APPALTI: nessun diritto alla REVISIONE PREZZI in caso di rinnovo
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[color=blue][b] “l’impresa che ha beneficiato di una speciale disposizione, la quale preveda la possibilità di rinnovo del contratto senza gara a condizione di un prezzo concordato, non può poi pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi, che condurrebbe ad effetti del tutto opposti rispetto al pattuito corrispettivo per la prosecuzione del rapporto contrattuale”.[/b][/color]
[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER – sentenza 17 maggio 2016 n. 5863[/b][/color]
N. 05863/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10083/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10083 del 2015, proposto da Team Service Società Consortile a r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Laudani presso il cui studio in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro, n. 10 elettivamente domicilia,
contro
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Stolzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Umberto Richiello in Roma Via Mirabello, n. 18;
per l’annullamento
del silenzio serbato dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata sulla richiesta di revisione prezzi relativa all’appalto del servizio di pulizia e sanificazione presso la ridetta Azienda Ospedaliera,
nonché per l’accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del compenso revisionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
[b]1. Con ricorso notificato alla Azienda Ospedaliera in data 30 luglio 2015 e depositato il successivo 6 agosto 2015, la ricorrente impugna il silenzio serbato dalla ridetta sulle “plurime” domande di revisione prezzi formulate in ordine all’appalto del servizio di pulizia e sanificazione ambientale – svolto dal 2006 al gennaio 2015.[/b]
Espone di essere stata titolare dell’appalto e di eseguire il servizio in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese anche costituito dalle aziende Diemme, Bona Dea, Linda e Sam Lazio Sud sin dal 2009 e che a seguito di due proroghe nel 2012 e dal 2013 al 2015 per la pendenza della gara richiedeva alla stazione appaltante l’adeguamento del corrispettivo soprattutto dovuto all’incremento del costo del lavoro e che, infine, con istanza del 4 agosto 2014 richiedeva euro 811.296,21 a titolo di adeguamento del corrispettivo.
A sostegno della sua richiesta adduce l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 che impone tassativamente, nei contratti ad esecuzione periodica e continuativa relativa a servizi e forniture, l’inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo e quindi lamenta che, nel caso in esame, l’Azienda Ospedaliera non solo ha omesso di provvedere, ma non ha neanche provveduto in ordine alle varie istanze della ricorrente con illegittima inerzia sulle stesse.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso, con conseguente ordine all’Azienda Ospedaliera di concludere l’istruttoria sulla revisione prezzi e, in caso di inadempimento, con nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione.
2. L’Azienda Ospedaliera si è costituita in giudizio, rappresentando in narrativa che i fatti posti a base del ricorso in questione sono identici a quelli posti a fondamento della decisione del TAR 11459 del 17 novembre 2014 proposto dalla società Diemme facente parte della stessa ATI aggiudicataria dell’appalto di cui è causa, ricorso che è stato del tutto rigettato; rappresenta che il diritto al pagamento dei compensi revisionali non è dovuto per il periodo di rinegoziazione contrattuale 2008-2012, né per quello successivo di proroga del contratto, come acclarato dalla sentenza della sezione n. 11459/2014 ed anche da C. Stato, sezione VI, 7 maggio 2015, n. 2295.
Conclude, dunque, per la reiezione del ricorso.
3. Quest’ultimo, previo scambio di memorie tra le parti è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio dell’8 marzo 2016, alla quale il Collegio lo ha trovato infondato esattamente come quello gemello proposto dalla Diemme Cooperativa a r.l., che faceva parte della stessa ATI aggiudicataria dell’appalto del servizio di lavanolo e deciso con la sentenza n. 11459 del 17 novembre 2014 e dalle cui conclusioni non ritiene dunque di discostarsi.
Come correttamente opposto dalla resistente Azienda Ospedaliera, il ricorso in esame richiede l’accertamento della illegittimità del silenzio stesso serbato dalla Amministrazione, in questo caso, sulla domanda di revisione prezzi, domanda che può essere valutata soltanto verificando la sussistenza di un obbligo di provvedere in merito, oltre che l’accertamento dei presupposti previsti dalla legge per l’adozione di un provvedimento legittimo e corrispondente all’interesse del privato.
A tal riguardo parte ricorrente invoca a sostegno della propria posizione la sentenza della sezione a n. 2952 del 18 marzo 2014 che appare del tutto inconferente sia sotto il profilo procedurale sia sotto il profilo sostanziale.
Sotto il profilo procedurale, in quanto il ricorso sul quale si è pronunciata la sezione in quel caso aveva come oggetto proprio la domanda di accertamento del diritto ad ottenere la revisione prezzi dell’appalto in questione, mentre, nel caso in esame la ridetta domanda è introdotta dal ricorso sul silenzio inadempimento, che ha sempre come suo presupposto una declaratoria, ma soltanto dell’obbligo di provvedere sull’istanza in senso positivo o negativo, senza possibilità per il giudicante di ordinare all’Amministrazione un facere specifico oltre quello di rispondere. Conforme in tal senso è la giurisprudenza sull’argomento: “Scopo del ricorso avverso il silenzio-rifiuto – artt. 31 e 117 CPA (D.Lgs. n. 104/2010) – è quello di ottenere un provvedimento esplicito da parte dell’amministrazione che elimini lo stato di inerzia sull’istanza del privato, mentre è estranea a tale finalità la richiesta di condanna della pubblica amministrazione ad un facere specifico” (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 marzo 2013, n. 342).
Ciò posto sotto il profilo sostanziale il ricorso è pure infondato atteso che, come rilevato dalla difesa dell’Amministrazione, la ricorrente ha presentato istanza di revisione del prezzo contrattuale con decorrenza a partire dal 15 gennaio 2009, cioè per il periodo in cui era in corso fra le parti il contratto rinnovato previa rinegoziazione.
[color=red][b]E come chiarito dalla sezione nella sentenza pronunciata nel caso analogo: “secondo la costante giurisprudenza amministrativa sussiste una netta incompatibilità tra il conseguimento di un nuovo rapporto contrattuale in assenza di procedura di gara e l’applicazione dell’istituto della revisione del prezzo. Sotto tale profilo, infatti, la ratio della legge è quella di impedire la proroga automatica dei contratti di durata, che viene sostituita con la scelta consapevole della singola amministrazione di rinnovare o meno il contratto: deriva da ciò l’infondatezza della pretesa azionata, posto che l’impresa che ha beneficiato di una speciale disposizione, la quale preveda la possibilità di rinnovo del contratto senza gara a condizione di un prezzo concordato, non può poi pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi, che condurrebbe ad effetti del tutto opposti rispetto al pattuito corrispettivo per la prosecuzione del rapporto contrattuale (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2479; Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3474; Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4640).” (TAR Lazio, sezione III quater n. 11459/2014 cit.). Nella sentenza citata per prima l’Alto Consesso specifica che: “l’impresa che ha beneficiato di una speciale disposizione, la quale preveda la possibilità di rinnovo del contratto senza gara a condizione di un prezzo concordato, non può poi pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi, che condurrebbe ad effetti del tutto opposti rispetto al pattuito corrispettivo per la prosecuzione del rapporto contrattuale”. (C. Stato, sezione IV, n. 2479/2014 cit.).[/b][/color]
Ma nella sentenza n. 11459/2014 la sezione ha anche escluso il diritto ai compensi revisionali in caso di proroga, posto che la proroga aveva avuto esclusivamente ad oggetto il rinnovo del contratto e nella decisione n. 2479/2014 l’Alto Consesso ha appunto chiarito che:[color=red][b] “l’impresa che ha beneficiato di una speciale disposizione, la quale preveda la possibilità di rinnovo del contratto senza gara a condizione di un prezzo concordato, non può poi pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi, che condurrebbe ad effetti del tutto opposti rispetto al pattuito corrispettivo per la prosecuzione del rapporto contrattuale”.[/b][/color]
4. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto in ogni sua domanda.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Team Service Società Consortile a r.l al pagamento delle spese di giudizio pari ad Euro 1.000,00 a favore della Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente FF
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Alfredo Storto, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 17/05/2016.