La legge regionale sulla panificazione prevede, all'articolo 3 comma 5 che "Coloro che svolgono l'attività di responsabile dell'attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 3, partecipano periodicamente, con cadenza quinquennale, ad attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.".
Tale attività di aggiornamento professionale è dovuta anche se il responsabile della panificazione è titolare di qualifica di MAESTRO ARTIGIANO, rilasciata con un provvedimento del conservatore della CCIIAA ai sensi dell’art. 22 L. Reg. 53/2008 e degli artt. 9 e 10 DPGR 55/2009?
Grazie
Premesso che reputo la formazione obbligatoria periodica per i panificatori un po’ eccessiva (opinione personale), posso irti che le norme che citi non sono collegate, l’una non tiene conto dell’altra. In questo senso, senza appigli giuridici, diventerebbe arbitrario decidere chi è soggetto alla formazione periodica e chi no. La norma non detta specificazioni: [i]coloro che svolgono l’attività di responsabile dell’attività produttiva ... partecipano periodicamente ... ad attività di aggiornamento professionale ...[/i]
Di seguito ti riporto quello che dice la DGR n. 914/2013 in materia di formazione periodica. La DGR citata detta gli indirizzi per i corsi formativi (per le schede vedi il DD n. 4760/2013) e anche questa non detta specificazioni.
[i]L’aggiornamento è obbligatorio, a norma dell’art. 3 comma 5 della L. 18/11 per tutti coloro che svolgono l’attività di responsabile dell’attività produttiva nell’ambito dell’attività di panificazione, compresi i soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 3 citato.
Pertanto, essi, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento con cadenza quinquennale.
La durata minima dell’aggiornamento è pari a 20 ore. Esso verterà sulle tematiche previste nelle unità formative di cui al percorso formativo per responsabile tecnico dell’attività di panificazione.
La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.
Le attività formative di aggiornamento sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.[/i]