Il titolare di Pubblico Esercizio, in possesso di concessione di tratto di spiaggia demaniale, vorrebbe posizionare un chiosco, anche al fine di creare un presidio sul tratto di spiaggia affidatagli.
Mi domando se sia più semplice consentire il posizionamento di struttura amovibile, che permetta la somministrazione quale attività accessoria a quella principale, consistente nel favorire la balneazione, o se invece debba essere posizionato un chiosco (anche non amovibile) modificando la destinazione d'uso dell'area.
La destinazione d'uso deve essere necessariamente modificata anche quando l'attività di somministrazione è solo accessoria? Le strutture mobili non sono irrilevanti sotto il profilo urbanistico? e sotto il profilo commerciale?
Sicuramente dovranno essere mutati i termini della concessione in essere.... Cosa ne pensate?
Ciao mandello,
Qualora il tutto sia compatibile con la pianificazione comunale del litorale e le norme regolamentari di attuazione alle quali si deve fare riferimento per lo specifico adempimento del cambio di destinazione d'uso, il posizionamento del chiosco non è automatico a meno che non sia già stato previsto dalla concessione in essere. Da quanto descritto infatti non siamo in presenza del requisito della temporaneità (occasionalità) ma della stagionalità (non occasionalità) che è cosa ben diversa ( cfr. Cons. Stato sez. 4 sent. 6615 2007 ).
E' vero che c'è stata una deregolamentazione circa la possibilità di fare a meno di titoli autorizzatori per il posizionamento di manufatti amovibili, con l'art. 52 comma 2 L. 221/2015, dell'art. 3 e) del D.P.R. 380/2001, ma solo se essi sono ricompresi in "strutture ricettive all'aperto", espressione quest'ultima che parrebbe chiaramente riferirsi ai campeggi.