DRONI della Polizia - DECRETO 29 aprile 2016 sulle modalità di utilizzo
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[b]MINISTERO DELL'INTERNO[/b]
DECRETO 29 aprile 2016
[color=red][b]Modalita' di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto. (16A03629) [/b][/color]
(GU n.111 del 13-5-2016)
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e, in particolare,
l'art. 5, comma 3-sexies, ai sensi del quale con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da
parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto,
ai fini del controllo del territorio per finalita' di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale;
Vista la Convenzione internazionale per l'aviazione civile,
stipulata a Chicago, il 7 dicembre 1944, approvata con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile
1956, n. 561 e, in particolare, l'art. 3, che ne prescrive
l'applicabilita' solo agli aeromobili civili, con esclusione, degli
aeromobili di Stato, impegnando comunque gli Stati contraenti ad
emanare le disposizioni per i propri aeromobili tenendo in debito
conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili;
Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la
sicurezza aerea, e che abroga la Direttiva 91/670/CEE del Consiglio,
il Regolamento (CE) n. 1597/2002 e la Direttiva 2004/36/CE e, in
particolare, l'art. 1, paragrafo 2, che stabilisce che la relativa
disciplina non si applica agli aeromobili impegnati in operazioni
militari, doganali, di polizia o servizi analoghi, ma comunque
prevede che gli Stati membri si adoperino per assicurare che tali
servizi tengano nella debita considerazione gli obiettivi del
regolamento, nella misura del possibile;
Visto il Regolamento (CE) n. 2150/2005, della Commissione, del 23
dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio
aereo;
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
«Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» e, in
particolare l'art. 17, comma 1;
Visto il Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983
concernente il registro degli aeromobili dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza in dotazione alla Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e
il Ministro della difesa, recante «Norme di attuazione della legge 2
aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di
atterraggio»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006, recante
«Individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», adottato
ai sensi dell'art. 743, comma 2, del Codice della navigazione;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante
«Struttura del Segretariato generale, delle direzioni generali e
degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione
dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare»;
Visto i regolamenti «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» emanati
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 16 dicembre 2013 e il
16 luglio 2015;
Vista la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/A/421.2/43 del
9 dicembre 2002, concernente «Nuovi criteri sperimentali per il Piano
coordinato di controllo del territorio»;
Viste le normative militari della direzione degli armamenti
aeronautici e per l'aeronavigabilita';
Viste le normative tecniche che disciplinano l'iscrizione nel
registro degli aeromobili militari e l'ammissione alla navigazione
aerea, denominata rispettivamente AER P-7, ed. 21 febbraio 2012, con
supplemento AER P-7A del 30 novembre 2012, e AER P-2, ed. 8 maggio
2013, emanate dalla direzione generale degli armamenti aeronautici
del Ministero della difesa;
Ritenuto di dover disciplinare le modalita' di utilizzo, da parte
delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini
del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con
particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla
prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale;
Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di impiego dei
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione o in uso
alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3-sexies del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto): sistema
costituito da un mezzo aereo a pilotaggio remoto e dai relativi
componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota
remoto;
b) Forze di polizia: Forze di polizia di cui all'art. 16, della
legge 1° aprile 1981, n. 121;
c) ENAC: Ente nazionale per l'aviazione civile;
d) ENAV: Ente nazionale di assistenza al volo;
e) DAAA: Direzione degli armamenti aeronautici e per
l'aeronavigabilita';
f) APR (Aeromobile a pilotaggio remoto): mezzo aereo a pilotaggio
remoto;
g) BLOS (Beyond line of sight): operazioni di volo condotte oltre
il contatto visivo;
h) CTR (Controlled traffic region): spazio aereo controllato;
i) ATZ (Aerodrome traffic zone): zona di traffico aeroportuale;
l) AIP (Aeronautical information publication): informazioni, regole
e procedure da applicare nello spazio aereo italiano pubblicate
dall'ENAV;
m) ATS (Air traffic services): ente di controllo del traffico
aereo;
n) ARP (Aerodrome reference point) posizione convenzionalmente
presa come riferimento geografico per ogni aeroporto.
Art. 3
Finalita' di impiego dei SAPR
1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in
materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal
Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano i SAPR ai fini
del controllo del territorio per finalita' di ordine e sicurezza
pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale.
Art. 4
Modalita' di impiego dei SAPR
1. L'impiego dei SAPR da parte delle Forze di polizia nello
svolgimento dell'attivita' di controllo del territorio e' pianificato
nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto.
2. L'impiego dei SAPR nell'ambito dei servizi di ordine pubblico e'
disposto dal questore.
3. Le speciali modalita' operative di impiego dei SAPR
nell'attivita' e nei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono definite, ad
integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento, con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, da adottare, sentito per i profili di safety l'ENAC,
all'esito della sperimentazione di cui all'art. 15. Il medesimo
decreto disciplina l'impiego dei SAPR in situazioni di emergenza.
4. Le speciali modalita' operative di impiego dei SAPR per le
ulteriori finalita' di cui all'art. 3, con particolare riferimento al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata e ambientale, sono definite, ad integrazione di quanto
previsto dal presente provvedimento, secondo le disposizioni emanate
da ciascuna Forza di polizia.
5. L'eventuale concorso nelle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 4
dei SAPR in dotazione o in uso alle Forze armate e' regolato da
apposite intese.
Capo II
Certificazione, immatricolazione e ammissione alla navigazione
Art. 5
Certificazione, immatricolazione
ed ammissione alla navigazione
1. I SAPR in dotazione alle Forze di polizia sono certificati,
ammessi alla navigazione e immatricolati mediante iscrizione nel
registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa. Resta
fermo quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno 29 marzo
1983.
2. Le Forze di polizia possono iscrivere nei propri registri i SAPR
in dotazione certificati dall'ENAC conformemente ai regolamenti
emanati dal medesimo Ente.
3. La Forze di polizia possono, altresi', immatricolare i SAPR in
dotazione, mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale,
secondo i regolamenti vigenti.
Art. 6
Regolamentazione tecnica dei SAPR
iscritti nel registro degli aeromobili militari
1. Ai SAPR iscritti nel registro degli aeromobili militari del
Ministero della difesa, si applicano le regolamentazioni tecniche
emanate dalla direzione degli armamenti aeronautici e per
l'aeronavigabilita' del medesimo Ministero.
Art. 7
Caratteristiche dei SAPR
1. Le caratteristiche specifiche dei SAPR impiegati nell'attivita'
e nei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, includono i requisiti
di sicurezza stabiliti dall'ENAC in ragione del peso del mezzo aereo.
Capo III
Pilotaggio
Sezione I
Titoli
Art. 8
Titoli o qualifiche di pilotaggio
1. Il pilotaggio degli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a
20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e'
affidato a personale munito di licenza/brevetto militare di
pilotaggio o qualifica equiparabile a quella prevista per il
personale militare dalle disposizioni di cui all'art. 248 del Codice
dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
2. Il pilotaggio degli APR di peso uguale o superiore a 25
chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli
aeromobili militari, e' affidato a personale in possesso di un titolo
aeronautico di pilota equipollente a quello che in ambito militare
consente la conduzione di APR di analoga classe.
Sezione II
Procedure operative di decollo, atterraggio e di volo
Art. 9
Procedure operative di decollo e atterraggio
di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi
1. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi
se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati
nell'ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e
atterrano, di massima, nella medesima localita', nel rispetto delle
disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale 1°
febbraio 2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi
se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per
esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o
superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.
Art. 10
Procedure di volo di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi in
attivita' di controllo del territorio o servizi di ordine pubblico
1. Le Forze di polizia che impiegano APR di peso inferiore a 25
chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli
aeromobili militari, nell'ambito dell'attivita' o dei servizi di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, osservano le seguenti prescrizioni:
a) a ciascuna delle persone cui e' affidato il pilotaggio e'
consentito condurre le operazioni di volo di un solo aeromobile;
b) le operazioni di volo sono condotte in condizioni di costante
contatto visivo senza l'ausilio di dispositivi ottici, in un volume
di spazio di 150 metri di altezza e 500 metri di raggio dalla persona
cui e' affidata la conduzione dell'aeromobile.
2. Ove l'ambiente non consenta di soddisfare anche uno dei limiti
indicati nelle lettere a) e b), sempreche' sia garantito il comando
radio tra la stazione di controllo a terra e l'aeromobile, il
controllo dello stesso e la sicurezza delle operazioni sono garantiti
con soluzioni procedurali individuate dalle Forze di polizia che
prevedano, alternativamente o congiuntamente:
a) l'uso di osservatori equipaggiati con dispositivi atti a
consentire comunicazioni foniche in modalita' full duplex tra gli
stessi e chi conduce l'APR;
b) l'impiego di piu' operatori con stazioni di controllo a terra in
grado di porre in essere un passaggio di condotta dell'APR da una
stazione remota ad una differente stazione remota.
Art. 11
Sorvolo di assembramenti
1. Qualora esigenze operative richiedano il sorvolo di
assembramenti, l'attraversamento deve essere effettuato con modalita'
tali da ridurre il rischio per le persone sorvolate.
Art. 12
Volo in condizioni BLOS
1. L'impiego di SAPR in condizioni BLOS e' effettuato secondo uno
specifico protocollo tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di
polizia, di concerto con l'ENAC, sentiti l'ENAV e l'Aeronautica
militare per gli aspetti relativi alla gestione del controllo del
traffico aereo.
2. Per gli aspetti certificativi relativi alle esigenze di impiego
in condizioni BLOS, il protocollo tecnico-operativo di cui al comma 1
e' adottato di concerto con l'ENAC e con la direzione degli armamenti
aeronautici e per l'aeronavigabilita' del Ministero della difesa.
Art. 13
Volo in spazi aerei controllati, all'interno della zona di traffico
aeroportuale, in prossimita' di aviosuperfici e in servizio di
pronto intervento di polizia
1. Le operazioni di volo in spazi aerei controllati (CTR) e
all'interno della zona di traffico aeroportuale (ATZ), se
pianificate, sono effettuate in conformita' ai regolamenti mezzi
aerei a pilotaggio remoto dell'ENAC, salvaguardando, attraverso il
coordinamento con i servizi ATS, le competenze e le esigenze
operative e addestrative delle FF.AA..
2. Alle operazioni di volo non pianificabili e di pronto intervento
si applicano le misure previste per gli aeromobili in servizio di
pronto intervento di polizia (BAT - Buster air traffic) secondo le
regole e procedure applicate nello spazio aereo italiano e pubblicate
nelle informazioni aeronautiche italiane (AIP).
3. Le operazioni all'interno della zona di traffico aeroportuale
(ATZ) di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di
decollo ed atterraggio, sono coordinate con l'Ente di controllo del
traffico aereo (ATS) responsabile.
4. Per gli aeroporti non dotati di zona di traffico aeroportuale
(ATZ), le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5
Km dall'aeroporto (ARP) sono coordinate con il gestore
dell'aeroporto.
5. Le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5 Km
da un'aviosuperficie, come definite dall'art. 701 del Codice della
navigazione e le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel
sito istituzionale dell'ENAC, sono coordinate con il gestore
dell'aviosuperficie.
Capo IV
Procedure dei SAPR in presenza di traffico aereo pilotato
Art. 14
Regola di precedenza
1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha diritto di precedenza
sui SAPR.
2. Il pilota di SAPR, e' responsabile di evitare interferenze con
il traffico aereo pilotato. Nel rilevare una possibile interferenza,
egli si porta ad una quota di sicurezza.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 15
Disciplina transitoria
1. Allo scopo di definire le speciali modalita' operative di
impiego dei SAPR nello svolgimento dell'attivita' e dei servizi di
cui all'art. 4, commi 1 e 2, presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza e' istituito un tavolo tecnico interforze e
interdisciplinare per la predisposizione, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, di apposite linee guida. Il
medesimo tavolo tecnico individua le province presso le quali
effettuare, per un periodo non superiore ad un anno, la
sperimentazione delle linee guida.
Art. 16
Invarianza della spesa
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 17
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 29 aprile 2016
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro della difesa
Pinotti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Si parla di Forze di Polizia...
La Polizia Locale dunque è esclusa?
Si parla di Forze di Polizia...
La Polizia Locale dunque è esclusa?
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TUTTA LA DISCIPLINA IMPLICITAMENTE E' RIVOLTA ALLE FORZE DI POLIZIA (ESCLUSA QUELLA LOCALE) E LIMITATAMENTE ALLA "finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale"