Data: 2016-05-17 06:17:55

Veicoli in sosta vietata - ganasce e rimozione solo da FORZE DELL'ORDINE

Veicoli in sosta vietata - ganasce e rimozione solo da FORZE DELL'ORDINE

[img width=300 height=200]http://www.tuttomotoriweb.com/wp-content/uploads/2015/09/GettyImages-103416453-1-370x247.jpg[/img]

[color=red][b]Cass. Pen., Sez. II, 2 maggio 2016, n. 18127[/b][/color]

Testo completo della sentenza:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160503/snpen@s20@a2016@n18127@tS.clean.pdf

[color=red][b]SELEZIONE:[/b][/color]

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Questa Corte, con sentenza n. 5555 del 9.1.2014 dep. il 4.2.2014 ha
dichiarato inammissibile il ricorso, proposto da xxxxxx contro l'ordinanza
di riesame pronunziata in procedimento incidentale cautelare reale in questa
vicenda, affermando:
«1. Con ordinanza del 30/05/2013, il Tribunale del Riesame di Frosinone,
confermava l'ordinanza con la quale, in data 15/05/2013, il giudice per le
indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva convalidato il decreto di
sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal Pubblico Ministero in data
13/05/2013, di due autocarri e di alcune ganasce di proprietà della xxxxxx
, nel procedimento penale a carico di SODANI Andrea indagato per il reato di
estorsione perché, nella qualità di legale rappresentante della suddetta società,
affidataria del servizio rimozione veicoli nell'area di pertinenza dell'Ospedale
Civile di Frosinone, mediante violenza o minaccia aveva preteso la consegna
della somma di Euro 94,38 da persone proprietarie di veicoli colti in sosta
irregolare nella predetta area, pur in assenza di un verbale di contravvenzione
regolarmente elevato da agenti di polizia amministrativa, così procurandosi un
ingiusto profitto.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il xxxxxx , a mezzo dei propri difensori, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 629 c.p..
Il ricorrente, ha premesso, in punto di fatto, che la società da lui
amministrata si era resa aggiudicataria in regime di appalto del "servizio di
rimozione degli autoveicoli in sosta non regolamentare" nel Centro Polifunzionale
della USL di Frosinone, Via A. Fabi, con relativo plesso ospedaliero (contratto
stipulato il 18.02.2013 sulla scorta di Delib. n. 75 di aggiudicazione di gara in
data 18.01.2013), ed aveva iniziato il servizio in data 1.04.2013.
Nell'ambito di tale servizio, egli si era limitato, quindi, ad adempiere al
suddetto contratto facendo affidamento sulla presunzione di legittimità degli atti
amministrativi presupposti. Infatti, i dipendenti della società avevano sempre
rimosso í veicoli su esplicita indicazione del funzionario ASL delegato
all'individuazione (giusta art. 7 regolamento di viabilità interna del Centro),
effettuando previamente fotografie per documentare la posizione delle auto
rimosse e/o bloccate con ganasce rilasciando sempre ricevute o fatture delle
somme incassate.
Osservava che il menzionato regolamento non prevedeva il previo intervento
di agenti di polizia della strada per accertare e contestare le violazioni
consumate, compito che era stato affidato al personale delegato dalla ASL; che
le volte che il blocco delle vetture era stato eseguito in loco previo pagamento
del compenso di rimozione, ciò era avvenuto su richiesta dell'interessato e per
evitare all'utente di andare a ritirare l'auto nel deposito della concessionaria, ed
analogamente si provvedeva alla liberazione dei veicoli anche in caso di omesso
immediato pagamento, emettendo comunque fattura senza attestazione di
pagamento; che detta prassi è utilizzata in moltissime altre aziende sanitarie del
paese all'interno delle aree nelle quali gli organi di polizia erano legittimati a non
intervenire, mentre il richiamo alla vigenza del C.d.S., in presenza di un motivato
rifiuto della Polizia Municipale, dovrebbe intendersi come limitato alla disciplina
della viabilità interna e di servizio; infine che l'applicazione delle ganasce veniva
effettuata direttamente dai dipendenti della Sodani Tour s.r.l. soltanto per
evitare che l'operazione dovesse essere compiuta dal dipendente ASL, vestito in
modo non adeguato a quelle operazioni manuali.
[b]Alla stregua dei suddetti fatti, il ricorrente sostiene l'insussistenza del reato di
estorsione sia perché la sua condotta non aveva alcun connotato estorsivo sia
perché, in ogni caso, doveva ritenersi carente l'elemento psicologico.[/b]
[color=red][b]3. Il ricorso è manifestamente infondato.[/b][/color]
I fatti sono pacifici e sono quelli indicati nel precedente paragrafo, come
risulta peraltro dalla stessa ordinanza impugnata. Sotto il profilo oggettivo, non
vi è alcun dubbio che, come ha ineccepibilmente, stabilito il Tribunale
l'applicazione delle "sanzioni accessorie presuppone un accertamento
amministrativo dell'infrazione che non può essere eseguita da organi non dotati
di poteri di polizia, il cui intervento avrebbe dovuto essere previamente richiesto
dall'Ente proprietario e che, nei limiti delle disponibilità del servizio, non può
comunque essere rifiutato ne' dalla Polizia Municipale, trattandosi di interesse
locale, ne' da alcuna altra forza di Polizia dotata di analoghi poteri: la suddetta
conclusione è stata ampiamente argomentata in punto di fatto (all'area in
questione di applicano le norme sul CDS in quanto area privata assoggettata ad
uso pubblico) e di diritto (combinato disposto degli artt. 159 e 215 C.d.S. e art.
395 reg. esec.) dal tribunale, sicché, anche in assenza di una qualsivoglia
contestazione da parte dello stesso ricorrente, ad essa è sufficiente rinviare.
A ben vedere, quindi, il ricorso del ricorrente ruota sostanzialmente in ordine
alla dedotta mancanza dell'elemento soggettivo. Sul punto, va, però, dato atto
che il tribunale, a fronte delle numerose denunce presentate, ha motivato
correttamente sulle ragioni per le quali, allo stato, in fatto ed in diritto, deve
ritenersi sussistente il fumus delicti sia in ordine all'elemento oggettivo che
soggettivo.


[color=red][b]L'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), sotto la
rubrica "Espletamento dei servizi di polizia stradale", elenca i soggetti che
svolgono tali funzioni, fra i quali non rientrano gli organi delle ASL.
D'altro canto, l'A.S.L. non ha competenza a disciplinare la circolazione
stradale.[/b][/color]
3. Quanto alla effettiva rimozione dei veicoli nella imputazione il P.M. ha
contestato il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sull'assunto che la rimozione a
cura dell'ente proprietario poteva essere giustificata ai sensi dell'art. 2044 cod.
civ. per legittima difesa della proprietà, attesa la proporzionalità fra la violazione
della proprietà stessa e la rimozione del veicolo.
[b]Tuttavia la facoltà di rimuovere o far rimuovere i veicoli non implica anche il
diritto di ritenzione fino al pagamento delle relative spese.[/b]
Correttamente quindi il P.M. ricorrente ha contestato il reato dì esercizio
arbitrario delle proprie ragioni nella pretesa di pagamento per restituire il veicolo
rimosso.
4. [b]Diversa è invece la situazione relativa all'apposizione della ganasce per
bloccare i veicoli.
Da un lato infatti in tale condotta difetta l'ipotesi di legittima difesa di cui
all'art. 2044 cod. civ. e dall'altro è ingiustificata la pretesa del pagamento di una
somma per la liberazione del veicolo dalle ganasce che può risolversi in un
profitto ingiusto.[/b]

riferimento id:34152
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it