Data: 2016-05-13 08:22:59

commercio di birra su aree pubbliche

Come si concilia l'art. 87 del TULPS che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e l'art. 70 della L.R. n. 6/2010, secondo cui le bevande alcoliche con gradazione inferiore al 21% possono essere vendute nelle fiere...
In particolar modo, mi interessa sapere se per il commercio sulle aree pubbliche è possibile la vendita di birra solo in contenitori chiusi o se invece è possibile anche la spillatura.
Un altro aspetto: il venditore all'ingrosso di birra può maturare i requisiti per il commercio al dettaglio (anche se per il commercio all'ingrosso non sono più necessari i requisiti professionali)? Ho trovato una risoluzione ministeriale, la n. 11819 del 19 gennaio 2016, in cui si fa riferimento alla possibilità di valutare positivamente la pratica professionale svolta presso azienda di commercio all'ingrosso.

riferimento id:34098

Data: 2016-05-13 11:55:53

Re:commercio di birra su aree pubbliche


Ciao Mandello,

Bel quesito. Dunque si parte dall’Europa che dice che l’alcool fa male e ne vieta somministrazione e vendita su area pubblica. L’Italia esegue con Legge 88/2009 che si somma all’art. 86 TULPS da te citato.

C’è però l’art. 176 del regolamento di esecuzione R.D. 635/1940 che dice che “vendere alcolici” non vuol dire “vendere alcolici” se si vendono bevande alcoliche in recipienti chiusi capienti almeno 0,33 centilitri ( cioè più di 1,2 gradi ) o bevande superalcoliche ( cioè se hanno più di 21 gradi) in recipienti chiusi capienti almeno 0,20 centilitri.

La legge regionale diluisce un po’ la gradazione perché, di fatto, toglie la possibilità di vendere bevande superalcoliche. E’ per questo motivo che in Lombardia su suolo pubblico si può vendere solo lattine e bottiglie di birra o al limite sidro di mele.

Quanto alla risoluzione ministeriale è vero ciò che dici, ma circolari e risoluzioni non sono fonti del diritto pertanto vanno maneggiate con cautela.

riferimento id:34098

Data: 2016-05-13 13:19:58

Re:commercio di birra su aree pubbliche

Sugli alcolici la normativa è complicata a causa del sedimentarsi di una serie di disposizioni normative non molto coordinate fra di loro.

L’art. 70 da te citato dispone:
[i]1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. [/i]

L’art. 70 si presenta come una condizione ulteriore e maggiormente restrittiva rispetto a quella statale rappresentata dal TULPS e d.lgs. n. 114/98.
Rammenta che l’art. 70 riguarda particolari casi e le fiere rammentate lì sembrano essere le fiere campionarie: esercizi operanti nell’ambito...

Per gli alcolici su area pubblica vedi la sitensi normativa in allegato.


Per i requisiti professionali direi che le risoluzioni del MiSE (per quanto circolari, come ha detto Alessandro) possano rappresentare una buona base per interpretare la materia. Anche Omniavis ne aveva dato conto:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33679.0

riferimento id:34098
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it