no CCIAA, no SUAP, no proprietario, per conto terzi, lavor. autonomo (può stipulare contratti???)
PROPRIETARIO MERCI = si CCIAA e SUAP con SCIA
AGENTE COMMERCIO = si CCIAA, no SUAP, requisiti professionali, deve avere mandato da agenzia, promuove e stipula contratti.
PROCACCIATORE AFFARI = no SUAP, si CCIAA solo se continuativa, deve avere lettera incarico, segnala clienti.
E' giusto quello che mi è stato detto?
secondo questo allora il mio caso non avrebbe dovuto inviare la SCIA al SUAP !!!
Chiedo, anche a nome dei miei colleghi, piena ed esauriente chiarezza (in questo mondo di ...)
ringrazio sempre
A mio avviso è irricevibile perché non svolge attività di vendita al domicilio del consumatore (non avendo la disponibilità della merce).
Ti rimando a questi due contributi di Mario Maccantelli, a mio avviso chiari ed esaustivi:
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22583.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22583.0[/url]
- [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21398.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21398.0[/url]
Quali sono i riferimenti di legge per emettere l'irricevibilità?
Quello che ha detto la CCIAA va bene??
il mio caso in che cosa si configura e cosa deve fare esattamente?
grazie
Ciao Afra,
Non ti preoccupare, il caso che hai descritto può essere risolto facilmente.
Dunque, affinché tu possa seguire il consiglio di Alberto Valenti circa l'irricevibilità ti indico l'art. 5 commi 3 e 4 del D.P.R. 160/2010:
[quote]Art. 5. Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.[/quote]
Dichiarare l'irricevibilità è molto semplice: senza mettere neanche un numero di protocollo rispondi con una nota dichiarando che la pratica è irricevibile e che la rigetti in quanto priva dei requisiti formali necessari e cioè, come motiva Valenti "non svolge attività di vendita al domicilio del consumatore".
Quello che ha detto la CCIAA va bene.