Data: 2016-05-13 18:28:22

Competenza nullaosta mobilità

Buongiorno,
chi è la competenza a rilasciare il nullaosta alla mobilità?

La nuova formulazione dell'articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 non fa più riferimento al Dirigente...:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza".

Sarà ciascuna Amministrazione a stabilire se il nullaosta può essere rilasciato dal Dirigente o se richiedere delibera di Giunta?

Grazie!

riferimento id:34106

Data: 2016-05-14 07:28:02

Re:Competenza nullaosta mobilità


Buongiorno,
chi è la competenza a rilasciare il nullaosta alla mobilità?

La nuova formulazione dell'articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 non fa più riferimento al Dirigente...:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza".

Sarà ciascuna Amministrazione a stabilire se il nullaosta può essere rilasciato dal Dirigente o se richiedere delibera di Giunta?

Grazie!
[/quote]

A mio avviso l'alternativa non può che essere:
1) GIUNTA (competenza politica residuale)
2) SEGRETARIO (o DIRETTORE) GENERALE (competenza tecnica generale).

Personalmente sono propenso a ritenere che la competenza sia della Giunta.
La scelta di privarsi di un dipendente è una scelta che non riguarda solo la valutazione dell'ufficio presso il quale il dipendente è collocato (altrimenti sarebbe il singolo Dirigente a disporla), nè la valutazione complessiva dell'apporto organizzativo ATTUALE del dipendente (altrimenti sarebbe il segretario o direttore), ma attiene anche alle SCELTE FUTURE dell'amministrazione, sia in termini organizzativi che finanziari (la risorsa in meno rende più flessibile la spesa di personale per altre scelte).
Si tratta di valutazioni anche (ma non solo) "politiche".

Ritengo pertanto che, salvo il regolamento interno, l'atto sia di Giunta previo parere obbligatorio ma non vincolante del Dirigente del servizio presso il quale il dipendente presta servizio (o di suo superiore).
Ritengo proponibile anche un atto del Segretario previa deliberazione (in questo caso avente valore interno) della Giunta.

In rete:
http://sancascianovp.net/albo-online/getAllegato.php?CodiceRegistro=201&Anno=2015&Progressivo=196&IdAllegato=1

http://www.comune.ragusa.gov.it/doc/users/3/72188att_delgm_24_16.PDF

http://www.comune.castellanza.va.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fb%252Fc%252FD.9f85fe804244c69aaae4/P/BLOB%3AID%3D2573/E/pdf

http://www.pontedipiave.com/public/paola/giunta/2016/09.pdf

http://www.comune.villamar.vs.it/ServiziCittadino/Albo/DelibereGiunta/Doc/2016/Allegati/Delibera-G.C.-n.-14_2016.pdf

riferimento id:34106

Data: 2016-05-15 14:39:19

Re:Competenza nullaosta mobilità

[color=red][b]Ritengo utile riportare alcuni spunti da un Gruppo FB (ho omesso i riferimenti degli autori dei commenti per correttezza) con valutazioni interessanti per approfondire la questione:[/b][/color]

[b]AAAA[/b]: È un atto di gestione del rapporto di lavoro, meglio, un atto del datore di lavoro. La competenza è esclusiva del dirigente, articolo 5, comma 2, d.lgs 165/2001. Perchè ogni tanto vogliamo far tornare in auge la giunta proprio non si capisce...

[b]CCCC[/b]: Prima del 2009 l'articolo 30 stabiliva: “Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza” ........ Dopo le modifiche del 2009 recitava: “Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”. La disposizione stabiliva quindi chiaramente che la competenza a dare il nulla osta al trasferimento del dipendente non è più della Giunta Comunale, ma del dirigente (in caso di Comuni non dotati di dirigenza, dal Responsabile del servizio al quale sono assegnati le funzioni dirigenziali ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del dec.leg.vo 267/2000).

[b]BBBB[/b]: Infatti.. è un atto di gestione. Il nulla osta come atto finale è sempre rilasciato dal dirigente, ma sappiamo benissimo tutti quanti che il sindaco e il Segretario vogliono dire la loro proprio x' a monte c'è il piano triennale assunzioni le con delibera di giunta

[b]CCCC[/b]: E in caso invece il Vostro Ente sia quello che deve ricevere il dipendnete in mobilità (mobilità IN) Vi fareste problemi se il nullaosta è rilasciato dal Dirigente anziché dalla Giunta o viceversa? A mio avviso l'Ente che riceve non può entrare nel merito ... vista la normativa non chiara sulla competenza... cosa ne pensate?

[b]DDDD[/b]: Perché si vuole far tornare in auge la Giunta? Provo a dare una risposta problematica. Perché - almeno a livello locale - il TUPI ed il TUEL (quasi coevi) non sono per nulla coordinati... E spesso quello che vale per il primo non sembra valere per il secondo. E poi perché c'è un "mood" (una sorta di costituzione "materiale") anche per gli enti locali. Se qualcuno ha sentito Marchini poco fa esibirsi nel talk show de La7 o se, semplicemente, legge la lettera dei sindaci di ieri capisce quale è il contesto in cui ci si muove. E non è sicuramente l'asettico modello che spesso sta solo nella nostra mente.

[b]EEEE[/b]: Responsabile del servizio

[b]AAAA[/b]: Il TUPI e il TUEL sono perfettamente coordinati tra loro, grazie all'articolo 88 del secondo: "All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico". In ogni caso, la disciplina del personale del d.lgs 165/2001 prevale perchè la regolazione del rapporto di lavoro è unica e non distinta per tipologia di enti. Possono cambiare le regole organizzative interne, non quelle di disciplina del rapporto di lavoro. La competenza, quindi, è in via esclusiva del dirigente. Il piano triennale delle assunzioni non c'entra assolutamente nulla, essendo una pianificazione rivolta alla acquisizione di dipendenti. La mobilità esterna è una responsabilità totalmente datoriale e gestionale: il dirigente valuta se può permettersi di rinunciare volontariamente ad un lavoratore. E' come spendere risorse in un modo o in un altro. Mi viene da dire che il ruolo della giunta può venire in essere in altro modo, molto più rilevante: prevedendo nel regolamento sull'ordinamento degli uffici, ad esempio, che l'espressione del nulla osta sia sempre incondizionata e che precluda al dirigente o responsabile la possibilità di richiedere integrazioni di personale nell'ufficio oggetto della mobilità, per almeno un triennio. Ciò, allo scopo di far comprendere che si tratta, appunto, di gestire risorse con responsabilità. Non sarebbe male condire le previsioni suggerite con una vera e propria declaratoria di responsabilità gestionale, cioè una valutazione fortemente negativa del dirigente che desse il nulla osta condizionato o richiedesse la sostituzione del dipendente andato via. Il nulla osta, ovviamente non lo esprime nè il segretario, nè nessun altro che non sia il diretto datore di lavoro del dipendente, tempo per tempo

[b]BBBB[/b]: A quella norma di rimando se ne giustappongono almeno un altro paio. L'art. 50 (dal primo al decimo comma) e l'art. 109 primo comma che non sono propriamente coerenti con la filosofia del TUPI. Ma forse qualcosa c'entra anche l'art. 48. Oliveri, possono anche stabilire per legge che io e lei indossiamo la stessa taglia o lo stesso numero di scarpe ma poi..... se questo è vero lo stabilisce la realtà. E noi che operiamo negli enti locali questo aspetto dovremmo cercare di valorizzarlo.

[b]AAAA[/b]: Non c'è da valorizzare nulla, quando sotto il verbo "valorizzare" si nasconde, faccio un po' quello che mi pare. Gli articoli 50, 109 e 48 con la mobilità e la gestione del personale non c'entrano assolutamente nulla. La tecnica per fare confusione ed affermare che le norme non sono chiare è facilissima: consiste nel voler fare confusione, citare presunte contraddizioni tra norme estranee, semplicemente perchè usano talvolta una stessa parola o per giungere ad una conclusione conforme ad un preconcetto. Il tema da approfondire è: è un atto di gestione o no? E' un atto datoriale, o no? Siccome le coordinate per definire chi agisce nei casi di atti gestionali-datoriali sono chiarissime, introdurre altri argomenti, mischiare norme, parlare d'altro, riempie di pixel e fa trascorrere piacevolmente i sabati, ma ai fini della questione è inutile. Se non si riesce a confutare quanto dispone la legge e, cioè, che gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono competenza esclusiva datoriale, si rimane fuori strada. Nè vantare una peculiarità dell'ente locale da valorizzare vale a nulla, se non per analisi sociologiche, lamentazioni sui giornali, lettere aperte, iniziative di riforma normativa.

[b]CCCC[/b]: Se sono richiesti i pareri dei dirigenti Responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato ... è chiaro che la competenza dell'atto finale NON può essere né del Responsabile dell'Ufficio del Dipendnete né del Responsabile dell'Ufficio Personale... => Da qui a mio avviso nascono i dubbi...=> Se la competenza ad emanare il nullaosta NON era né del Dirigente dell'Ufficio da cui dipendente il lavoratore, né del Dirigente dell'Ufficio Personale... a mio avviso, per esclusione, non poteve che essere di competenza della Giunta; concordate?

[b]FFFF[/b]: Ulteriore riflessione: se si optasse per la competenza del dirigente, questo ultimo potrebbe solo decidere nell'ambito della sua direzione o settore; e potrebbe emanare un diniego perché "nella sua direzione", ad esempio, vi sarebbe mancanza di sostituti; mentre in una altra direzione-settore l'alternativa potrebbe invece esserci. Quindi prima del diniego dovrebbe consultare i propri colleghi dirigenti. E poi decidere.A questo punto aggiungo: vi è discrezionalità "politica" in tutto ciò? Può insomma la G.C. deliberare approvando una mobilità in uscita di una unità "infungibile" e non sostituibile? Penso proprio di no. Conclusione: la G.C. non ha discrezionalità politica in materia.
Mi viene tutta ad un tratto la Corte Conti sez. unite n. 46/2011 che sull'infungibilità aveva detto che ciò va in deroga a qualsiasi limite anche contabile. Ma la Funzione Pubblica non è d'accordo.  Ma questo è un altro tema.... Saluti a tutti e buona domenica :))

riferimento id:34106

Data: 2018-05-27 15:22:13

Re:Competenza nullaosta mobilità

La compentenza alla concessione del nulla osta dipende dai regolamenti adottati da ogni singola amministrazione. come si evidenza dalla consulenza seguente, nelle ASL la competenza è del dirigente. Generalmente la competenza è del dirigente competente in materia di personale, tuttavia negli enti comunali, la competenza è della giunta quale organo deputato delle decisioni in materia di organizzazione del personale, dal testo unico enti locali e dal testo unico pubblico impiego.

https://www.parerelegalegratis.it/pareri-legali-pubblicati/311-mobilit%C3%A0-dipendente-pubblico,-validit%C3%A0-nulla-osta-preventivo-subordinato-alla-sostituzione-del-dipendente.html#.WwrLh0iWTIV

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