Buona serata,
mi chiamo Bruno e avrei un piccolo quesito per chi ne sa piu' di me .
Un circolo privato dove si somministrano bevande e si effettuano spettacoli in favore dei soci, (regolarmente autorizzata sotto l' aspetto amm.vo) ha sede legale in altra Regione. Poichè ho sempre saputo che i locali dove si svolge attività di somministrazione devono trovarsi presso la sede dell' associazione in quanto potrebbero venire meno quanto dettato dalle norme relative alla sorvegliabilità (in senso generico) , volevo un vostro parere sulla regolarità di quanto autorizzato.
Rinrazio anticipatamente su chi mi vorrà illuminare in proposito. :D
Buona serata,
mi chiamo Bruno e avrei un piccolo quesito per chi ne sa piu' di me .
Un circolo privato dove si somministrano bevande e si effettuano spettacoli in favore dei soci, (regolarmente autorizzata sotto l' aspetto amm.vo) ha sede legale in altra Regione. Poichè ho sempre saputo che i locali dove si svolge attività di somministrazione devono trovarsi presso la sede dell' associazione in quanto potrebbero venire meno quanto dettato dalle norme relative alla sorvegliabilità (in senso generico) , volevo un vostro parere sulla regolarità di quanto autorizzato.
Rinrazio anticipatamente su chi mi vorrà illuminare in proposito. :D
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Precisazioni:
1) un circolo può insediarsi OVUNQUE CREDE (senza vincoli di destinazione d'uso)
2) solo se effettua SOMMINISTRAZIONE AI SOCI allora ha necessità di avere destinazione conforme (che può essere commerciale ma anche di altro genere, secondo quello che prevede il regolamento edilizio)
3) se il circolo è una ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE può invece localizzarsi dove vuole se ha la sede sociale presso l'immobile (solo in questo caso rileva la sede)
4) a prescindere da quanto detto il circolo DEVE SEMPRE avere i requisiti di sorvegliabilità, in qualsiasi delle condizioni sopra descritte.
Grazie della risposta
Nel caso in esame l' associazione ha sede sociale in altra regione.
E' possbile sapere qualche norma di riferimento?
Io avevo fatto riferimento (forse erroneamente ) all ’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno del 17.12.1992, laddove prevede che “i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo...
Grazie della risposta
Nel caso in esame l' associazione ha sede sociale in altra regione.
E' possbile sapere qualche norma di riferimento?
Io avevo fatto riferimento (forse erroneamente ) all ’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno del 17.12.1992, laddove prevede che “i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo...
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La norma in questione NON PARLA di sede legale, ma della sede operativa. In altri termini: se apri un circolo le attività le devi fare all'interno e non in altri locali.
La sede legale la puoi avere dove vuoi!!! (del resto come farebbero ad aprire due sedi ARCI?)
[color=red][b]L’art. 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 dispone che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
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Vedi anche: https://www.google.it/#q=site:omniavis.it%2Fweb%2Fforum+circoli+destinazione+promozione+sociale
Ok, grazie per la risposta. :)
riferimento id:34091Sull'utilizzabilità anche di RESEDE ESTERNO ai circoli si veda:
[color=red][b]Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione II, 22 gennaio 2008, Sent. 77/2008
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(Omissis)
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di XXX Area Comunicazione e Rapporto con la Cittadinanza Settore Sportello per le Imprese – PG 146833 del 28.6.2005 riguardante il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’esterno dei locali del Circolo YYY;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di XXX;
Udito il relatore Ugo di Benedetto e uditi gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.- Il ricorrente è un circolo privato che svolge la propria attività in un’unità immobiliare, comprendente anche un’area cortiliva recintata e senza accesso, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande.
Il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione in quanto “risulta che all’esterno del locale è stata attrezzata un’area adibita a somministrazione con tavoli e sedie e al momento dell’accertamento effettuato erano presenti n.19 soci”.
2.- Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. il suddetto circolo, deducendo l’illegittimità degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n.823/2005 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
3.- Va preliminarmente osservato che la legittimità del provvedimento impugnato va valutata con riferimento alle ragioni indicate nella motivazione dello stesso.
Sono, pertanto, irrilevanti in questa sede le ulteriori e diverse argomentazioni, prive di riscontro agli atti di causa, contenute nella memoria difensiva tecnica del Comune che sembra far riferimento ad ulteriori ragioni ostative alla prosecuzione dell’attività del circolo quali non consentite attività promozionali, le quali non sono indicati nel provvedimento impugnato.
4.- Ciò premesso il ricorso è fondato.
Vero è che l’articolo 4 del D.M. 534/94 nel disciplinare le caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ammessi a circoli privati prevede che “i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno”.
5.- Tuttavia, nel caso in esame, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, la suddetta norma non appare violata.
6.- Infatti, l’area cortiliva utilizzata dal circolo per la somministrazione di alimenti e bevande non ha alcun accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e non può essere considerata esterna rispetto alla struttura adibita a sede del circolo, bensì parte integrante della stessa.
6.1.- Come descritto nel verbale di ispezione l’area cortiliva in parola è “recintata con due file di canneti per un’altezza tale da non poter vedere al di là e tra una fila e l’altra vi è una distanza variabile tra i due metri ed i sei metri”, che “gli alimenti somministrati sono conformi a quanto autorizzato” e che “all’esterno non vi erano persone nelle vicinanze e non vi erano rumori tali da creare problematiche”.
7.- Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
8.- Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa in considerazione della gravità della questione controversa.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato:
Spese compensate:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna in data 13.12.2007.
Depositata in Segreteria in data 22.01.08
Bologna,lì 22.01.08