La L.R. Lombardia 6/2010 prevede, all'articolo 69 comma 3: [i]"l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico - comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione - è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune ..."[/i]
In considerazione di quanto sopra, per effettuare la vendita di prodotti alcolici è necessaria ancora la licenza fiscale (UTIF) rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 504/95 (peraltro vigente) oppure è sufficiente la sola autorizzazione/SCIA comunale?
Grazie ;)
Entrambe, assolvendo a funzioni diverse ed essendo regolate da disposizioni diverse in capo ad autorità / enti differenti.
riferimento id:34196Confermo.
Ricordo che in assenza della della licenza "fiscale" per la vendita di bevande alcoliche, in violazione di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs 504/95, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 258,22 a Euro 1.549,37 art. 50 commi 1 e 3 del medesimo decreto.
Confermo.
Ricordo che in assenza della della licenza "fiscale" per la vendita di bevande alcoliche, in violazione di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs 504/95, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 258,22 a Euro 1.549,37 art. 50 commi 1 e 3 del medesimo decreto.
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Questo vale anche per la vendita di bevande alcoliche all'interno dei bar delle associazioni? E per la somministrazione di alcolici nelle manifestazioni temporanee?
Questa licenza, che in realtà è un’accisa, una tassa, è stata prevista ma non sono mai stati fatti i controlli ed è comunque ancora vigente. L’unica risposta alla tua domanda è offerta dalla Circolare 18/03/1996 n. 73/D Ministero Finanze, che include anche i locali non aperti al pubblico in quanto ai sensi della L. 287/1991 sono esercizi di vendita. Se ne deduce che vale per tutte le attività dove c’è alcool anche se non è una fonte del diritto.