PCT - deposito telematico e non analogico non nullità ma irregolarità
[img width=300 height=199]http://www.lindro.it/wp-content/uploads/sites/4/2016/03/CASSAZIONE.jpg[/img]
[color=red][b]Corte di Cassazione Sentenza n. 9772 del 12/05/2016[/b][/color]
In tema di processo civile telematico, ai sensi dell’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, nel testo anteriore al d.l n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo a nullità ma ad una mera irregolarità.
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/9772_05_2016.pdf
******************
[b]Siamo "nel testo anteriore al d.l n. 83 del 2015"[/b]
[b]Testo in vigore dal: 11-11-2014 al: 20-8-2015 [/b]
[color=red][b]
d.l. n. 179 del 2012
Art. 16-bis (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali).[/b][/color] 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. (11) 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. ((A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.)) (11) 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. (11) 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. 7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza. 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
Aggiornamenti all'articolo
29/12/2012 La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 19) l'introduzione dell'art. 16-bis.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 44, comma 1) la modifica dell'art. 16-bis commi 1, 2 e 3; (con l'art. 44, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 16-bis comma 1; (con l'art. 44, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 16-bis, comma 5; (con l'art. 44, comma 2, lettera c)) l'introduzione del comma 9-ter all'art. 16-bis.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 44, comma 2, lettera c)) l'introduzione del comma 9-ter all'art. 16-bis.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 51, comma 2, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 16-bis, comma 7.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 9-bis all'art. 16-bis.
12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in SO n.84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261), ha disposto (con l'art. 18, comma 4) la modifica dell'art. 16-bis, comma 2.
12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in SO n.84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261), ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'introduzione dei commi 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies all'art. 16-bis; (con l'art. 20, comma 5) la modifica dell'art. 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies.
27/06/2015 Il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192), ha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis e 9-octies all'art. 16-bis e la modifica dell'art. 16-bis, commi 2, 9, 9-bis e 9-septies.
03/05/2016 Il DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 (in G.U. 03/05/2016, n.102) ha disposto (con l'art. 4, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 16-bis, comma 9-sexies; (con l'art. 4, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 16-bis, comma 9-septies.