Data: 2016-05-16 05:41:06

DRONI della Polizia - DECRETO 29 aprile 2016 sulle modalità di utilizzo

DRONI della Polizia - DECRETO 29 aprile 2016 sulle modalità di utilizzo

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[b]MINISTERO DELL'INTERNO[/b]
DECRETO 29 aprile 2016
[color=red][b]Modalita'  di  utilizzo  da  parte  delle  Forze  di  polizia  degli aeromobili a pilotaggio remoto. (16A03629) [/b][/color]
(GU n.111 del 13-5-2016)
Capo I
Disposizioni generali

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                          di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

                                  e

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto-legge 18 febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e,  in  particolare,
l'art. 5, comma 3-sexies, ai sensi del quale con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  l'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile, sono disciplinate le modalita'  di  utilizzo,  da
parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a  pilotaggio  remoto,
ai fini del  controllo  del  territorio  per  finalita'  di  pubblica
sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo  e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale;
  Vista  la  Convenzione  internazionale  per  l'aviazione  civile,
stipulata a Chicago,  il  7  dicembre  1944,  approvata  con  decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616,  ratificato  con  legge  17  aprile
1956,  n.  561  e,  in  particolare,  l'art.  3,  che  ne  prescrive
l'applicabilita' solo agli aeromobili civili, con  esclusione,  degli
aeromobili di Stato, impegnando  comunque  gli  Stati  contraenti  ad
emanare le disposizioni per i propri  aeromobili  tenendo  in  debito
conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili;
  Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole  comuni  nel  settore
dell'aviazione civile e che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea, e che abroga la Direttiva 91/670/CEE del  Consiglio,
il Regolamento (CE) n. 1597/2002 e  la  Direttiva  2004/36/CE  e,  in
particolare, l'art. 1, paragrafo 2, che stabilisce  che  la  relativa
disciplina non si applica agli  aeromobili  impegnati  in  operazioni
militari, doganali,  di  polizia  o  servizi  analoghi,  ma  comunque
prevede che gli Stati membri si adoperino  per  assicurare  che  tali
servizi  tengano  nella  debita  considerazione  gli  obiettivi  del
regolamento, nella misura del possibile;
  Visto il Regolamento (CE) n. 2150/2005, della Commissione,  del  23
dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio
aereo;
  Visto il Codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  2  aprile  1968,  n.  518,  concernente  la
«Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»;
  Vista  la  legge  26  marzo  2001,  n.  128,  recante  «Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» e, in
particolare l'art. 17, comma 1;
  Visto il Codice dell'ordinamento militare,  approvato  con  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  29  marzo  1983
concernente il registro degli aeromobili  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza in dotazione alla Polizia di Stato;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1° febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e
il Ministro della difesa, recante «Norme di attuazione della legge  2
aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione  delle  aree  di
atterraggio»;
  Visto il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006,  recante
«Individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», adottato
ai sensi dell'art. 743, comma 2, del Codice della navigazione;
  Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante
«Struttura del Segretariato  generale,  delle  direzioni  generali  e
degli uffici centrali  del  Ministero  della  difesa,  in  attuazione
dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare»;
  Visto i regolamenti  «Mezzi  aerei  a  pilotaggio  remoto»  emanati
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 16 dicembre 2013  e  il
16 luglio 2015;
  Vista la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/A/421.2/43  del
9 dicembre 2002, concernente «Nuovi criteri sperimentali per il Piano
coordinato di controllo del territorio»;
  Viste  le  normative  militari  della  direzione  degli  armamenti
aeronautici e per l'aeronavigabilita';
  Viste le  normative  tecniche  che  disciplinano  l'iscrizione  nel
registro degli aeromobili militari e  l'ammissione  alla  navigazione
aerea, denominata rispettivamente AER P-7, ed. 21 febbraio 2012,  con
supplemento AER P-7A del 30 novembre 2012, e AER P-2,  ed.  8  maggio
2013, emanate dalla direzione generale  degli  armamenti  aeronautici
del Ministero della difesa;
  Ritenuto di dover disciplinare le modalita' di utilizzo,  da  parte
delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini
del controllo del territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con
particolare  riferimento  al  contrasto  del  terrorismo  e  alla
prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale;
  Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

                              Decreta:

                              Art. 1

                              Oggetto

  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  di  impiego  dei
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione o  in  uso
alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile  1981,
n. 121, per le finalita'  di  cui  all'art.  5,  comma  3-sexies  del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a)  SAPR  (Sistema  aeromobile  a  pilotaggio  remoto):  sistema
costituito da un mezzo aereo  a  pilotaggio  remoto  e  dai  relativi
componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota
remoto;
  b) Forze di polizia: Forze di polizia di  cui  all'art.  16,  della
legge 1° aprile 1981, n. 121;
  c) ENAC: Ente nazionale per l'aviazione civile;
  d) ENAV: Ente nazionale di assistenza al volo;
  e)  DAAA:  Direzione  degli  armamenti  aeronautici  e    per
l'aeronavigabilita';
  f) APR (Aeromobile a pilotaggio remoto): mezzo aereo  a  pilotaggio
remoto;
  g) BLOS (Beyond line of sight): operazioni di volo  condotte  oltre
il contatto visivo;
  h) CTR (Controlled traffic region): spazio aereo controllato;
  i) ATZ (Aerodrome traffic zone): zona di traffico aeroportuale;
  l) AIP (Aeronautical information publication): informazioni, regole
e procedure da  applicare  nello  spazio  aereo  italiano  pubblicate
dall'ENAV;
  m) ATS (Air traffic  services):  ente  di  controllo  del  traffico
aereo;
  n) ARP  (Aerodrome  reference  point)  posizione  convenzionalmente
presa come riferimento geografico per ogni aeroporto.
                              Art. 3

                    Finalita' di impiego dei SAPR

  1. Ferme restando le  competenze  del  Ministero  della  difesa  in
materia di difesa e  sicurezza  militare  dello  Stato  previste  dal
Codice dell'ordinamento militare, approvato con  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano i  SAPR  ai  fini
del controllo del territorio per  finalita'  di  ordine  e  sicurezza
pubblica, con particolare riferimento al contrasto del  terrorismo  e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale.
                              Art. 4

                    Modalita' di impiego dei SAPR

  1. L'impiego dei  SAPR  da  parte  delle  Forze  di  polizia  nello
svolgimento dell'attivita' di controllo del territorio e' pianificato
nell'ambito  dei  piani  coordinati  di  controllo  del  territorio
trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto.
  2. L'impiego dei SAPR nell'ambito dei servizi di ordine pubblico e'
disposto dal questore.
  3.  Le  speciali  modalita'  operative  di  impiego  dei  SAPR
nell'attivita' e nei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono definite,  ad
integrazione di  quanto  previsto  dal  presente  provvedimento,  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, da adottare, sentito  per  i  profili  di  safety  l'ENAC,
all'esito della sperimentazione  di  cui  all'art.  15.  Il  medesimo
decreto disciplina l'impiego dei SAPR in situazioni di emergenza.
  4. Le speciali modalita' operative  di  impiego  dei  SAPR  per  le
ulteriori finalita' di cui all'art. 3, con particolare riferimento al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata e ambientale, sono definite, ad  integrazione  di  quanto
previsto dal presente provvedimento, secondo le disposizioni  emanate
da ciascuna Forza di polizia.
  5. L'eventuale concorso nelle attivita' di cui ai commi 1,  2  e  4
dei SAPR in dotazione o in uso  alle  Forze  armate  e'  regolato  da
apposite intese.
Capo II
Certificazione, immatricolazione e ammissione alla navigazione
                              Art. 5

                  Certificazione, immatricolazione
                  ed ammissione alla navigazione

  1. I SAPR in dotazione alle  Forze  di  polizia  sono  certificati,
ammessi alla navigazione  e  immatricolati  mediante  iscrizione  nel
registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa.  Resta
fermo quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno 29  marzo
1983.
  2. Le Forze di polizia possono iscrivere nei propri registri i SAPR
in  dotazione  certificati  dall'ENAC  conformemente  ai  regolamenti
emanati dal medesimo Ente.
  3. La Forze di polizia possono, altresi', immatricolare i  SAPR  in
dotazione, mediante iscrizione nel  registro  aeronautico  nazionale,
secondo i regolamenti vigenti.
                              Art. 6

                  Regolamentazione tecnica dei SAPR
          iscritti nel registro degli aeromobili militari

  1. Ai SAPR iscritti nel  registro  degli  aeromobili  militari  del
Ministero della difesa, si  applicano  le  regolamentazioni  tecniche
emanate  dalla  direzione  degli  armamenti  aeronautici  e  per
l'aeronavigabilita' del medesimo Ministero.
                              Art. 7

                      Caratteristiche dei SAPR

  1. Le caratteristiche specifiche dei SAPR impiegati  nell'attivita'
e nei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, includono  i  requisiti
di sicurezza stabiliti dall'ENAC in ragione del peso del mezzo aereo.
Capo III
Pilotaggio
Sezione I
Titoli
                              Art. 8

                  Titoli o qualifiche di pilotaggio

  1. Il pilotaggio degli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o  a
20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e'
affidato  a  personale  munito  di  licenza/brevetto  militare  di
pilotaggio  o  qualifica  equiparabile  a  quella  prevista  per  il
personale militare dalle disposizioni di cui all'art. 248 del  Codice
dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
  2. Il pilotaggio  degli  APR  di  peso  uguale  o  superiore  a  25
chilogrammi, o a  20  chilogrammi  se  iscritti  nel  registro  degli
aeromobili militari, e' affidato a personale in possesso di un titolo
aeronautico di pilota equipollente a quello che  in  ambito  militare
consente la conduzione di APR di analoga classe.
Sezione II
Procedure operative di decollo, atterraggio e di volo
                              Art. 9

            Procedure operative di decollo e atterraggio
          di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi

  1. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a  20  chilogrammi
se iscritti nel registro degli  aeromobili  militari,  ove  impiegati
nell'ambito  di  servizi  preventivamente  pianificati,  decollano  e
atterrano, di massima, nella medesima localita', nel  rispetto  delle
disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale  1°
febbraio 2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
  2. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a  20  chilogrammi
se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per
esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area  o
superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.
                              Art. 10

Procedure di volo di APR di peso inferiore a 25 o 20  chilogrammi  in
  attivita' di controllo del territorio o servizi di ordine pubblico

  1. Le Forze di polizia che impiegano APR di  peso  inferiore  a  25
chilogrammi, o a  20  chilogrammi  se  iscritti  nel  registro  degli
aeromobili militari, nell'ambito dell'attivita' o dei servizi di  cui
all'art. 4, commi 1 e 2, osservano le seguenti prescrizioni:
  a) a ciascuna delle  persone  cui  e'  affidato  il  pilotaggio  e'
consentito condurre le operazioni di volo di un solo aeromobile;
  b) le operazioni di volo sono condotte in  condizioni  di  costante
contatto visivo senza l'ausilio di dispositivi ottici, in  un  volume
di spazio di 150 metri di altezza e 500 metri di raggio dalla persona
cui e' affidata la conduzione dell'aeromobile.
  2. Ove l'ambiente non consenta di soddisfare anche uno  dei  limiti
indicati nelle lettere a) e b), sempreche' sia garantito  il  comando
radio tra la  stazione  di  controllo  a  terra  e  l'aeromobile,  il
controllo dello stesso e la sicurezza delle operazioni sono garantiti
con soluzioni procedurali individuate  dalle  Forze  di  polizia  che
prevedano, alternativamente o congiuntamente:
  a)  l'uso  di  osservatori  equipaggiati  con  dispositivi  atti  a
consentire comunicazioni foniche in modalita'  full  duplex  tra  gli
stessi e chi conduce l'APR;
  b) l'impiego di piu' operatori con stazioni di controllo a terra in
grado di porre in essere un passaggio di  condotta  dell'APR  da  una
stazione remota ad una differente stazione remota.
                              Art. 11

                      Sorvolo di assembramenti

  1.  Qualora  esigenze  operative  richiedano  il  sorvolo  di
assembramenti, l'attraversamento deve essere effettuato con modalita'
tali da ridurre il rischio per le persone sorvolate.
                              Art. 12

                      Volo in condizioni BLOS

  1. L'impiego di SAPR in condizioni BLOS e' effettuato  secondo  uno
specifico protocollo tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza  di
polizia, di concerto  con  l'ENAC,  sentiti  l'ENAV  e  l'Aeronautica
militare per gli aspetti relativi alla  gestione  del  controllo  del
traffico aereo.
  2. Per gli aspetti certificativi relativi alle esigenze di  impiego
in condizioni BLOS, il protocollo tecnico-operativo di cui al comma 1
e' adottato di concerto con l'ENAC e con la direzione degli armamenti
aeronautici e per l'aeronavigabilita' del Ministero della difesa.
                              Art. 13

Volo in spazi aerei controllati, all'interno della zona  di  traffico
  aeroportuale, in prossimita' di  aviosuperfici  e  in  servizio  di
  pronto intervento di polizia

  1. Le operazioni  di  volo  in  spazi  aerei  controllati  (CTR)  e
all'interno  della  zona  di  traffico  aeroportuale  (ATZ),  se
pianificate, sono effettuate  in  conformita'  ai  regolamenti  mezzi
aerei a pilotaggio remoto dell'ENAC,  salvaguardando,  attraverso  il
coordinamento  con  i  servizi  ATS,  le  competenze  e  le  esigenze
operative e addestrative delle FF.AA..
  2. Alle operazioni di volo non pianificabili e di pronto intervento
si applicano le misure previste per gli  aeromobili  in  servizio  di
pronto intervento di polizia (BAT - Buster air  traffic)  secondo  le
regole e procedure applicate nello spazio aereo italiano e pubblicate
nelle informazioni aeronautiche italiane (AIP).
  3. Le operazioni all'interno della zona  di  traffico  aeroportuale
(ATZ) di un aeroporto e nelle  aree  sottostanti  le  traiettorie  di
decollo ed atterraggio, sono coordinate con l'Ente di  controllo  del
traffico aereo (ATS) responsabile.
  4. Per gli aeroporti non dotati di zona  di  traffico  aeroportuale
(ATZ), le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore  a  5
Km  dall'aeroporto  (ARP)  sono  coordinate  con  il    gestore
dell'aeroporto.
  5. Le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5  Km
da un'aviosuperficie, come definite dall'art. 701  del  Codice  della
navigazione e le cui caratteristiche  tecniche  sono  pubblicate  nel
sito  istituzionale  dell'ENAC,  sono  coordinate  con  il  gestore
dell'aviosuperficie.
Capo IV
Procedure dei SAPR in presenza di traffico aereo pilotato
                              Art. 14

                        Regola di precedenza

  1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha  diritto  di  precedenza
sui SAPR.
  2. Il pilota di SAPR, e' responsabile di evitare  interferenze  con
il traffico aereo pilotato. Nel rilevare una possibile  interferenza,
egli si porta ad una quota di sicurezza.
Capo V
Disposizioni finali
                              Art. 15

                      Disciplina transitoria

  1. Allo scopo  di  definire  le  speciali  modalita'  operative  di
impiego dei SAPR nello svolgimento dell'attivita' e  dei  servizi  di
cui all'art. 4, commi 1 e 2, presso il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza  e'  istituito  un  tavolo  tecnico    interforze    e
interdisciplinare per la predisposizione, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente  decreto,  di  apposite  linee  guida.  Il
medesimo  tavolo  tecnico  individua  le  province  presso  le  quali
effettuare,  per  un  periodo  non  superiore  ad  un  anno,  la
sperimentazione delle linee guida.
                              Art. 16

                      Invarianza della spesa

  1. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
                              Art. 17

                            Pubblicazione

  1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo
alla sua pubblicazione.
    Roma, 29 aprile 2016


                      Il Ministro dell'interno
                              Alfano


                      Il Ministro della difesa
                              Pinotti


          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                              Delrio

riferimento id:34118

Data: 2016-05-22 11:51:36

Re:DRONI della Polizia - DECRETO 29 aprile 2016 sulle modalità di utilizzo

Si parla di Forze di Polizia...

La Polizia Locale dunque è esclusa?

riferimento id:34118

Data: 2016-05-22 19:24:46

Re:DRONI della Polizia - DECRETO 29 aprile 2016 sulle modalità di utilizzo


Si parla di Forze di Polizia...

La Polizia Locale dunque è esclusa?
[/quote]

TUTTA LA DISCIPLINA IMPLICITAMENTE E' RIVOLTA ALLE FORZE DI POLIZIA (ESCLUSA QUELLA LOCALE) E LIMITATAMENTE ALLA "finalita'  di  pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo  e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale"

riferimento id:34118
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