Danno da straining: è sufficiente anche una sola azione ostile
[color=red][b]Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19/02/2016 n° 3291[/b][/color]
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Definizione
Benché venga spesso utilizzato il concetto di mobbing quale espressione per definire ogni situazione di malessere e disagio sul luogo di lavoro, nell’ambito clinico ed anche – più recentemente - nel panorama giuridico (prevalentemente giurisprudenziale ma anche normativo) si sono con maggiore precisione delineate figure differenti e maggiormente specifiche a descrizione delle varie situazioni di conflittualità lavorativa che danneggiano il lavoratore, ma anche l’organizzazione aziendale così come, in senso più ampio, la collettività.
Una tra queste è lo [b]straining[/b], categoria mutuata anch’essa dalla scienza medica e così sintetizzabile: mentre il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità, lo straining, in via parzialmente coincidente ma in parte diversa, è “una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer). Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante” (Ege, Oltre il mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, pag. 70 e segg.).
Lo straining è stato per la prima volta definito anche in sede giurisprudenziale (Trib. Bergamo, 21 aprile 2005, Bertoncini est.) che, dopo aver disposto una consulenza tecnica nominando il dott. Ege, ha richiamato i principi distintivi sopra riportati ed ha concluso che per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo (come nel caso di gravissimo demansionamento, di marginalizzazione, o di svuotamento di mansioni).
http://www.wikilabour.it/straining.ashx
Fonte:
http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/22/danno-da-straining-sufficiente-anche-una-sola-azione-ostile
[size=18pt][color=red][b]APPROFONDIMENTI:[/b][/color][/size]
http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/03/riflessioni-sullo-straining
http://www.leggioggi.it/2013/07/15/la-cassazione-riconosce-anche-lo-straining-sentenza-3-luglio-2013-n-28603/
http://www.firstcisl.it/nazionale/news/news-giurisprudenziali/lo-straining-come-violazione-contrattuale-del-datore
https://news.biancolavoro.it/se-non-e-mobbing-o-stress-occupazionale-e-straining/
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-29/straining-punito-come-lesioni-064945_PRV.shtml?uuid=AbK7JKII
http://sociologia.tesionline.it/sociologia/articolo.jsp?id=2600
http://www.studiocataldi.it/articoli/18407-mobbing-bossing-e-straining-sul-posto-di-lavoro.asp